Giustizia e processo – Esecuzione del giudicato – Decreto ingiuntivo – Ottemperanza

L’esecuzione di un decreto ingiuntivo, ritualmente notificato all’amministrazione e non opposto nei termini di legge, può avvenire dinanzi al TAR nei modi e nelle forme previste per il giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a. in quanto provvedimento equiparato alla sentenza del giudice ordinario e quindi rientrante tra quelli oggetto del giudizio di ottemperanza ex art. 112 lett. c) c.p.a.

 
 
 

N. 00255/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01841/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 e 114 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1841 del 2011, proposto da: 
Filippo Guerra, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni R. Colapietro, con domicilio eletto presso l’avv. Angela Visciani in Bari, piazza Moro 28; 

contro
Comune di Foggia; 

per l’esecuzione
del decreto ingiuntivo n.1045/2010 del Giudice di Pace di Foggia in materia di liquidazione compensi professionali.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012 la dott. Francesca Petrucciani e udito l’avv. Giovanni R. Colapietro, per la parte ricorrente;
 

Premesso che, con il decreto ingiuntivo 1045/2010, il Giudice di Pace di Foggia ha ingiunto al Comune di Foggia di pagare al ricorrente la somma di euro 4.974,89, oltre interessi legali dalla mora (21.10.2010) al saldo, oltre alle spese di procedura (euro 250,00 per diritti, euro 88,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli oneri fiscali di legge);
che il decreto ingiuntivo è stato notificato il 4.3.2011 e non è stato opposto nel termine previsto dalla legge;
che il decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso in ottemperanza di cui al citato art. 112, comma 2, lett. c) del d.lgs n. 104 del 2010;
che, pertanto, non risultando smentita la mancata esecuzione del decreto ingiuntivo, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, dichiarato l’obbligo del Comune di Foggia di dare esecuzione al predetto provvedimento giurisdizionale versando al ricorrente la somma ivi indicata, oltre agli accessori, previa emanazione degli atti a tal fine necessari entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta;
che se l’Amministrazione comunale non darà  tempestiva esecuzione a quanto sopra ordinato entro il predetto termine di 60 giorni, si nomina, sin d’ora, quale commissario ad acta il Dirigente degli Uffici finanziari della Prefettura di Foggia ovvero un funzionario dallo stesso delegato il quale, in sostituzione del Comune inadempiente e con spese a carico di quest’ultimo, provvederà  ad emanare gli atti necessari per dare corretta e completa esecuzione al giudicato medesimo;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
ordina al Comune di Foggia in persona del Sindaco pro tempore, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1045/2010 del Giudice di Pace di Foggia entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notificazione o di comunicazione della presente decisione, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 4.974,89 oltre agli interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo ed alle spese della procedura monitoria come riportate in motivazione;
nomina commissario ad acta il Dirigente degli Uffici Finanziari della Prefettura di Foggia ovvero un funzionario dallo stesso delegato affinchè, in caso di ulteriore inottemperanza, provveda in funzione sostitutiva;
condanna il Comune intimato al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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