1. Contratti pubblici – Concessione d’uso – Qualificazione – Rapporto di godimento di beni appartenenti al patrimonio disponibile – Elementi caratterizzanti – Supremazia p.A. – Effetti – Irrilevanza proroga tacita
2. Procedimento amministrativo – Poteri autoritativi a tutela del possesso -Pubblica Amministrazione – Titolarità ai sensi dell’art. 823 comma 2 c.c. e 378 L. 29 marzo 1865 n. 2248 all. F
3. Giustizia e processo – Giurisdizione – Contestazioni relative alle modalità esercizio del potere autoritativo di autotutela possessoria iure pubblico – Giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell’art. 122 c.1 b) c.p.a. – Sussiste
4. Procedimento amministrativo – Autotutela possessoria iure pubblico – Natura – Attività vincolata – Presupposto – Mancata consegna spontanea del bene occupato sine titulo
5. Giustizia e Processo – Autotutela possessoria iure pubblico – Attività vincolata – Censure di eccesso di potere – Inconfigurabilità – Vizi di carattere formale / procedimentale – Non invalidanti ex art. 21octies della l. n. 241/1990 – Ragioni
1. Il rapporto di godimento avente ad oggetto beni appartenenti al patrimonio disponibile dell’Amministrazione si qualifica concessione amministrativa d’uso caratterizzata da supremazia della p.A., nonchè dalla irrilevanza della proroga tacita per facta concludentia.
2. L’Amministrazione ai sensi degli artt. 823 c.2 c.c. e 378 L. 29 marzo 1865 n. 2248 all. F, è titolare di poteri autoritativi a tutela del possesso dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile in alternativa ai mezzi ordinari di tutela a difesa del possesso di cui agli artt. 1168 1169 e 1170 c.c.
3. Le controversie relative alla contestazione delle modalità di esercizio del potere autoritativo di autotutela possessoria iure pubblico rientrano pacificamente nella giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di “atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici” ai sensi dell’art. 133 c.1 b) c.p.a..
4. L’attività amministrativa espressione del potere autoritativo di autotutela possessoria ha natura vincolata, fondandosi sul presupposto della mancata consegna spontanea del bene da parte del soggetto che lo occupa sine titulo, senza alcuna comparazione degli interessi privati antagonistici e senza rilevanza dell’apporto partecipativo, quantomeno in assenza di obbiettiva incertezza e/o contestazioni sul piano fattuale dei presupposti legittimanti.
5. Considerata la natura vincolata dell’attività di autotutela possessoria iure pubblico, non è configurabile la proposizione nei confronti della stessa delle censure di eccesso di potere, mentre sono irrilevanti sul piano invalidante ex art. 21 octies l. 241/1990 i vizi di carattere formale /procedimentale, avendo oramai l’azione di annullamento perso i connotati di mera verifica formale della legittimità del provvedimento impugnato, trasformandosi in giudizio di accertamento della fondatezza del rapporto sostanziale sottostante azionato.
