Edilizia e urbanistica – Edilizia Residenziale Pubblica – Domanda per assegnazione in sanatoria di alloggio ERP – Convivenza con soggetto già beneficiario di alloggio pubblico – Assenza dei presupposti per l’assegnazione – Conseguenze
Ai sensi della disciplina dettata dall’art. 60 l.r. 12 gennaio 2005, n. 1 e dall’art. 2 della l.r. 20 dicembre 1984 n. 54 la convivenza del richiedente l’alloggio di edilizia popolare e pubblica con un altro soggetto appartenente allo stesso nucleo familiare (nel caso di specie, il padre) già beneficiario di abitazione della stessa natura, legittima il rigetto della domanda per l’assegnazione in sanatoria dell’alloggio.
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TAR, ric. n. 35 – 2012
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N. 00077/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00035/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 35 del 2012, proposto da:
Irene Tambolini, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via P. Amedeo, n. 82/A;
contro
Istituto Autonomo Case Popolari Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Pannarale, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Garruba, n. 10;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione n.1492 del 11.10.2011 (notificata con nota dell’8.11.2011) dell’ Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bari con cui è stata rigettata l’istanza di assegnazione in sanatoria dell’alloggio E.R.P. sito in Bari alla via G. Candura, 10 presentata in data 29.6.2011 dalla sig.ra Irene Tambolini;
-della nota prot.n.35951 dell’ 8.11.2011 a firma del Direttore Generale dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bari con cui è stato notificato il predetto provvedimento di rigetto;
-della nota prot.n. prot.n.30234 del 15.9.2011 a firma del Direttore Generale dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bari con cui sono state comunicate le ragioni ostative all’accoglimento della domanda di assegnazione in sanatoria;
– di ogni altro provvedimento agli stessi presupposto, connesso o consequenziale ancorchè non conosciuto, specie se indicato nel presente atto;
e per l’accertamento
del diritto della ricorrente ad ottenere – ai sensi dell’art. 60 comma i della legge regionale n.1 del 12.1.2005 – l’assegnazione in sanatoria (ovvero la regolarizzazione della locazione) dell’immobile dalla stessa occupato e sito in Bari alla via G. Candura, 10 (int.12).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Autonomo Case Popolari Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Antonio Arzano, su delega dell’avv. Francesco Paolo Bello per la parte ricorrente e l’avv. Giuseppe Pannarale, per l’IACP resistente;
CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, non emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare:
– che l’art. 60 – Regolarizzazione rapporto locativo alloggio di ERP – della legge regionale n. 1 del 2005 al comma 2 prevede: “La regolarizzazione potrà avvenire in presenza dei requisiti prescritti dall’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)”;
– che l’art. 2 – Requisiti per l’assegnazione – al comma 1 dispone: “Può conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica: a)¦¦e) chi non ha ottenuto l’assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l’attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, semprechè l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;”
– che il requisito previsto dalla suddetta lettera e), per espressa disposizione del comma 5 dello stesso art. 2, espressamente richiamato nel provvedimento impugnato, deve essere posseduto anche dagli altri componenti del nucleo familiare;
CONSIDERATO che la stessa ricorrente, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata alla istanza di assegnazione, ha indicato il padre, sig. Nicola Tambolini, quale componente del suo nucleo familiare;
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che, alla luce della natura della causa e della qualità delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)