Ambiente ed ecologia – Ordinanza sindacale di temporanea sospensione di una attività di discarica – Assenza di un termine certo di efficacia dell’ordinanza in caso di mancato accertamento del concreto pericolo ambientale – Illegittimità – Bilanciamento interesse pubblico e interesse privato – Apposizione di un termine di efficacia della provvedimento sindacale con l’ordinanza che dispone l’accoglimento della richiesta cautelare
L’ordinanza sindacale che dispone l’immediata e temporanea sospensione dell’esercizio di un’attività di gestione di rifiuti presso la discarica in esercizio all’interno di una cava, qualora manchi un puntuale accertamento della situazione di pericolo ambientale conseguente all’eventuale allagamento della cava, è illegittima nella parte in cui le misure adottate con l’ordinanza extra ordinem, sono prive di un termine certo, traducendosi così in una sospensione sine die dell’attività della ricorrente, ben oltre il limite della “contingibilità ” proprio dei provvedimenti ex art 54 t. u. e. l. In siffatta ipotesi, le esigenze cautelari della ricorrente debbono bilanciarsi con gli interessi pubblici coinvolti e possono apprezzarsi limitando gli effetti dell’ordinanza impugnata entro il termine individuato con l’ordinanza del TAR, data entro cui le Amministrazioni interessate dovranno stabilire – in contraddittorio con la ricorrente – il concreto rischio idraulico e le misure idonee a mitigarne i rischi per la pubblica incolumità , nello stretto limite della proporzionalità .
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TAR, ric. n. 2212 – 2011
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N. 00065/2012 REG.PROV.CAU.
N. 02212/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2212 del 2011, proposto da:
Ferramenta Pugliese dei F. lli Bernardi s.n.c., rappresentata e difesa dall’avv. Marco Lancieri, con domicilio eletto presso Marco Lancieri in Bari, via Cardassi n.58;
contro
Comune di Bisceglie, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Calvani, con domicilio eletto presso Gaetano Scattarelli in Bari, piazza L. di Savoia 37; Autorita’ di Bacino per la Puglia, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia, Regione Puglia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza sindacale del 24 novembre 2011, n. 00320, notificata in pari data, con cui il Sindaco del Comune di Bisceglie ha disposto “l’immediata e temporanea sospensiva dell’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti presso la discarica in esercizio all’interno della cava sita in Bisceglie, in località Lamadattola, per il tempo strettamente necessario entro cui gli organi tecnici incaricati dai competenti uffici della Regione puglia effettuino ogni verifica ed accertamento per individuare le misure idonee a rimuovere lo stato di pericolo;
– della nota dell’ Autorità di Bacino della Puglia prot. n. 8041 del 16.6.2009 nonchè, delle risultanze degli incontri tecnici tenutisi il 2.9.2010 ed il 24.5.2011 tra l’A.d.B. ed il Comune di Bisceglie, nei limiti d’interesse della ricorrente;
– di ogni altro atto o provvedimento lesivo, quantunque non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie e dell’Autorita’ di Bacino per la Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori avv.ti Marco Lancieri; Nicola Calvani; Ines Sisto;
Rilevato che in disparte l’eccezione di inammissibilità , da ritenersi peraltro prima facie infondata, l’area ove è ubicata l’attività di gestione di rifiuti speciali da parte della ricorrente risulta allo stato interessata da criticità sotto il profilo idraulico, come da valutazioni espresse dall’Autorità di Bacino (vedi verbale Conferenza di servizi del 25 novembre 2011) pur non risultando area a rischio nel vigente PAI;
Ritenuto ad un sommario esame:
– che gli accertamenti tecnici ad oggi effettuati non forniscano idonee certezze sulla situazione di concreto pericolo ambientale conseguente all’eventuale allagamento della cava;
– che le misure adottate con l’impugnata ordinanza extra ordinem, non avendo un termine certo, si traducono di fatto in una sospensione sine die dell’attività della ricorrente, ben oltre il limite della “contingibilità ” proprio dei provvedimenti ex art 54 t. u. e. l.;
– che le esigenze cautelari della ricorrente debbono bilanciarsi con gli interessi pubblici coinvolti e possono apprezzarsi limitando gli effetti dell’ordinanza impugnata entro e non oltre il termine del 1 Maggio 2012, data entro cui le Amministrazioni interessate dovranno stabilire – in contraddittorio con la ricorrente – il concreto rischio idraulico e le misure idonee a mitigarne i rischi per la pubblica incolumità , nello stretto limite della proporzionalità ;
Ritenuta pertanto la sussistenza ex art 55 cod. proc. amm. dei presupposti per la concessione dell’invocata tutela cautelare nei limiti di cui in motivazione, apprezzato altresì il periculum in mora;
Considerata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie la suindicata istanza cautelare nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, fissa la data del 1 Maggio 2012 quale termine perentorio di efficacia dell’ordinanza sindacale impugnata;
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)