Giustizia e processo – Pubblico impiego – Procedura di mobilità  volontaria esterna – Giurisdizione amministrativa – Non sussiste

La mobilità  volontaria esterna, di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, inerente la stessa qualifica, concreta un’ipotesi di mera cessione del contratto, da inquadrarsi nei poteri di gestione del rapporto di lavoro da parte della Pubblica Amministrazione ed è, pertanto, una procedura che esula in ogni caso dalla giurisdizione amministrativa, a prescindere dalle concrete modalità  di esperimento della mobilità  che sono state prescelte dalla P.A..

 
N. 00196/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01783/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1783 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Giacomo Cocola, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Nanula, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Giulio Petroni n.132/Bis; 

contro
Comune di Minervino Murge, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Paola Augusto, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via A.Gimma n.147; 

nei confronti di
Patruno Francesco, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Didonna, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Calefati n.61/A; 

per l’annullamento, previa sospensiva,
1) della determinazione del responsabile del Settore personale del Comune di Minervino Murge n. 84 del 31.8.2010;
2) della determinazione del responsabile del Settore personale del Comune di Minervino Murge n. 55 del 22.7.2010;
3) della determinazione del responsabile del Settore personale del Comune di Minervino Murge n. 124 del 19.10.2010;
4) della determinazione del responsabile del Settore personale del Comune di Minervino Murge n. 137 del 2.11.2010;
5) dei verbali di valutazione dei candidati;
6) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, ove occorra, la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 31.12.2009 e del non conosciuto regolamento per l’accesso agli impieghi;
e con la proposizione dei seguenti motivi aggiunti
per l’annullamento, previa sospensione:
7) degli esiti della procedura di mobilità  indetta dal Comune di Minervino Murge per la copertura di un posto di funzionario tecnico innovazione e, in particolare, del diniego espresso dal Comune di Minervino Murge con riferimento alla richiesta di rinvio del colloquio avanzata dall’Ing. Cocola;
8) degli esiti del concorso pubblico indetto per la copertura di un posto di tecnico-urbanistica e, in particolare, della graduatoria eventualmente approvata;
9) della determinazione del responsabile del Settore finanziario del Comune di Minervino Murge n. 33 del 14.1.2011;
10) della deliberazione di Giunta comunale n. 164 del 17.12.2010;
11) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Minervino Murge e del sig. Patruno Francesco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. F. Nanula, avv. Roberto D’Addabbo, su delega dell’avv. P. Augusto e M. Didonnna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.-L’ing. Cocola, dipendente dell’Agenzia della Regione Basilicata per le erogazioni in agricoltura (ARBEA), assunto a tempo indeterminato con la qualifica di istruttore tecnico direttivo, cat. D, posizione economica 1, ha preso parte alle procedure di mobilità  volontaria esterna indette dal Comune di Minervino Murge ai sensi dell’art.30 del d.lgs. n.165/2001, per la copertura di nove posti a tempo pieno e indeterminato previsti in pianta organica. Più precisamente ha presentato domanda per un posto di tecnico-urbanista e per un posto di funzionario tecnico-innovazione, entrambi appartenenti alla sua stessa categoria di provenienza (D).
Non avendo superato -come anche tutti gli altri candidati- il punteggio minimo per la valutazione dei titoli di 21/30 fissato nel bando per accedere alla successiva fase del colloquio, ha impugnato i relativi atti unitamente ai successivi provvedimenti con cui la stessa Amministrazione, preso atto dell’esito infruttuoso della procedura di mobilità , ha indetto pubblico concorso per la copertura dei posti in questione.
Il ricorrente lamenta sotto diversi profili l’illegittimità  delle modalità  di svolgimento della procedura di mobilità  esperita e, in particolare, dei criteri di selezione e di individuazione del punteggio per l’ammissione al colloquio.
Costituitisi in giudizio l’Amministrazione comunale e il controinteressato arch. Patruno risultato primo in graduatoria all’esito della procedura concorsuale indetta per la copertura in particolare del posto di funzionario tecnico-urbanistico (cat.D), hanno eccepito il difetto il giurisdizione.
2.-L’eccezione è fondata.
E’ ormai pacifico in giurisprudenza, stante l’inequivocabile tenore della norma (l’art.30 su richiamato), che la mobilità  esterna riguardante la stessa qualifica concreti un’ipotesi di cessione del contratto da inquadrarsi nei poteri di gestione del rapporto di lavoro da parte della pubblica Amministrazione. Rispetto a siffatta qualificazione del fenomeno restano ininfluenti le modalità  prescelte, passaggio diretto o procedura selettiva, prive di qualsiasi ricaduta in termini di giurisdizione (cfr. in termini C.d.S. Sez.V, 26.10.2009, n.6541 e 25.11.2010, n.8234; Tar Puglia-Bari, sez.III, 27.10.2010, n.3834; Tar Sicilia-Catania, Sez.II, 19.3.2010 n.773; Tar Campania-Napoli, Sez.III, 27.10.2010, n.21821; Tar Sardegna, Cagliari, Sez.II, 28.6.2010, n.1695; Tar Puglia, Lecce, Sez.II, 16.8.2011, n.1509).
Non può invero l’individuazione del giudice competente dipendere dalle concrete modalità  attraverso cui la mobilità  viene esperita.
Per espressa previsione normativa la giurisdizione amministrativa in materia di pubblico impiego è residuale ed è limitata alle procedure propriamente concorsuali preordinate alla costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego. Nel caso della mobilità  si tratta invece della variazione di un rapporto già  in essere i cui elementi originari (qualifica, profilo, mansioni) vengono mantenuti inalterati. Non basta la procedura selettiva eventualmente prevista, come nella fattispecie in esame, a determinare uno spostamento di giurisdizione.
Del resto, alla stregua dei principi generali, ai fini del riparto di giurisdizione deve aversi riguardo al petitum sostanziale che, in ipotesi di mobilità , si identifica con una richiesta di trasferimento.
Nel caso di specie l’avviso di selezione non lascia dubitare che di trasferimento si tratti e che, conseguentemente, gli aspiranti debbano essere in possesso dell’inquadramento -testualmente- “nel corrispondente o analogo profilo professionale a cui si intende partecipare” (cfr. pag.2).
I provvedimenti impugnati afferiscono quindi ad un procedimento che non presenta gli elementi necessari del pubblico concorso finalizzato all’accesso al rapporto di impiego essendo l’avviso rivolto a soggetti già  selezionati con pubbliche procedure e legati all’Amministrazione da un rapporto di lavoro con qualifica corrispondente.
Pertanto, la natura generale e residuale della giurisdizione riservata al G.O. e, correlativamente, la natura tassativa e specifica di quella invece riservata al G.A. in subiecta materia, portano il Collegio ad escludere nella fattispecie la propria giurisdizione.
In virtù della previsione normativa di cui all’art.11 c.p.a. si dispone pertanto la remissione della causa dinanzi al giudice ordinario competente, presso il quale il giudizio dovrà  essere riassunto nei termini di legge (tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza) con conservazione degli effetti dell’originario ricorso.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
-dichiara il proprio difetto di giurisdizione;
-visto l’art.11 c.p.a., rimette alle parti di riassumere il giudizio avanti la competente Autorità  Giudiziaria Ordinaria nel termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
-compensa tra le parti le spese della presente fase di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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