1. Giustizia e processo – Ottemperanza – Mancata conclusione procedimento ritipizzazione suolo – Richiesta sanzione pecuniaria ex art. 114, c.4, lett. e), codice processo amministrativo – Finalità sanzionatoria in caso di ulteriore inadempienza – Conseguenze
2. Giustizia e Processo – Ottemperanza – Sanzione ex art. 114, c. 4, lett. e), codice processo amministrativo – Presupposti legittimanti
3. Giustizia e Processo – Ottemperanza – Sanzione ex art. 114, c.4, lett. e), codice processo amministrativo – Criteri quantificazione – Entità del danno, gravità inadempimento, valore controversia e natura prestazione
1. Nell’ambito di un giudizio di ottemperanza relativo ad una sentenza con cui è stato ordinato al Comune di concludere il procedimento di ritipizzazione del suolo di proprietà delle ricorrenti, deve ritenersi fondata la richiesta di applicazione nei confronti dell’Ente della sanzione di cui all’art. 114, c. 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, con cui è stato introdotto l’istituto della cd. penalità di mora, nel caso di mancata esecuzione della sentenza nel termine di 60 giorni. Si tratta di una misura coercitiva indiretta come di recente puntualizzato dal Consiglio di Stato (sez. V, sentenza 6688 del 20 dicembre 2011), che assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria in quanto non mira a riparare il pregiudizio cagionato dall’esecuzione della sentenza, ma vuole sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all’adempimento.
2. Ai fini dell’applicazione della sanzione di cui l’art. 114, c.4, lett. e) del codice del processo amministrativo devono risultare sussistenti i seguenti tre presupposti: quello positivo della richiesta di parte, formulata con il ricorso, e quelli negativi dell’insussistenza di profili di manifesta iniquità e della non ricorrenza di altre ragioni ostative. Pertanto la protrazione dell’inadempimento dell’amministrazione, a fronte della pronuncia giurisdizionale, unitamente alla non particolare complessità degli obblighi comportamentali imposti dalla sentenza da eseguire, consentono di escludere profili di manifesta iniquità nell’applicazione della norma in questione.
3. Ai fini della quantificazione della sanzione di cui all’art. 114, c.4, lett. e), del codice del processo amministrativo si deve fare riferimento, in difetto di disposizione specifiche sul punto, ai parametri di cui all’art. 614 bis del codice di procedura civile, dovendosi ritenere congrua, in ragione della gravità dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione e dell’entità del danno la misura di 50 euro al giorno, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione comunale con l’adozione della necessaria integrazione al vigente strumento urbanistico.
N. 00254/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00263/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 114 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 263 del 2011, proposto da:
Anna Maria Minniti, Maria Maddalena Storelli, Patrizia Storelli, Arianna Storelli, rappresentate e difese dall’avv. Silvia Lioce, con domicilio eletto presso l’avv. Sergio Salvemini in Bari, via Abate Gimma, 257;
contro
Comune di Bari;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 663/10 del TAR Puglia Bari, sez. II, in materia di ritipizzazione di aree.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2012 la dott. Francesca Petrucciani e udito l’avv. Silvia Lioce, per la parte ricorrente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che con la sentenza della quale è chiesta l’ottemperanza questo Tribunale ha ordinato al Comune di Bari di concludere il procedimento di ritipizzazione del suolo di proprietà delle ricorrenti, di cui al foglio 48 mappale 149, mediante adozione della necessaria integrazione al vigente strumento urbanistico da parte del Consiglio Comunale, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza;
considerato che tale termine è ampiamente spirato e l’amministrazione non ha provveduto;
che le ricorrenti hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 112 c.p.a. chiedendo l’esecuzione della citata sentenza;
che il ricorso risulta fondato e deve essere accolto, non avendo l’amministrazione adottato alcun provvedimento in merito;
che deve quindi essere ordinato all’amministrazione resistente di ottemperare, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione o notifica, se anteriore, della presente sentenza, al disposto della sentenza n. 663/2010 di questo Tribunale;
che se l’Amministrazione non darà tempestiva esecuzione a quanto sopra ordinato entro il predetto termine di 60 giorni, si nomina, sin d’ora, quale commissario ad acta il Prefetto di Bari ovvero un funzionario dallo stesso delegato il quale, in sostituzione dell’ente inadempiente e con spese a carico di quest’ultimo, provvederà ad emanare gli atti necessari per dare corretta e completa esecuzione alla sentenza medesima;
che le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico dell’ente intimato e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva di euro 1.000,00 (mille), che il commissario ad acta potrà esigere all’esito dello svolgimento della funzione commissariale;
considerato che deve anche essere accolta la richiesta, formulata da parte ricorrente, di applicazione nei confronti dell’amministrazione resistente della sanzione di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo;
