1. Enti e organi p.A. – Composizione della Giunta Comunale – Principio di “Pari opportunità ” – Natura precettiva dell’art. 51 Cost. – Conseguenze
2. Enti e organi p.A. – Composizione della Giunta Comunale – Principio di “Pari opportunità ” – Mancato adeguamento dello Statuto comunale al principio di pari opportunità – Conseguenze
1. Il principio costituzionale di pari opportunità (art. 51 Cost) è operativo anche in assenza di recepimento in sede di previsione statutaria, non potendosi ammettere che il raggiungimento dell’obiettivo delle pari opportunità (di rilevanza costituzionale) possa essere indefinitivamente subordinato a una scelta dell’amministrazione locale.
2. Il mancato doveroso adeguamento dello Statuto comunale al principio fondamentale di pari opportunità , codificato in Costituzione all’art. 51, comma 1 con disposizione dall’indubbia valenza precettiva (e quindi di immediata applicabilità ) e non meramente programmatica, non può costituire valida causa di giustificazione della sostanziale disapplicazione a tempo indeterminato dello stesso disposto costituzionale.
N. 00191/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01829/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1829 del 2011, proposto da Terrevoli Magda (Presidente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna), Molendini Serenella (Consigliera di Parità Effettiva della Regione Puglia), D’Addato Rosalba, Diakoviez Agata, Papagni Santa Maria, Antonino Carmela, Papagni Giovanni, Pozzolungo Pasquale, Salerno Giovanni, Sasso Antonio, Di Pierro Mauro, Naglieri Giovanni, La Rossa Pietro, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesca La Forgia, Valeria Pellegrino e Andrea Blonda, con domicilio eletto presso la prima in Bari, via Principe Amedeo, 40;
contro
Comune di Bisceglie, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 63;
nei confronti di
Casella Giovanni;
Consiglio Angelo Michele;
Dettole Vito;
Di Liddo Leonardo;
Di Lollo Capurso Antonio;
Pignatelli Egidio;
Spina Domenico;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto 17.6.2011 n. 22, prot. n. 01818/2011, del Sindaco del Comune di Bisceglie, avente ad oggetto “nomina della Giunta Comunale a seguito della proclamazione del Sindaco risultato eletto il 15/16 maggio 2011”;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto, e, in particolare, ove occorra, dello Statuto comunale nella parte in cui dovesse essere interpretato nel senso di non prevedere il rispetto del principio costituzionale e legislativo di pari opportunità effettiva tra uomo e donna in materia di composizione della Giunta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 per le parti i difensori avv.ti Valeria Pellegrino, Francesca La Forgia e Massimo F. Ingravalle;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
In data 17 giugno 2011 il Sindaco del Comune di Bisceglie, avv. Francesco Carlo Spina, con decreto n. 22, prot. n. 01818, procedeva alla nomina della Giunta comunale, assegnando le deleghe assessorili e di vicesindaco in favore di soli uomini e, in particolare, dei sig.ri Casella Giovanni, Consiglio Angelo Michele, Dettole Vito, Di Liddo Leonardo, Di Lollo Capurso Antonio, Pignatelli Egidio e Spina Domenico.
Gli odierni ricorrenti (i.e. il Presidente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna, Terrevoli Magda, la Consigliera di Parità Effettiva della Regione Puglia, Molendini Serenella, le signore D’Addato Rosalba, Diakoviez Agata, Papagni Santa Maria, Antonino Carmela, ed i signori Papagni Giovanni, Pozzolungo Pasquale, Salerno Giovanni, Sasso Antonio, Di Pierro Mauro, Naglieri Giovanni, La Rossa Pietro) impugnano in questa sede il decreto 17.6.2011 n. 22, prot. n. 01818/2011 e, ove occorra, lo Statuto comunale nella parte in cui dovesse essere interpretato nel senso di non prevedere il rispetto del principio costituzionale e legislativo di pari opportunità effettiva tra uomo e donna in materia di composizione della Giunta.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato.
Preliminarmente va evidenziato che i ricorrenti sono tutti soggetti dotati di legittimazione ad agire in giudizio.
Il Presidente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna, Magda Terrevoli, è certamente legittimata ad agire in forza della previsione normativa di cui all’art. 1 legge Regione Puglia 30 aprile 1990, n. 16.
La disposizione da ultimo citata così recita:
«1. Per il conseguimento delle finalità previste dall’art. 3 della Costituzione e dell’art. 2 dello Statuto della Regione Puglia, è istituita la Commissione regionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento (legge 9 dicembre 1977, n. 903) e per l’uguaglianza di opportunità in materia di lavoro fra cittadini di sesso diverso.
2. Essa opera per rimuovere le discriminazioni dirette e indirette e ogni ostacolo che, di fatto, limiti la effettiva uguaglianza fra lavoratori e lavoratrici; per promuovere l’accesso al lavoro e la progressione professionale delle donne.».
Nell’ambito dell’attività diretta alla rimozione delle discriminazioni dirette e indirette e di ogni ostacolo che, di fatto, limiti l’effettiva uguaglianza fra lavoratori e lavoratrici si inserisce la legittimazione processuale in funzione antidiscriminatoria del Presidente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna.
Analogamente deve dirsi con riferimento alla Consigliera di Parità Effettiva della Regione Puglia, Serenella Molendini, per la quale opera la previsione di cui all’art. 37 dlgs 11 aprile 2006, n. 198 che le riconosce legittimazione processuale in funzione antidiscriminatoria.
In tal senso si sono espressi T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 12 settembre 2008, n. 474 e T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 21 ottobre 2009, n. 792.
