1. Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Ordine di demolizione di opere eseguite in assenza di permesso di costruire – Motivazione in ordine a difformità  da titoli edilizi rilasciati – Necessità 


2. Giustizia e processo – Elementi di giudizio contenuti in sentenze di altro giudice – Possibilità  di utilizzo da parte di G.A. – Sussiste

1. L’ordinanza con cui il Comune ingiunga al privato di demolire le opere edilizie realizzate sulla base di un titolo edilizio, deve essere puntualmente motivata in ordine alle difformità  dell’opera rispetto a quanto assentito dal Comune  e/o in merito all’illegittimità  del medesimo titolo edilizio. In difetto di tali presupposti, la stessa è da considerarsi illegittima.
 


2. E’ possibile per il G.A. attingere elementi di giudizio dalle sentenze pronunciate in altro processo, sia tra parti diverse sia, a maggior ragione, tra le stesse parti. Tale assunto trova oggi indiretta conferma nell’art. 11, comma 6, del C.P.A., laddove, in materia di translatio iudicii, stabilisce che nel giudizio riproposto dinanzi al G.A., le prove raccolte nel processo davanti al Giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.
 

N. 00267/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01012/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2011, proposto da: 
“Società  Pleasure di Tiritiello Francesco & C. s.n.c.”, rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Frivoli, Fernando Tripaldi, con domicilio eletto presso Fernando Tripaldi in Bari, via Cardinale Mimmi, 9; 

contro
Comune di Margherita di Savoia; 

