Contratti pubblici – Gara – Esclusione – Per incompleta produzione dei bilanci in funzione surrogatoria dei documenti di produzione bancaria
– Legittimità 
 

Ad un sommario esame
proprio della fase cautelare, dalla esegesi sistematica del disciplinare di
gara, il requisito relativo alla produzione dei bilanci in funzione
surrogatoria dei documenti di provenienza bancaria appare riferirsi al triennio
2010, 2009, 2008; non avendo, pertanto, la ricorrente prodotto il bilancio per
l’anno 2010, deve considerarsi legittima la sua esclusione dalla gara.
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TAR, n. 1965 – 2011; sentenza 18 dicembre 2012, n. 2203 – 2012
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N. 00062/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01965/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1965 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da Intini Source s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Massa e Francesco Cantobelli, con domicilio eletto presso l’avv. Pierluigi Balducci in Bari, via Melo, 114;

contro
Comune di Putignano, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Pinto, con domicilio eletto in Bari, via Manzoni, 93;

nei confronti di
Antinia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Giuseppe Orofino e Raffaello Giuseppe Orofino, con domicilio eletto presso l’avv. Filippo Panizzolo in Bari, via Celentano, 27;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– dei verbali n. 10 del 7 ottobre 2011 e n. 11 del 13 ottobre 2011, che documentano le operazioni di gara in esito alle quali la Commissione disponeva l’esclusione della Intini Source dalla procedura per l’affidamento dei servizi di igiene ambientale nel Comune di Putignano;
– della nota prot. n. 43693 del 14 ottobre 2011 con cui il R.U.P. comunicava alla Intini Source la predetta esclusione;
– di tutti i verbali di gara;
– ove occorra e nei limiti dell’interesse della ricorrente, del bando e del disciplinare di gara;
– del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara, laddove nel frattempo intervenuto;
– di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque collegato;
per la declaratoria di inefficacia del contratto, laddove sottoscritto nelle more della decisione del presente giudizio;
e per il riconoscimento del diritto della ricorrente a ottenere il risarcimento del danno ingiusto subito, in forma specifica, con la riammissione alla procedura di gara e, solo laddove ciò sia del tutto impossibile, per equivalente;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19 gennaio 2012, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione RCG 01468 del 19.12.2011, con cui il Dirigente della Ripartizione Polizia Municipale – Attività  Produttive e Trasporti del Comune di Putignano annullava in autotutela l’ammissione alla procedura di gara di Intini Source, Lombardi Ecologica e Tra.De.Co. e disponeva l’esclusione dalla gara delle medesime per carenza dei requisiti di ordine speciale;
– di tutti gli altri atti già  impugnati con il ricorso introduttivo;
per la declaratoria di inefficacia del contratto, laddove sottoscritto nelle more della decisione del presente giudizio;
e per il riconoscimento del diritto della ricorrente a ottenere il risarcimento del danno ingiusto subito, in forma specifica, con la riammissione alla procedura di gara e, solo laddove ciò sia del tutto impossibile, per equivalente;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Putignano e di Antinia s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, proposto da Antinia s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente Intini Source s.p.a. nel ricorso per motivi aggiunti;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 per le parti i difensori avv.ti Francesco Cantobelli, Luigi Fino, su delega dell’avv. Antonio Pinto, e Angelo Giuseppe Orofino;
 

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, dalla esegesi sistematica della clausola di cui all’art. 7.III del disciplinare di gara il requisito di cui all’ultima parte di detta clausola relativo alla produzione dei bilanci in funzione surrogatoria dei documenti di provenienza bancaria appare riferirsi al triennio 2010, 2009, 2008 (in particolare le precedenti lett. a) e b) contengono un esplicito richiamo al triennio 2010, 2009, 2008);
Ritenuto che, non avendo la ricorrente principale Intini Source s.p.a. prodotto il bilancio per l’anno 2010, la stessa è stata legittimamente esclusa dalla gara con la gravata determina del 19.12.2010;
Ritenuto conseguentemente che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare invocata dalla ricorrente Intini Source s.p.a. nel ricorso per motivi aggiunti;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare formulata dalla Intini Source s.p.a. nel ricorso per motivi aggiunti.
Condanna la ricorrente Intini Source s.p.a. al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore del Comune di Putignano, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Condanna la ricorrente Intini Source s.p.a. al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore di Antinia s.r.l., liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)