che la norma citata ha introdotto, in via generale, nel processo amministrativo, l’istituto della cd. penalità di mora, già regolato per il processo civile, con riguardo alle sentenze aventi per oggetto obblighi di fare infungibile o di non fare, dall’art. 614 bis del codice di procedura civile, aggiunto dall’art. 49 della legge 18 giugno 2009, n. 69; in particolare il giudice, con la sentenza di ottemperanza, può fissare, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con una statuizione costituisce titolo esecutivo;
che si tratta di una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, modellata sulla falsariga dell’istituto francese dell’astreinte, che mira a vincere la resistenza del debitore, inducendolo ad adempiere all’obbligazione sancita a suo carico dall’ordine del giudice; come di recente puntualizzato dal Consiglio di Stato (sez. V, sentenza 6688 del 20 dicembre 2011), tale misura assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria in quanto non mira a riparare il pregiudizio cagionato dall’esecuzione della sentenza ma vuole sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all’adempimento;
che a riprova di questa qualificazione giuridica e connotazione funzionale dell’istituto è la circostanza che, nel dettare i criteri guida per la quantificazione dell’ammontare della sanzione, l’art. 614 bis, comma 2, del codice di procedura civile considera la misura del danno quantificato e prevedibile solo uno dei parametri di commisurazione in quanto prende in considerazione anche altri profili, estranei alla logica riparatoria, quali il valore della controversia, la natura della prestazione e ogni altra circostanza utile, tra cui si può annoverare il profitto tratto dal creditore per effetto del suo inadempimento;
che nell’ambito del processo amministrativo l’istituto presenta un portata applicativa più ampia che nel processo civile, in quanto l’art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo non ha riprodotto il limite, stabilito della norma di rito civile, della riferibilità del meccanismo al solo caso di inadempimento degli obblighi aventi per oggetto un non fare o un fare infungibile;
che tale soluzione va ricondotta alla peculiarità del rimedio dell’ottemperanza che, grazie al potere sostitutivo esercitabile dal giudice in via diretta o mediante la nomina di un commissario ad acta, non sconta, a differenza del giudizio di esecuzione civile, l’ostacolo della non surrogabilità degli atti necessari al fine di assicurare l’esecuzione in re del precetto giudiziario; ne deriva che, nel sistema processual-amministrativo, lo strumento in esame non mira a compensare gli ostacoli derivanti dalla non diretta coercibilità degli obblighi di contegno sanciti dalla sentenza del giudice civile mentre del rimedio processual-civilistico condivide la generale finalità di dissuadere il debitore dal persistere nella mancata attuazione del dovere di ottemperanza;
che nel caso in esame risultano sussistenti i tre presupposti stabiliti dall’art. 114 cit. per l’applicazione della sanzione: quello positivo della richiesta di parte, formulata con il ricorso, e quelli negativi dell’insussistenza di profili di manifesta iniquità e della non ricorrenza di altre ragioni ostative;
che infatti la protrazione dell’inadempimento dell’amministrazione, a fronte della pronuncia giurisdizionale, unitamente alla non particolare complessità degli obblighi comportamentali imposti dalla sentenza da eseguire, consentono di escludere profili di manifesta iniquità nell’applicazione della norma in questione;
che sotto altro profilo non risultano comprovate e neanche dedotte altre ragioni ostative all’applicazione della sanzione pecuniaria;
che venendo al quantum, facendo riferimento, in difetto di disposizione sul punto da parte del codice del processo amministrativo, ai parametri di cui all’art. 614 bis del codice di procedura civile si deve invece reputare congrua, in ragione della gravità dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell’entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive, del caso concreto, la misura di 50 euro al giorno, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza rispetto al termine prima assegnato di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione di questa decisione;
che la sanzione pecuniaria prenderà , quindi, a decorrere dal sessantunesimo giorno e fino all’effettivo pagamento ad opera dell’amministrazione o del Conmmissario ad acta;
che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, dichiarando l’obbligo del Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore, di dare esecuzione, nel termine e nei limiti di cui in motivazione, alla sentenza n. 663/2010 del TAR Puglia-Bari entro giorni 60 dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza;
condanna altresì l’ente resistente, in caso di ulteriore inottemperanza, al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme in motivazione specificate a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo;
per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Bari ovvero un funzionario dallo stesso delegato il quale provvederà nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
condanna il Comune di Bari al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2000,00;
liquida nella somma complessiva di euro 1.000,00 (mille), a carico dell’amministrazione intimata, il compenso che dovrà corrispondersi al commissario ad acta per il caso in cui, ove l’ente non ottemperi, si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)