Giustizia e processo – Ordinanza cautelare recante il riesame della istanza denegata – Esecuzione – Richiesta della p.A. di nuovi atti – Elusione
A seguito dell’adozione di un’ordinanza cautelare che disponga il riesame da parte della p.A. dell’istanza del privato, denegata in toto o in parte, l’Amministrazione non può procedere alla rivalutazione della domanda stessa, richiedendo integrazioni documentali, in quanto ciò costituisce una elusione dell’obbligo di esecuzione dell’ordinanza suddetta (nella specie è stato ritenuto che l’obbligo del riesame di un’istanza di finanziamento imposto con un’ordinanza cautelare fosse stato eluso con la richiesta della p.A. di una variante del progetto a finanziarsi).
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TAR, ric. n. 1236 – 2011
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N. 00052/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01236/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1236 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da Pietro Cioccoloni, rappresentato e difeso dagli avv.ti Libero Mancuso, Annarita Marasco e Giacomo Valla, con domicilio eletto in Bari, via Q. Sella, 36;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Ugo Carletti, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33;
nei confronti di
Giuseppe Chicco;
Azienda Agricola F.lli Francesco;
Nicola e Mario Lanzolla;
Salvatore Agliotti;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione del Dirigente Servizio Foreste della Regione Puglia del 30 marzo 2011, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 21 aprile 2011, avente ad oggetto: “P.S.R. Puglia 2007-2013 – Asse II – Misura 227 “Sostegno agli investimenti non produttivi-foreste” – Azioni 1 – 2 – 3. Graduatoria definitiva delle domande di aiuto ricevibili ed ammissibili a seguito delle risultanze della Commissione ricorsi. Concessione proroga termine ultimo per l’inizio dei lavori”, limitatamente alla parte in cui ammette al finanziamento solo parziale il progetto presentato dal sig. Pietro Cioccoloni, con riferimento al “percorso natura” e alla parte in cui non ammette al finanziamento il progetto medesimo con riferimento al “percorso ginnico” e al “percorso avventura”, ricadenti nell˜Azione III della misura sopra citata, nonchè di tutti gli atti connessi, antecedenti e consequenziali;
con i motivi aggiunti depositati il 22 dicembre 2011,
per l’annullamento,
oltre agli atti impugnati con il ricorso introduttivo, della nota del Servizio Foreste prot. n.AOO-036-27197 del 29.11.2011, a firma del Responsabile della Misura 227, nonchè la presupposta decisione del 2.11.2011 della Commissione ricorsi, che hanno manifestamente eluso l’esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 787/2011.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012 il cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. Giacomo Valla;
Considerato che la rigida sequenza ammissione al beneficio-eventuale variante del progetto non ha ragione di essere applicata in sede di riesame della domanda di finanziamento a seguito della concessione della misura cautelare;
considerato peraltro che il ricorrente esclude la necessità di un diverso progetto in quanto afferma che non vi sarebbe stata modifica dello stato dei luoghi a seguito dell’alluvione del marzo 2011 (la quale non avrebbe colpito il bosco); con ciò assumendosi la responsabilità della fattibilità dell’intervento come proposto, specificamente in riferimento a tale aspetto fattuale;
visto l’articolo 59 del codice del processo amministrativo;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione terza) accoglie l’istanza di esecuzione della misura cautelare e, per l’effetto, ordina alla Regione Puglia di eseguire l’ordinanza cautelare n. 787/2011, concludendo la rivalutazione relativa all’ammissione al finanziamento del progetto presentato dal ricorrente, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.
Nomina quale commissario ad acta, in caso di mancato adempimento nel termine suddetto, il Dirigente dell’Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione della Regione Puglia, che provvederà in luogo e in vece dell’Amministrazione.
Il relativo, eventuale compenso dovuto al commissario ad acta sarà liquidato con separata ordinanza dopo l’espletamento dell’incarico.
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di lite della presente fase in favore del ricorrente, nella misura di € 1500,00.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)