Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi – Ingiunzione a demolire – Impugnazione – Presentazione di domanda di sanatoria – Improcedibilità  del ricorso

In caso di impugnazione dell’ingiunzione di demolizione di alcune opere abusive, la successiva presentazione della domanda di sanatoria rende improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il relativo ricorso, dall’accoglimento del quale non potrebbe sortire alcun effetto favorevole. L’interesse si sposta, infatti, sul provvedimento che andrà  a definire il procedimento di sanatoria.

N. 00261/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02162/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2162 del 2011, proposto da: 
Alessandra Boscaino, rappresentata e difesa dall’avv. Vito Lacoppola, con domicilio eletto presso l’avv. Vito Lacoppola in Bari, via Crisanzio, 80/D; 

contro
Comune di Monopoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Semeraro in Bari, via Dante 51; 

per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi, del 25 agosto 2011, prot. n. 0039128, ex art. 33 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “per opere edilizie abusivamente realizzate in questo Comune in c.da Turchiano (in catasto al fg. 146, part. 215) V.E. 2182”;
di ogni altro atto a questa connesso, conseguente o presupposto, ivi compresi la comunicazione di abuso edilizio del Comando della Polizia Municipale prot. n. 14857/2011 del 5 aprile 2011, nonchè l’ordinanza di immediata sospensione dei lavori emessa in data 12 aprite 2011, prot. 16172;
e per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittimo esercizio dell’attività  amministrativa.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi l’avv. Vito Lacoppola, per la parte ricorrente, e l’avv. Lorenzo Dibello, per il Comune resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Rilevato che con il ricorso in epigrafe la società  Alessandra Boscaino ha impugnato dell’ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi per le opere edilizie abusivamente realizzate sulla sua proprietà  in località  Turchiano;
Rilevato che a sostegno del ricorso sono state articolate le censure di incompetenza, violazione dell’art. 107 d.lgs. 267/2000, violazione dell’art. 3 L. 241/90, eccesso di potere, violazione degli artt. 3 e 33 d.p.r. 380/2001;
rilevato che la ricorrente ha dedotto di aver già  presentato istanza per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria;
rilevato che si è costituito il Comune di Monopoli eccependo l’improcedibilità  del ricorso e chiedendone comunque il rigetto;
che all’esito della camera di consiglio del 13.1.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione;
considerato che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in quanto, essendo in corso il procedimento avviato sull’istanza di sanatoria per le opere in questione, deve ritenersi venuto meno l’interesse della ricorrente all’accoglimento della presente impugnazione, non potendo la stessa sortire più alcun effetto favorevole dall’accoglimento della stessa, dovendo semmai impugnare l’eventuale successivo diniego di sanatoria;
Ritenuto che l’ esito della lite giustifica la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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