1. Pubblico impiego – Infermità e lesioni – Dipendenza da
causa di servizio – Parere del Comitato di verifica – Mancato riconoscimento –
Natura tecnico-discrezionale del parere – Conseguenze – Insindacabilità –
Limiti
2. Pubblico
Impiego – Infermità e lesioni – Dipendenza da causa di servizio – Procedura per il riconoscimento della causa
di servizio – Riforma ad opera del D.P.R. n. 461 del 2001 – Parere del Comitato
di Verifica – Si impone all’Amministrazione
3. Pubblico Impiego – Infermità e lesioni –
Dipendenza da causa di servizio – Prova – Verbale del medico di fiducia –
Irrilevanza
1. Il sindacato che il
giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte
dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza
esclusiva nella materia de qua (Comitato
per la verifica per le cause di servizio), deve necessariamente intendersi
limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, non essendo
consentito in alcun caso, al giudicante, di sovrapporre il proprio convincimento
a quello espresso dall’organo tecnico nell’esercizio di una attività
tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di
conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale di detto
giudice (Cons. Stato 10.07.2007 n. 3911, Cons. Stato 24.5.07 n. 2636, Cons.
Stato 10.5.2007, n. 2177).
2. Con la nuova disciplina delineata dal D.P.R. n. 461
del 2001, la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata
sostanzialmente riformata, in quanto la Commissione medico ospedaliera deve
pronunciarsi solo sull’esistenza dell’infermità , mentre il Comitato di verifica
deve esprimere un parere sulla dipendenza da cause di servizio e, a sua volta,
l’Amministrazione è tenuta a conformarsi al detto parere, salva la facoltà di
richiedere, motivatamente, un ulteriore parere al detto Comitato, al quale è
poi tenuta comunque ad adeguarsi, sicchè può affermarsi che l’Amministrazione
considera se il Comitato di verifica abbia valutato tutti gli elementi a
disposizione e se sia incorso nel suo operato in vizi di logicità o
travisamento dei fatti, potendo in tal caso chiedere un nuovo parere al quale
dovrà comunque poi adeguarsi (Consiglio Stato, sez. VI, 31 marzo 2009, n.
1889). Il Comitato di verifica sulle cause di servizio del Ministero
dell’Economia e Finanze ha quindi il compito di esprimere un giudizio
conclusivo, che rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione
dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la
Commissione medica ospedaliera ed è pertanto l’unico organo competente ad
emettere il giudizio definitivo circa la dipendenza o meno da causa di servizio
della patologia già diagnosticata (Consiglio Stato, sez. III, 23 settembre
2009, n. 1599).
3. Generica e dunque
inammissibile è la contestazione circa la non menzione nel verbale del medico
di fiducia, negli atti impugnati, in quanto non è stato nè allegato, nè provato in che misura tale
omissione avrebbe influito sul giudizio dell’organo di verifica, nè quali
elementi sarebbero stati non considerati.
N. 00264/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01544/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1544 del 2009, proposto da:
Gennaro Morisco, rappresentato e difeso dall’avv. Attilio Converso, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari;
contro
Comune di Modugno, Commissione Medica di Verifica, Ministero dell’Economia e delle Finanze;
per l’annullamento
del verbale modello BL/B n° 879, redatto dalla Commissione Medica di Verifica di Bari in data 19.12.2008 e notificato all’odierno ricorrente in data 15.06.2009;
di ogni altro atto al predetto connesso, sia esso presupposto che conseguenziale, ancorchè non conosciuto e comunque lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2012 la dott. Francesca Petrucciani e udito l’avv. Attilio Converso, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il verbale redatto dalla Commissione Medica di Verifica di Bari sulla sua istanza di aggravamento di alcune infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo.
