1. Ambiente ed ecologia – Stazioni radio di telefonia mobile all’interno del territorio urbanizzato – Istanza autorizzazione – Formazione silenzio assenso


2. Ambiente ed ecologia – Stazioni radio di telefonia mobile all’interno del territorio urbanizzato – Istanza autorizzazione – Formazione silenzio assenso -Completezza pratica


3. Ambiente ed ecologia – Stazioni radio di telefonia mobile all’interno del territorio urbanizzato – Antenne per la telefonia mobile – Opere di urbanizzazione – Compatibili con qualsiasi destinazione di zona
4. Giustizia e processo – Accertamento formazione silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di telefonia mobile – Improcedibilità  per sopravvenuto difetto di interesse delle censure volte ad ottenere l’annullamento dei precedenti atti di rigetto dell’istanza

1. Ai sensi dell’art. 87, comma 9, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, le istanze di autorizzazione e le denunce di attività  per l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, nonchè quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già  esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8 dello stesso art. 87, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.


2. La formazione del silenzio assenso in materia di autorizzazione per l’installazione di stazioni radio di telefonia mobile non può essere impedita – per incompletezza della pratica – dalla circostanza che, con successive istanze, la società  si sia limitata a presentare la relazione radioelettrica lasciando invariato – e specificandolo – il progetto architettonico a suo tempo depositato. 


3. Le antenne per la telefonia mobile devono essere qualificate opere di urbanizzazione, in quanto tali compatibili con qualsiasi destinazione di zona.


4. L’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 87, comma 9, D.Lgs. n. 259/2003, sull’istanza di autorizzazione all’installazione di un impianto di telefonia mobile, determina l’improcedibilità  per sopravvenuto difetto di interesse delle censure, formulate con i precedenti gravami, volte a ottenere l’annullamento dei pregressi atti di rigetto dell’istanza formulati in maniera espressa dall’Amministrazione.

 
N. 00192/2012 REG.PROV.COLL.
N.  02151/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2151 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Wind Telecomunicazioni s.p.a., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso l’avv.Annalisa Agostinacchio in Bari, al corso Mazzini n.134/B; 

contro
Comune di Acquaviva delle Fonti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Baccellieri, con domicilio eletto presso la segreteria del Tar Puglia in Bari alla piazza Massari,; Sportello Unico del Patto Territoriale del Sistema Murgiano, Murgia Sviluppo S.p.A.; Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia Province Bari, Bat e Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, alla via Melo n.97; 

nei confronti di
Codacons; 

