Edilizia e urbanistica – Abusi – Ordinanza di demolizione –
Opere assentibili mediante presentazione di DIA – Omissione – Applicazione  sanzione pecuniaria – Conseguenze 

àˆ prima facie illegittima l’ordinanza di demolizione di una
tettoia/pergolato in legno, a copertura dell’entrata dell’abitazione, posto che
la tettoia in questione, pur necessitando di titolo edilizio, deve ritenersi
assentibile anche a seguito di presentazione di D.I.A. e, di conseguenza, soggetta
al regime della sanzione pecuniaria in caso di omessa presentazione e che il
Comune, nel rispetto dei principi di buon andamento e proporzionalità , avrebbe
comunque potuto invitare la ricorrente a regolarizzare l’opera.
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TAR, ric. n. 45 – 2012; sentenza 10 gennaio 2013, n. 17 – 2013 
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N. 00075/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00045/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 45 del 2012, proposto da:

Domenica Zenzola, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Corbascio, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Corbascio in Bari, via M. Pagano, 33;

contro
Comune di Adelfia in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Rossella Chieffi, con domicilio eletto presso l’avv. Rossella Chieffi in Bari, via P. Fiore, 14; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza n.17 del 13.10.2011 (prot. n. 16516 del 13.10.2011), notificata in data 17.10.2011, con la quale il Comune di Adelfia (BA) ha ordinato alla ricorrente la demolizione di una “…tettoia/pergolato in legno, a copertura dell’entrata all’abitazione …”, realizzata sull’immobile di residenza, nonchè di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Adelfia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi l’avv. Giuseppe Corbascio, per la parte ricorrente, e l’avv. Rossella Chieffi, per il Comune resistente;
 

Considerato che al sommario esame proprio della presente fase appaiono sussistenti i requisiti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, posto che la tettoia in questione, pur necessitando di titolo edilizio, deve ritenersi assentibile anche a seguito di presentazione di D.I.A., e, di conseguenza, soggetta al regime della sanzione pecuniaria in caso omessa presentazione della denuncia di inizio attività , e che il Comune, nel rispetto dei principi di buona andamento e proporzionalità , avrebbe comunque potuto invitare la ricorrente a regolarizzare l’opera;
che la natura della causa giustifica la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato;
fissa per la discussione del merito l’udienza pubblica del 20.12.2012;
compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)