Pubblica sicurezza – Domanda di restituzioni armi – Silenzio inadempimento ex art. 2 della L. n. 241 del 1990 – Illegittimità – Mancato rilascio di parere da parte di altra Autorità Amministrativa – Irrilevanza
Sussiste l’obbligo in capo alla Prefettura di pronunciarsi sulla domanda di restituzione delle armi, anche nel caso in cui la Questura non abbia espresso nei termini di legge il parere di sua competenza. Ditalchè deve considerarsi illegittimo il silenzio serbato dalla p.a. sulla cennata istanza, in quanto si pone in aperto contrasto con le norme di cui agli artt. 2 e 16 della legge sul procedimento amministrativo.
N. 00249/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01895/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 31, 117 e 74 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1895 del 2011, proposto da:
Michele Pesce, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Attilio Cosentino e Lucia Cappabianca, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, via Napoli, n. 241;
contro
Ministero dell’Interno – U.T.G. – Prefettura della Provincia di Bari, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dal Prefetto della Provincia di Bari sull’istanza di restituzione delle armi presentata dal ricorrente in data 9 giugno 2011, nonchè per l’accertamento in capo al Prefetto stesso dell’obbligo di provvedere sulla predetta istanza entro un termine perentorio con l’avvertenza che, in difetto, sarà nominato, su richiesta del ricorrente, un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva nella ipotesi di ulteriore inerzia della P.A..
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura della Provincia di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Lucia Cappabianca, anche su delega dell’avv. Luigi Attilio Cosentino, per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Francesco Massimo Manzari per l’Amministrazione resistente;
CONSIDERATO che con decreto prot. n. 165/6D/Area O.P. 1 Bis del 22 gennaio 2010 il Prefetto della Provincia di Bari aveva vietato il sig. Michele Pesce, titolare della omonima gioielleria, di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, a seguito della adozione da parte del G.I.P. del Tribunale di Bari, nei confronti del ricorrente, dell’ordinanza di custodia cautelare dell’8 gennaio 2010, con applicazione della detenzione domiciliare eseguita in data 13 gennaio 2010, per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione ed a seguito altresì del deferimento dello stesso ricorrente alla competente A.G. per il reato di detenzione abusiva di munizioni;
CONSIDERATO che, a seguito della sentenza n. 549/2011 del 9 giugno 2011, con la quale il G.U.P. del Tribunale di Bari aveva assolto il ricorrente “perchè i fatti non sussistono”, il sig. Pesce in data 9 giugno 2011 aveva presentato al Prefetto della Provincia di Bari l’istanza di restituzione delle armi, istanza assunta al protocollo della Prefettura in data 10 giugno 2011;
CONSIDERATO che tale richiesta rimaneva priva di riscontro, con ricorso ritualmente notificato in data 3 novembre 2011 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 9 novembre 2011, il sig. Pesce ha chiesto l’annullamento del silenzio-rifiuto serbato dal Prefetto della Provincia di Bari sulla suddetta istanza di restituzione delle armi da esso presentata in data 9 giugno 2011, nonchè per l’accertamento in capo al Prefetto stesso dell’obbligo di provvedere sulla istanza medesima entro un termine perentorio e per la nomina, su sua richiesta, di un commissario ad acta che provvedesse in via sostitutiva nella ipotesi di ulteriore inerzia della P.A.;
CONSIDERATO che il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 97 della Costituzione;
CONSIDERATO:
– che il Ministero dell’Interno – U.T.G. – Prefettura della Provincia di Bari, si è costituito a resistere in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari chiedendo il rigetto della domanda proposta;
– che in data 19 novembre 2011 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha depositato la relazione illustrativa del 14 novembre 2011 con la quale la suddetta Prefettura della Provincia di Bari – U.T.G.- ha rappresentato di aver avviato la rituale istruttoria chiedendo in data 2 agosto 2011 il parere in merito alla Questura di Bari, parere sollecitato in data 18 ottobre 2011;
RILEVATO che il sig. Pesce aveva presentato al Prefetto della Provincia di Bari la citata istanza di restituzione delle armi in data 9 giugno 2011, che tale istanza era stata assunta al protocollo della Prefettura in data 10 giugno 2011 e che a seguito della produzione della stessa il Prefetto della Provincia di Bari si è limitato ad avviare l’attività istruttoria del relativo procedimento;
RITENUTO, pertanto, che la condotta silente del Prefetto della Provincia di Bari:
– violi i commi 1 e 2 dell’art. 2, della legge n. 241 del 1990 che, come noto, dispongono che il procedimento ad iniziativa privata o d’ufficio debba concludersi con un provvedimento espresso, di accoglimento o di rigetto dell’istanza entro il termine di trenta giorni, ove non diversamente disposto, termine che deve ritenersi spirato;
– violi altresì l’art. 16, che disciplina l’attività consultiva, commi 1 e 2 della legge n. 241 del 1990 che recita: “1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta. 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere. ¦”.
– violi, inoltre, i principi di buon andamento dell’azione amministrativa, correttezza e buona fede, di cui all’art. 97 della Costituzione, ai quali deve uniformarsi la P.A. allorchè entra in un rapporto amministrativo, come tale qualificato, con il cittadino;
RITENUTO, conseguentemente, che il ricorso è fondato e deve essere accolto nel senso e nel limite, come peraltro richiesto dalla stessa parte ricorrente, di dichiarare l’obbligo dell’U.T.G. – Prefettura della Provincia di Bari di pronunciarsi espressamente sulla istanza di restituzione delle armi, presentata dal ricorrente al Prefetto della Provincia di Bari in data 9 giugno 2011 ed assunta al protocollo della Prefettura in data 10 giugno 2011, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza;
RITENUTO che meriti altresì accoglimento la domanda formulata in ricorso volta ad ottenere la nomina di un commissario ad acta che, in caso di ulteriore inerzia del Prefetto della Provincia di Bari, provveda, su richiesta del ricorrente, in via sostitutiva;
RITENUTO quanto alle spese che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente nell’importo liquidato nel dispositivo;
RITENUTO di riservarsi sulla determinazione del compenso in favore del commissario ad acta, da porre a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
1) dichiara l’obbligo del Prefetto della Provincia di Bari di pronunciarsi espressamente sulla istanza di restituzione delle armi, presentata dal ricorrente al Prefetto della Provincia di Bari in data 9 giugno 2011 ed assunta al protocollo della Prefettura in data 10 giugno 2011, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza;
2) nomina commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Foggia affinchè, nella ipotesi di ulteriore inerzia del Prefetto della Provincia di Bari, provveda in via sostitutiva, dopo la scadenza del temine di cui al punto 1), entro i successivi 30 giorni, su richiesta di parte ricorrente;
3) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), in favore del sig. Michele Pesce;
4) si riserva sulla determinazione del compenso in favore del commissario ad acta, da porre a carico dell’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)