Inoltre, le signore D’Addato Rosalba, Diakoviez Agata, Papagni Santa Maria, Antonino Carmela, ed i signori Papagni Giovanni, Pozzolungo Pasquale, Salerno Giovanni, Sasso Antonio, Di Pierro Mauro, Naglieri Giovanni, La Rossa Pietro sono parimenti muniti di legittimazione ad agire in questo giudizio in quanto cittadini elettori residenti nel Comune di Bisceglie e, conseguentemente, soggetti potenzialmente aspiranti alla titolarità della carica (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 25 luglio 2011, n. 6673).
Nel merito, ritiene questo Collegio che il gravato decreto sindacale, avendo disposto la creazione di una Giunta comunale composta di soli uomini, si ponga – come correttamente evidenziato da parte ricorrente – in aperto contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost. (quest’ultimo integrato dalla legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1) e con l’art. 6, comma 3 dlgs 18 agosto 2000, n. 267 (recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”).
L’art. 51, comma 1 Cost. (come novellato nel 2003) stabilisce che “tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.
L’art. 6, comma 3 dlgs n. 267/2000 impone, con previsione dall’indubbio carattere cogente, che gli statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune e della Provincia, nonchè degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
La necessità del rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità nella composizione della Giunta locale è stata recentemente affermata dalla giurisprudenza amministrativa con particolare riferimento ad ipotesi in cui lo Statuto dell’Ente conteneva espressa previsione in tal senso (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 18 dicembre 2008, n. 2913; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 22 ottobre 2009, n. 2443; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 25 luglio 2011, n. 6673; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 7 aprile 2011, n. 1985; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 11 gennaio 2012, n. 79; Cons. Stato, Sez. V, 27 luglio 2011, n. 4502).
Nel caso di specie lo Statuto è carente di una specifica disposizione volta a garantire le pari opportunità nella formazione della Giunta comunale.
Invero, l’art. 39 dello Statuto del Comune di Bisceglie, disposizione relativa alla “Composizione della Giunta”, prevede che “La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di dieci Assessori, di cui uno Vice Sindaco, pari ad un terzo dei Consiglieri comunali.” (cfr. comma 1).
Unicamente l’art. 1, comma 7 dello Statuto pone, tra le finalità generali dell’Ente, la promozione di iniziative volte ad accrescere l’uguaglianza di tutti i cittadini privilegiando le pari opportunità tra uomo e donna.
Il menzionato art. 1, comma 7 rappresenta, tuttavia, una prescrizione a contenuto generico, non idonea ad assicurare il necessario adattamento dello Statuto comunale al disposto costituzionale di cui all’art. 51, comma 1 Cost. come novellato dalla legge costituzionale n. 1/2003 ed alla specifica previsione normativa di cui all’art. 6, comma 3 dlgs n. 267/2000.
Ritiene questo Collegio che il mancato doveroso adeguamento dello Statuto comunale al principio fondamentale di pari opportunità , ormai codificato in Costituzione all’art. 51, comma 1 (come modificato nel 2003) con disposizione dall’indubbia valenza precettiva (e quindi di immediata applicabilità ) e non meramente programmatica (come evidenziato da T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 24 febbraio 2010, n. 622; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 7 giugno 2010, n. 12668; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 15 dicembre 2010, n. 14310; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 10 marzo 2011, n. 1427; T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, 2 agosto 2011, n. 864; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 26 ottobre 2011, n. 750), non possa costituire valida causa di giustificazione della sostanziale disapplicazione a tempo indeterminato dello stesso disposto costituzionale, disapplicazione che, nella presente fattispecie, si è concretizzata con l’adozione dell’illegittimo decreto sindacale 17.6.2011 n. 22, prot. n. 01818/2011.
Diversamente opinando si consentirebbe, in modo del tutto inammissibile, all’Ente di invocare, quale propria esimente di un atto illegittimo (designazione di una Giunta composta di soli uomini), un comportamento (i.e. mancato adeguamento dello Statuto comunale ai principi costituzionali) parimenti illegittimo sul piano giuridico.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa più recente (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 24 febbraio 2010, n. 622; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 15 dicembre 2010, n. 14310; T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, 2 agosto 2011, n. 864), alle cui conclusioni questo Collegio ritiene di aderire, afferma l’operatività del principio costituzionale di pari opportunità anche in assenza di recepimento del suddetto principio in sede di revisione statutaria, non potendosi ammettere che il raggiungimento dell’obiettivo (di rilevanza costituzionale) delle pari opportunità possa essere indefinitivamente subordinato ad una scelta dell’amministrazione locale (che potrebbe in teoria non arrivare mai).
Tale giurisprudenza sottolinea, inoltre, la precisa volontà del legislatore costituzionale del 2003 di affermare la valenza delle pari opportunità quale principio di carattere generale e cogente, la cui osservanza si impone a tutte le amministrazioni locali in sede di revisione statutaria, non potendo le stesse elevare a propria scusante la circostanza che non sia stata ancora adottata una legge regionale (ovvero, nel caso di specie, una norma statutaria) attuativa del principio costituzionale (cfr. in particolare T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, 2 agosto 2011, n. 864).
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento del decreto 17.6.2011 n. 22, prot. n. 01818/2011, del Sindaco del Comune di Bisceglie e dell’art. 39 dello Statuto comunale nella parte in cui detta disposizione statutaria non garantisce l’osservanza del principio costituzionale di pari opportunità nella composizione della Giunta comunale.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonchè della qualità delle parti e della novità delle questioni affrontate, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto 17.6.2011 n. 22, prot. n. 01818/2011, del Sindaco del Comune di Bisceglie e l’art. 39 dello Statuto comunale nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)