1. Giustizia e processo – Diniego autotutela per clausole  della convenzione di lottizzazione in contrasto con norme imperative – Domanda di annullamento – Possibilità  di qualificare la domanda quale azione di accertamento della nullità  parziale della convenzione – Sussiste


2. Giustizia e processo – Azione di accertamento della nullità  parziale della convenzione di lottizzazione – Giurisdizione esclusiva del G.A. – Sussiste

1.  L’azione proposta dal proprietario lottizzante avverso la deliberazione con cui il Comune ha rigettato la richiesta di modificazione di una clausola della convenzione di lottizzazione recante disposizioni limitative del diritto alla tutela giurisdizionale, al di là  del formale petitum di annullamento, può altresì qualificarsi ex art. 32 Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 quale contestuale azione di accertamento della nullità  parziale ex art. 1418 c.1 e 1419 c.c. della stessa convenzione per violazione di norme imperative (art. 24 e 113 Cost.).


2.  L’azione di accertamento della nullità  parziale di una convenzione di lottizzazione è attratta nell’ampia giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 133, co. 1 lett. 2), C.P.A. in materia di “formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo”.

N. 00186/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01976/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 c. p. a.;
sul ricorso numero di registro generale 1976 del 2010, proposto da: 
Vincenzo Scardigno, “Siam di Scardigno Vincenco & C. s.a.s.”, “D.L. Engineering s.r.l.”, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso Gabriele Bavaro in Bari, c.so Vitt.Emanuele, 172; 

contro
Comune di Ruvo di Puglia in persona del Sindaco pro tempore; 

per l’annullamento
– della deliberazione del C.C. di Ruvo di Puglia n.29 del 23 luglio 2010 di rigetto della domanda di “modifica dell’art 12 ultimo capoverso dello schema di convenzione urbanistica già  adottato ed approvato dal Consiglio comunale” per i comparti edificatori A e I ;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo della sfera giuridica dei ricorrenti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti l’avv. Gabriele Bavaro, per la parte ricorrente.;
 

RILEVATO:
– che gli odierni ricorrenti, proprietari di suoli ricadenti nel comparto edificatorio A del vigente PRG ai sensi dell’art 15 l.r. 6/79, aderivano il 7 agosto 2009 al consorzio urbanistico, pur manifestando la propria contrarietà  a sottoscrivere l’art 12 della convenzione approvata dal Comune di Ruvo di Puglia attuativa del Piano di lottizzazione;
– che con il ricorso in epigrafe gli odierni ricorrenti impugnano la deliberazione C.C. di Ruvo di Puglia n.29 del 23 luglio 2010 avente ad oggetto il rigetto della istanza di modifica della clausola di cui all’art 12 della suddetta convenzione urbanistica, chiedendone l’annullamento, deducendo articolate censure di violazione e falsa applicazione di legge (art 28 comma 5 l. 1150/1942, art 28 l.r. 56/1980, art 135 NTA PRG, art 97, 24 commi 1 e 2, 113 commi 1 e 2 Cost.) nonchè di eccesso di potere per ingiustizia, illogicità , difetto di motivazione, travisamento, erronea presupposizione;
– che la suddetta clausola della convenzione attuativa del piano di lottizzazione, impositiva della “rinuncia ad ogni eventuale opposizione ed azione iniziata in proprio o dai singoli soggetti consorziati o dagli aventi causa e a non iniziarne alcuna nei confronti della variante generale al PRG nonchè del piano di lottizzazione di comparto oggetto del presente atto” preclude ai ricorrenti il perfezionamento della stessa convenzione;
– che il Comune di Ruvo di Puglia non si è costituito in giudizio
RITENUTO:
– che questa Sezione (sent. n.4062 del 2 dicembre 2010), come evidenziato dalla difesa dei ricorrenti, ha di recente accolto l’azione di annullamento promossa da altri soggetti del medesimo comparto edificatorio avente ad oggetto la medesima deliberazione qui impugnata, apprezzandone la fondatezza delle omologhe censure di violazione art 24 e 113 Cost., in quanto limitativa, tra l’altro, del diritto alla tutela giurisdizionale, senza inficiare la validità  ed efficacia dell’intera convenzione (vitiatur sed non viziat);
– che il Collegio non ha motivo di discostarsi dal suesposto precedente, essendo la fattispecie per cui è causa del tutto identica quanto a petitum e causa petendi, con conseguente accoglimento del ricorso e redazione della sentenza in forma semplificata ex art 74 c.p.a., sussitendone il presupposto della manifesta fondatezza;
– che osserva altresì il Collegio come l’azione proposta al di là  del formale petitum di annullamento, può altresì qualificarsi ex art 32 Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n.104 quale contestuale azione di accertamento della nullità  parziale ex art 1418 c.1 e 1419 c.c. della convenzione in oggetto, per violazione di norme imperative (art 24 e 113 Cost.) ricadente nella cognizione del G.A. in virtù dell’ampia giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.1 lett 2) c.p.a. in materia di “formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo”;
– che le spese seguono la soccombenza secondo quantificazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
– annulla la deliberazione impugnata;
– accerta la nullità  parziale della convenzione attuativa del Piano di lottizzazione limitatamente all’art 12, come da motivazione;
Condanna il Comune di Ruvo di Puglia in persona del Sindaco pro tempore al pagamento delle spese processuali in favore degli odierni ricorrenti, quantificate in complessivi 2.000 euro, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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