per l’annullamento, previa sospensione degli effetti,
a. della nota prot. n. 17543 del 24.9.2009, pervenuta successivamente con cui il Dirigente – Responsabile del procedimento del Comune di Acquaviva delle Fonti- ha espresso parere contrario rispetto al nuovo progetto presentato dalla Wind in data 24.8.2009, ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 259/03, al fine di realizzare un impianto di telecomunicazioni sul lastrico solare del civico n. 12 di piazza Felice della Torre perchè “in relazione alla destinazione urbanistica di tutta l’area circostante che non consente alcuna nuova edificazione ma ne prevede esclusivamente il recupero e la conservazione, l’installazione del traliccio porta antenne fuoriuscente dalla quota media delle coperture degli edifici esistenti di ben 8,90 metri risulta incompatibile con le finalità  di tutela e riqualificazione del contesto edilizio architettonico del Centro storico”;
b. del successivo verbale n. 2 del 18.11.2009 con il quale la Conferenza di Servizi, nonostante le osservazioni allegate da WIND, ha concluso di rigettare il nuovo progetto presentato, sulla scorta del parere contrario, reso dal SUE con la nota impugnata sub a);
c. di ogni altro atto ad essa preordinato, connesso o consequenziale, ivi incluso, ove potesse occorrere:
c.1 la delibera di C.C. n. 57 del 28.10.2005 con la quale il Comune di Acquaviva delle Fonti ha approvato il Regolamento comunale in materia di impianti di telecomunicazioni;
c.2 la delibera di C.C. n. 54 del 24.09.2007 con la quale il Comune di Acquaviva delle Fonti ha adottato il Piano di installazione degli impianti di telecomunicazione;
con primi Motivi Aggiunti:
-della diffida prot. n. 11840 del 25.6.2010, con cui il Dirigente facente funzioni del Comune di Acquaviva delle Fonti, nonostante l’Ordinanza favorevole n. 9 del 13.1.2010 della seconda Sezione di questo Tar, ha diffidato dall’iniziare i lavori di realizzazione della stazione radio base per telefonia cellulare -codice sito BA 325 Acquaviva Centro- sito di piazza Felice della Torre n. 12, evidenziando che “con l’Ordinanza n. 9 del 12.02.2010 la II sez. del TAR Puglia Bari ha unicamente sospeso i pareri contrari formulati da questo SUE con nota prot. 17543 del 24.09.2009 e della Conferenza di servizi con verbale n. 2 del 18.11.2009, e che l’udienza pubblica per la discussione nel merito del ricorso proposto dalla società  Wind avverso tali provvedimenti risulta fissata per il giorno 1.7.2010”;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonchè per l’accertamento e la declaratoria
della formazione del silenzio-assenso di cui all’art. 87, D.Lgs. n. 259/2003 sull’istanza di realizzazione di un impianto tecnologico di radiotelecomunicazioni di telefonia cellulare in Acquaviva delle Fonti;
e per la condanna al risarcimento del danno ingiusto
subito dalla Wind a causa della condotta del Comune di Acquaviva delle Fonti, a seguito e per l’effetto dei provvedimenti ostativi che l’Amministrazione comunale ha continuato ad adottare rispetto all’installazione di un impianto di pubblica utilità ;
con secondi Motivi Aggiunti:
a. -della nota prot. n. 20804 del 19.11.2010 , con cui il Dirigente del SUE del Comune di Acquaviva delle Fonti, nonostante ai sensi dell’art. 87 del D.lgs. 259/03 fosse nuovamente decorso -il 23.8.2010- il termine per la formazione del titolo abilitativo per silentium sul progetto modificato e presentato da WIND con nota del 25.5.2010, per realizzare una stazione radio base per telefonia cellulare -codice sito BA 325 Acquaviva Centro- sito di piazza Felice della Torre n. 12, ha ribadito che “nessun silenzio si è ancora perfezionato ai sensi e per gli effetti dell’art. 87 comma 3 del D.lgs. 259/2003, stante la mancata presentazione di alcuna richiesta di autorizzazione nei termini e nelle forme di legge” ed ha pertanto nuovamente diffidato WIND dall’iniziare i lavori di realizzazione dell’impianto, dopo avere “preso atto che a seguito di richiesta inoltrata da questa Amministrazione in data 19.10.2010 la Soprintendenza per i BB.AA. PP. di Bari con nota del 17.11.2010 prot. 18392 in copia allegata ha espresso parere contrario”;
b. -di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la nota del 17.11.2010 prot. 1839, con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari, nonostante l’immobile interessato non sia gravato da alcun vincolo, ha espresso parere contrario all’installazione dell’impianto in oggetto in quanto “esaminati gli elaborati prodotti e tenuto conto dello stato dei luoghi, ritiene di non poter consentire quanto richiesto poichè l’utilizzo di lastrici solari con manufatti tali da determinare immagini improprie e di notevoli dimensioni produrrebbe un’alterazione negativa dei caratteri tipologici e architettonici dell’immobile con grave pregiudizio dei valori ambientali dell’intera zona del Centro Storico” e la stessa richiesta di parere, inoltrata dall’Amministrazione comunale alla Soprintendenza in data 19.10.2010;
nonchè per l’accertamento e la declaratoria
della formazione del silenzio-assenso di cui all’art. 87, D.Lgs. n. 259/2003 sull’istanza di realizzazione di un impianto tecnologico di radiotelecomunicazioni di telefonia cellulare in Acquaviva delle Fonti, ed in particolare sul progetto come modificato, ripresentato con nota del 25.5.2010;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Acquaviva delle Fonti e del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia Province Bari, Bat e Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Francesco Muscatello, su delega dell’avv. Giuseppe Sartorio e avv. Ariela Lushi, su delega dell’avv. A. Baccellieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe la società  ricorrente ha impugnato una serie di atti, tutti diretti ad impedire l’installazione di un’antenna per la telefonia mobile sul lastrico solare del civico n.12 di piazza Felice della Torre; scelta motivata sulla scorta di un asserito contrasto con le finalità  di tutela e riqualificazione del contesto edilizio architettonico del centro storico.