Il ricorrente ha esposto di avere presentato tale istanza in data 25.10.2007 e di essere stato visitato dalla Commissione il 19.12.2008, accompagnato dal proprio medico di fiducia dott. Vitti Francesco.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto:
1) la violazione dell’art. 6 n. 6 d.p.r. 461/2001, secondo il quale la Commissione effettua la visita entro 30 giorni dalla ricezione degli atti da parte dell’amministrazione e dal verbale redatto devono risultare le dichiarazioni del medico designato dall’interessato, del quale invece non risultava nemmeno la presenza; inoltre il ricorrente era stato visitato da un unico medico pur presentando numerose patologie del tutto autonome tra loro che avrebbero richiesto l’esame di uno specialista, in violazione dell’art. 6 n. 4 del d.p.r. 461/2001;
2) violazione dei criteri di valutazione, eccesso di potere, travisamento, illogicità , violazione dei principi costituzionali, disparità di trattamento ed illegittimità , non essendo dato comprendere il percorso logico che aveva portato la Commissione alla decisione.
Alla pubblica udienza del 13.1.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Deve osservarsi in primo luogo, al riguardo, che gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti da parte delle commissioni mediche ospedaliere e del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (ora comitato per la verifica per le cause di servizio ai sensi dell’art. 10, d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461), anche in relazione all’equo indennizzo, rientrano nella discrezionalità tecnica di tali organi, che pervengono alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica.
Di conseguenza in materia il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva nella materia de qua, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, non essendo consentito in alcun caso al giudicante di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall’organo tecnico nell’esercizio di una attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale di detto giudice (Cons. Stato 10.07.2007 n. 3911, Cons. Stato 24.5.07 n. 2636, Cons. Stato 10.5.2007, n. 2177).
Con la nuova disciplina delineata dal d.P.R. n. 461 del 2001, infatti, la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente riformata, in quanto la Commissione medico ospedaliera deve pronunciarsi solo sull’esistenza dell’infermità , mentre il Comitato di verifica deve esprimere un parere sulla dipendenza da cause di servizio e, a sua volta, l’Amministrazione è tenuta a conformarsi al detto parere, salva la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere al detto Comitato, al quale è poi tenuta comunque ad adeguarsi, sicchè può affermarsi che l’Amministrazione considera se il Comitato di verifica abbia valutato tutti gli elementi a disposizione e se sia incorso nel suo operato in vizi di logicità o travisamento dei fatti, potendo in tal caso chiedere un nuovo parere al quale dovrà comunque poi adeguarsi (Consiglio Stato, sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889).
Il Comitato di verifica sulle cause di servizio del Ministero dell’Economia e Finanze ha quindi il compito di esprimere un giudizio conclusivo, che rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera ed è pertanto l’unico organo competente ad emettere il giudizio definitivo circa la dipendenza o meno da causa di servizio della patologia già diagnosticata (Consiglio Stato, sez. III, 23 settembre 2009, n. 1599).
Ciò premesso, nella fattispecie deve rilevarsi innanzitutto, con riferimento al primo motivo di doglianza attinente alle violazioni procedimentali, che il termine assegnato dalla legge per la visita della Commissione è un termine ordinatorio, alla cui scadenza non consegue alcuna eventuale patologia dei provvedimenti emessi; pertanto il ritardo nella visita non è suscettibile di comportare l’illegittimità del verbale impugnato.
Quanto invece all’assunto secondo cui la documentazione attinente alle patologie, dato il decorso del tempo, sarebbe stata non più attuale, tale deduzione si presenta del tutto generica e quindi non accoglibile, non avendo il ricorrente in alcun modo indicato quali patologie sarebbero conseguentemente state sottovalutate dalla Commissione.
Del pari generica e dunque inammissibile è la contestazione circa la non menzione nel verbale del medico di fiducia e la visita ad opera di un unico medico, in quanto non è stato nè allegato, nè provato in che misura tali omissioni avrebbero influito sul giudizio dell’organo di verifica, nè quali elementi sarebbero stati non considerati.
Conseguentemente il provvedimento impugnato risulta immune dai vizi denunciati e il ricorso deve essere respinto.
La natura della causa giustifica comunque la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)