per l’annullamento
previa sospensiva
– del provvedimento prot. n.81 Registro delle Ordinanze del 29 aprile 2011 adottato dal responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Margherita di Savoia Ing. Vincenzo D’Ingeo, avente ad oggetto “Ingiunzione per la demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di permesso di costruire – destinatario Tiritiello Francesco, titolare della pizzeria “Pleasure”, notificato il 10 maggio 2011 e di tutti gli atti, comunque, ad esso connessi, presupposti e conseguenziali.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori l’avv. Silvia Traficante, su delega dell’avv. Fernando Tripaldi, per la parte ricorrente.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espone la società  ricorrente quale soggetto gestore dell’ esercizio pubblico “Pleasure” con licenza per la somministrazione di alimenti e bevande sito nel Comune di Margherita di Savoia, di aver ottenuto in data 29 gennaio 2007 concessione permanente di occupazione di suolo pubblico su cui installare un gazebo realizzato con telaio metallico e teli in PVC, facilmente rimovibile.
Nel 2009 la società  ricorrente acquistava l’attività  commerciale “Battista de Olivera Leticia” confinante con il locale “Pleasure” unitamente a tutte le attrezzature ed arredi del locale, ivi compreso un gazebo in elementi metallici e telo di copertura in PVC già  autorizzato nei confronti della ditta “Battista de Olivera Leticia”.
In data 13 marzo 2009 il Responsabile UTC autorizzava la ricorrente all’installazione di tende laterali in PVC al suddetto gazebo.
Il 16 dicembre 2009 la Polizia Municipale rilevando l’abusività  delle predette strutture, elevava contravvenzione (verbale 59/2009) contro la ricorrente per violazione artt 20 del Codice della Strada, ordinando altresì la rimozione del descritto gazebo ˜”’ritenuto abusivo.
Con relazione interna datata 17 dicembre 2009 diretta all’UTC, il Comandante della Polizia Municipale evidenziava la presunta non conformità  delle autorizzazioni rispetto al Regolamento.
Seguiva opposizione al Giudice di Pace nei confronti della sanzione amministrativa ai sensi dell’art 22 l.689/81, giudizio allo stato pendente, in cui veniva disposta CTU al fine, tra l’altro, di accertare se le strutture di cui al verbale di accertamento fossero o meno dotate di regolare autorizzazione, oltre alla rispondenza o meno alle norme urbanistiche.
In data 1 marzo 2011 il CTU nominato dal Giudice di Pace depositava risposta ai quesiti, rilevando che tutte le opere oggetto dei verbali di accertamento risultano regolarmente autorizzate, in conformità  alle norme urbanistiche ed al regolamento comunale per l’applicazione del canone di occupazione degli spazi pubblici ed aree pubbliche.
Riferisce la ricorrente inoltre che la Polizia Municipale, per i medesimi fatti oggetto del verbale 59/2009, trasmetteva segnalazione alla Procura della Repubblica; avviato il procedimento penale i rappresentanti della società  ricorrente Ercole e Francesco Tiritiello venivano assolti ex art 530 c.p.p. con sentenza del Tribunale penale di Foggia n.129 del 24 novembre 2010 per mancanza dell’elemento soggettivo della colpa, avendo i medesimi comunque ottenuto le autorizzazioni amministrative.
Con ricorso notificato il 24 maggio 2011 ritualmente depositato, l’odierna società  ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, impugna il provvedimento prot n.81 del 29 aprile 2011 di ingiunzione alle demolizione delle opere per cui è causa, chiedendone l’annullamento, deducendo le seguenti censure:
I. eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà , erronea presupposizione, falsità  dei presupposti, travisamento dei fatti; Violazione e falsa applicazione artt 27 e 31 d.p.r. 380/2001 anche in relazione all’art 10-bis l.241/90;
Evidenziava la difesa della ricorrente l’evidente illegittimità  dell’operato dell’Amministrazione comunale, pretendendo di sanzionare opere già  regolarmente autorizzate, in conformità  alla vigente disciplina urbanistica trattandosi di opere comunque facilmente amovibili del tutto simili a quelle realizzate su gran parte del lungomare del Comune di Margherita di Savoia, e in conformità  al regolamento comunale per l’applicazione del canone di occupazione degli spazi pubblici ed aree pubbliche. Tutte circostanze d’altronde già  accertate dal CTU nominato dal Giudice di Pace.
Non si costituiva in giudizio il Comune di Margherita di Savoia.
Con ordinanza n.588/2011 questa Sezione, pur ad un sommario esame, accoglieva la domanda cautelare di sospensione, risultando la ricorrente in possesso dei titoli abilitativi necessari in relazione alla tipologia delle opere realizzate, di cui all’impugnata ingiunzione di demolizione.
All’udienza pubblica del 15 dicembre 2011 la causa veniva trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ritiene il Collegio che la documentazione depositata in giudizio dimostri che le opere oggetto dell’impugnata ordinanza di demolizione siano state autorizzate dal Comune, in forza di distinti provvedimenti tutt’ora validi ed efficaci.
In data 29 novembre 2007 infatti, la società  ricorrente veniva autorizzata alla installazione del primo gazebo in regime di occupazione permanente, mentre il secondo gazebo risultava già  autorizzato in favore della ditta cedente “Battista de Olivera Leticia”. In data 13 marzo 2009 l’UTC autorizzava poi l’ulteriore installazione dei teli avvolgibili, che la ricorrente chiedeva al fine di uniformare i due gazebo adiacenti. Mette conto evidenziare che le autorizzazioni comunali venivano rilasciate nel presupposto della “facile rimozione” e della carenza di specifica disciplina conformativa, alla cui sopravvenienza, in sostanza, era subordinata la stessa efficacia.
Ne consegue che ove il Comune avesse ravvisato l’eventuale totale o parziale difformità  tra le opere oggetto delle suddette autorizzazioni e gli interventi realizzati (id est la non precarietà  ex art 3 c.1 e.5 t.u. edilizia) ovvero l’illegittimità  – per altro non risultante dalla documentazione depositata – avrebbe dovuto puntualmente contestarlo alla ricorrente, ed esplicitarlo nel provvedimento L’ordinanza impugnata omette invece completamente la fondamentale circostanza del richiamo alle suesposte autorizzazioni rilasciate in favore della ricorrente, senza conseguentemente fornire alcuna motivazione in ordine alla ipotetica difformità  di quanto realizzato e/o in merito all’eventuale illegittimità  delle autorizzazioni stesse. E’quindi evidente lo stesso affidamento ingenerato nei rappresentanti della società  ricorrente, in virtù dei provvedimenti autorizzatori ottenuti.
D’altronde a conclusioni simili giunge la stessa CTU disposta nel giudizio civile pendente innanzi al Giudice di Pace, non essendo escluso che il G.A. possa attingere elementi di giudizio dalle sentenze pronunciate in altro processo, sia tra parti diverse sia – a maggior ragione – tra le stesse parti (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 25 giugno 2004, n. 6254). Tale assunto trova oggi una indiretta conferma nello stesso comma 6 dell’art 11 del Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n.104, laddove in materia di traslatio iudicii stabilisce che “nel giudizio riproposto davanti al G.A., le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutati come argomenti di prova”. (Consiglio di Stato sez V, 2 novembre 2011, n.5844).
Del resto, la stessa giurisprudenza della Cassazione non esclude, in linea di principio, la possibilità  di attingere elementi di giudizio dalle sentenze pronunciate in altro processo, sia tra parti diverse, sia a maggior ragione tra le stesse parti (Cassazione civ., sez. I, 22 aprile 1993, n. 4763; id. sez. Lavoro, 10 gennaio 2003, n. 244).
Per i suesposti motivi le censure di eccesso di potere sotto i profili dedotti risultano fondate, avendo il Comune ordinato la rimozione di opere in realtà  precedentemente autorizzate, con conseguente accoglimento del ricorso e per l’effetto annullamento dell’impugnata ingiunzione.
Le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Margherita di Savoia alla refusione delle spese processuali in favore della società  ricorrente, quantificate in 2.500,00 euro, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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