La vicenda si è snodata nell’arco di oltre un anno e può essere ripercorsa attraverso le tre ordinanze cautelari pronunziate da questa Sezione -rispettivamente- sull’istanza presentata congiuntamente al ricorso introduttivo (ord. n.9/2010), su quella collegata ai primi motivi aggiunti (ord. n.769/2010) e, infine, su quella connessa ai secondi motivi aggiunti (ord. n.163/2011).
Il primo diniego, riferito al progetto presentato in data 24.8.2009, è stato sospeso con la prima delle richiamate ordinanze sul presupposto della compatibilità  delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione con qualsiasi destinazione urbanistica poichè ope legis assimilate alle opere di urbanizzazione primaria.
A seguito di una serie di rimaneggiamenti, però, il progetto è stato più volte ripresentato.
Con la seconda delle richiamate ordinanze (la n.769/2010) si è in particolare escluso che potesse essersi formato il silenzio assenso ai sensi del richiamato art.87 sull’istanza presentata nel marzo 2010 a seguito delle ulteriori modifiche apportate al progetto de quo sotto il profilo delle emissioni elettriche. Ed invero l’Amministrazione comunale, con nota n.6729 del 4.4.2009, aveva restituito la pratica per la ripresentazione al S.U.A.P. e la società  ricorrente vi aveva prestato acquiescenza.
L’istanza stessa veniva dunque ancora una volta presentata nel maggio 2010 e diversamente, rispetto a quest’ultima, con la richiamata ordinanza di questa Sezione n.163/2011, si accertava la formazione del titolo per silentium non essendo intervenuta nei termini alcuna richiesta di integrazione della documentazione presentata nè alcun atto di autotutela e non ritenendosi, peraltro, che il sopravvenuto parere della Soprintendenza potesse aver inciso sul titolo abilitativo ormai formato. In relazione a quest’ultimo punto deve precisarsi che l’immobile interessato dall’intervento era risultato non vincolato sebbene ricompreso nell’ambito del centro storico, per stessa attestazione del Comune.
2.- Orbene, proposto appello cautelare avverso tale ultima pronunzia, il Consiglio di Stato lo ha accolto ma sulla scorta del passaggio motivazionale che di seguito si riporta: “Considerato che, anche se nella fattispecie si fosse formato, come sostenuto dalla WIND e ritenuto dal TAR per la Puglia, il silenzio assenso sulla richiesta avanzata dalla Wind per l’installazione dell’impianto per la telefonia mobile, resterebbe comunque impregiudicata la possibilità  per il Comune di esercitare i propri poteri di autotutela”; e con il suggerimento di risolvere la questione “individuando una possibile diversa collocazione..in un sito -che lo stesso Comune può contribuire ad inviduare- che risulti compatibile sia con le esigenze di sviluppo delle comunicazioni telefoniche sia con l’interesse pubblico alla tutela del centro storico del Comune appellante”, “in considerazione degli interessi anche pubblici coinvolti”.
Appare evidente che, in disparte la buona intenzione di suggerire una soluzione transattiva (alla quale non risulta che le parti siano approdate) e l’ovvia considerazione che non fosse compromesso per il Comune l’esercizio dei poteri di autotutela (anche questi ad oggi non esercitati), la decisione cautelare di appello in esame non ha affatto scalfito -in punto di diritto- l’impianto motivazionale dell’ultima pronunzia cautelare di questa Sezione; sicchè non ne induce un ripensamento.
3.- Il Collegio ritiene, pertanto, di poter accogliere i secondi motivi aggiunti proposti avverso le ultime determinazione dirigenziali, sostanzialmente confermative delle precedenti, nella parte in cui sono diretti ad ottenere l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso sull’ultima istanza; quella presentata al S.U.A.P. nel maggio 2010.
La formazione del silenzio non può essere stata impedita -secondo le argomentazioni opposte dalla difesa dell’Amministrazione resistente- dall’incompletezza della pratica. Questa, invero, risultava compiutamente presentata sin dal 24 aprile 2009 poichè con le successive istanze (quelle del marzo e del maggio 2010) la società  ricorrente si era limitata a presentare la relazione radioelettrica lasciando invariato -e specificandolo- il progetto architettonico a suo tempo depositato.
Nè -e qui si ribadisce quanto già  chiarito in sede cautelare- con la formazione del titolo per silentium può avere interferito la richiesta di parere alla Soprintendenza essendo incontroverso sia che l’immobile in questione non risulti assoggettato ad alcun vincolo, sia che le antenne in questione debbano essere qualificate opere di urbanizzazione, in quanto tali compatibili con qualsiasi destinazione di zona.
Pertanto, assorbita ogni altra censura contenuta nell’ultimo atto di gravame dal cui accoglimento la società  ricorrente non potrebbe trarre alcuna ulteriore utilità , i secondi motivi aggiunti meritano accoglimento.
Diversamente, il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse essendo le relative censure dirette a contestare la legittimità  di atti ormai superati dalle ultime determinazioni del dirigente; ovvero risultando attinenti a profili non più rilevanti (es. questione del silenzio-assenso su precedente istanza del marzo 2010).
4.- In sintesi il gravame deve in parte essere accolto (secondi motivi aggiunti) e in parte essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (ricorso introduttivo e primi motivi aggiunti); con condanna dell’Amministrazione comunale resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della società  ricorrente, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Condanna l’Amministrazione comunale resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della società  ricorrente, complessivamente liquidate in €2000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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