Commercio, industria, turismo – Autorizzazione all’esercizio di impianto per la distribuzione carburanti – Decadenza – Ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi e bonifica dell’area in 90 gg. – Eventuale proroga subordinata alla presentazione di piano dettagliato di natura tecnica con cronoprogramma – Istanza cautelare di sospensione – Accolta in via interinale e provvisoria

L’istanza di sospensione avverso l’ingiunzione di chiusura di impianto per la distrubuzione carburanti e ripristino dello stato dei luoghi con annessa bonifica dell’area nel termine di 90 gg., prorogabile a seguito di presentazione di piano dettagliato di natura tecnica con relativo cronoprogramma, è accoglibile in via interinale e provvisoria considerata la necessità  di individuazione di un termine ragionevole per il completamento dell’attività  di bonifica, termine la cui definizione necessita del presupposto piano tecnico che dovrà  essere presentato dall’interessato e  valutato dalla p.A..

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TAR, ric. n. 2190 – 2011

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N. 00051/2012 REG.PROV.CAU.
N. 02190/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 2190 del 2011, proposto da:

Esso Italiana S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Francesca Angeloni, Francesca Covone e Raffaella Diomeda, con domicilio eletto presso Raffaella Diomeda in Bari, via Melo 114;

contro
Comune di San Severo, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Carlino, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Petrocelli in Bari, corso Vittorio Emanuele, 52; 
Agenzia delle Dogane Direzione Interregionale per la Puglie, il Molise e La Basilicata, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 
Corpo Polizia Municipale Comune di San Severo; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’Ordinanza-Ingiunzione del Comune di San Severo n. 264 del 28.09.2011 – con la quale il Comune di San Severo ha dichiarato la decadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma1, della L.R. n. 23/2004 e art. 21, comma 1, del Regolamento Comunale, dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di distribuzione carburanti della Esso Italiana S.r.l. ubicato in via Filippo D’Alfonso, nonchè del relativo provvedimento di concessione di suolo pubblico, ingendo alla stessa società  la chiusura immediata dell’impianto, nonchè, a propria cura e spese, la disattivazione e lo smantellamento dello stesso, al ripristino dello stato dei luoghi ed alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l’impianto situate sopra suolo e sottosuolo, alla eventuale bonifica dell’area interessata, ovvero a produrre idonea documentazione attestante l’assenza di inquinamento del suolo, nel termine di 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
nonchè di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, tra cui:
la nota del Corpo della Polizia Municipale San Severo prot. n. 5923/11 P.M. del 20.10.2011, il quale ha comunicato alla Esso il sopralluogo per il 9 gennaio 2012 la verificare della chiusura immediata dell’impianto” richiesta dal Comune;
la nota dell’Agenzia delle Dogane – Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata – Ufficio delle Dogane di Foggia – Area Gestione Tributi del 28.10.2011 prot. n. 2011 – 7083 R.U., che ha intimato alla Esso la restituzione immediata della licenza fiscale d’esercizio avente codice IT00FGY00094Q;
la nota prot. n. 876/Suap del 9.11.2011 del Comune di San Severo, che in risposta alla richiesta della Esso di proroga dei tempi tecnici della bonifica dell’impianto ha subordinato la proroga limitata ai soli tempi per la bonifica dell’impianto, alla previa presentazione di un piano dettagliato di natura tecnica con relativo cronoprogramma, sottoscritto da un professionista abilitato, dal gestore e dalla compagnia Essi Italiana S.r.l.;
nonchè, per quanto occorrer possa, la nota prot. n. 379/MM del 26.09.2011 del Mobility Manager richiamata nell’ordinanza del Comune n. 264/2011 e la nota prot. n. 70 del 4.01.2011, sempre richiamata nell’ordinanza del Comune n. 264/2011;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Severo e dell’Agenzia delle Dogane Direzione Interregionale per la Puglie, il Molise e La Basilicata;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. F.sca Covoni, avv. M. Carlino e avv. dello Stato W. Campanile;
 

Considerato che, ancorchè con notevole ritardo, l’impianto in questione è stato definitivamente chiuso in data 27/12/2011;
Considerato che l’unico profilo di interesse si supporta alla previsione del termine finale per la bonifica del sito, fissato dal Comune in giorni 90 dalla data di notifica dell’impugnato provvedimento (ord. 264 del 28/9/2011) e ritenuto inadeguato dalla ricorrente;
Considerato che la ricorrente, non risulta ad oggi, aver presentato il richiesto piano dettagliato di natura tecnica con relativo cronoprogramma delle attività  di bonifica del sito;
Considerata la necessita di individuazione di un termine ragionevole per il completamento dell’attività  di bonifica, termine la cui definizione necessita del presupposto piano tecnico, il quale necessariamente dovrà  essere oggetto di valutazione da parte dell’Autorità  comunale;
Ritenuto, pertanto, di poter accogliere l’istanza cautelare solo in via interinale e provvisoria, nelle more della presentazione del progetto e cronoprogramma da parte della ricorrente da effetturare, tenuto conto del tempo già  decorso, entro il 30 aprile 2012 e delle conseguenti determinazioni dell’Autorità  comunale da adottare entro il 28/6/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, in via interinale e provvisoria, fino al 28/6/2012 nei limiti di cui in motivazione.
Rinvia in prosieguo, per la trattazione dell’istanza cautelare, alla camera di consiglio del 28/6/2012.
Compensa tra le le parti le spese di giudizio della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)