N. 00185/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02033/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 c. p. a.;
sul ricorso numero di registro generale 2033 del 2010, proposto da:
Maria Luigia Cirillo, rappresentata e difesa dagli avv. Gianfranco Corsini, Domenico Fasanella, con domicilio eletto presso Antonio L. Deramo in Bari, via F.S. Abbrescia, 83/B;
contro
Comune di Foggia in persona del Sindaco pro tempore;
per l’annullamento
previa sospensiva
a) dell’ordinanza del 16.9.2010, non protocollata, a firma del Dirigente del Servizio Cultura e Spettacolo del Comune di Foggia, notificata alla sola sig.ra Maria Cirillo, in proprio, in data 30.9.2010, con la quale è stato ordinato alla stessa di rilasciare la struttura polifunzionale ex Mercato Arpi, sita in Foggia alla Piazza Mercato, recante l’intimazione alla “riconsegna della stessa a questo Ente entro e non oltre 7/gg dal ricevimento della presente”, nonchè l’avvertimento che “non ottemperando alla prescritta ingiunzione, lo sgombero avverrà d’ufficio alla scadenza del suddetto termine con spese a carico della Sig.ra Maria Cirillo con relativo addebito delle conseguenti spese, valendo il presente atto anche come costituzione in mora”, contenente anche l’avviso che “ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. 241/90 il presente atto costituisce comunicazione di avvio del procedimento e che ai sen. dell ˜art. 474 c.p.c. costituisce titolo esecutivo… “;
b) di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ancorchè non conosciuto, comunque lesivo degli interessi della ricorrente,
nonchè per la condanna
del Comune di Foggia al risarcimento dei danni arrecati alla ricorrente per effetto dell’adozione ed esecuzione del provvedimento impugnato, nella misura da determinarsi in corso di causa ed eventualmente anche in via equitativa, nonchè alla reintegra della medesima ricorrente nel’uso della struttura polifunzionale “ex Mercato Arpi”.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori l’avv. Antonio L. Deramo, su delega dell’avv. Gianfranco Corsini, per la parte ricorrente.;
Visto l’art 74 c.p.a. in materia di redazione della sentenza in forma semplificata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
RILEVATO:
– che l’odierna ricorrente, in qualità di Presidente dell’associazione di promozione sociale “Bellami” con sede in Foggia, con deliberazione C.C. n.137 del 31 luglio 2008 e successivo contratto del 26 agosto 2008, otteneva dal Comune di Foggia concessione in uso gratuito per la durata di tre mesi della struttura polifunzionale ex Mercato Arpi, sita in Foggia alla Piazza Mercato, stante le finalità di carattere sociale;
– che stante l’intervenuta scadenza del termine apposto alla concessione, il Dirigente comunale con nota del 17 maggio 2010, invitava la ricorrente al rilascio del bene pubblico e che con successiva ordinanza in data 16 settembre 2010 ne intimava il definitivo rilascio entro e non oltre il termine di sette giorni, a pena di esecuzione in danno della medesima;
– che tra il 13 e il 20 ottobre 2010 la Polizia Municipale provvedeva in autotutela all’esecuzione dell’ordinanza di sgombero, circostanza che induceva questa Sezione con ordinanza n.86/2011 a respingere l’istanza cautelare di sospensione per carenza del periculum in mora;
– che avverso la suesposta ordinanza la ricorrente propone azione di annullamento, deducendo censure di violazione e falsa applicazione di legge (art 2, 7, 8, 9 e 10 l.241/90, principi generali del procedimento, art 474 e 479 c.p.c., art 97 Cost.) nonchè di eccesso di potere sotto il profilo di difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà , domandando altresì la reintegra dell’uso del bene nonchè la condanna al risarcimento del danno patito;
– che l’Amministrazione comunale di Foggia non si costituiva in giudizio;
RITENUTO:
– che il rapporto di godimento dell’immobile in questione, avendo ad oggetto beni non appartenenti al patrimonio disponibile, sulla base della documentazione versata in giudizio, vada qualificato quale concessione amministrativa d’uso, caratterizzato da supremazia della PA (Cassazione Sez. Unite 5 febbraio 2008, n.2653, Consiglio di Stato sez V 11 gennaio 2006, n.29) nonchè dalla completa irrilevanza dell’eventuale proroga tacita per facta concludentia, non potendosi mai desumere per implicito la volontà dell’Amministrazione, anche in ipotesi riconducibili a rapporti privatistici di locazione (giurisprudenza pacifica, ex multis Consiglio di Stato sez V 22 novembre 2005 n.6489, Cassazione sez III 8 gennaio 2005 n.258, id. 15 dicembre 2000 n.15862);)
– che conseguentemente, l’attività amministrativa di cui si chiede l’annullamento va qualificata quale espressione del potere di “autotutela esecutiva” ovvero di polizia demaniale (ex multis T.A.R. Calabria Catanzaro sez II, 10 giugno 2008, n.646) ai sensi degli artt 823 c. 2 c.c e 378 l. 20 marzo 1865 n.2248 all. F, in ordine alla quale sussiste la titolarità in capo all’Amministrazione di poteri autoritativi a tutela del possesso dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, in alternativa ai mezzi ordinari di tutela a difesa del possesso esperibili di cui agli art. 1168, 1169 e 1170 c.c. (ex multisCass Sez Unite 18 ottobre 1986 n.6129, T.A.R. Friuli Venezia Giulia sez I 8 aprile 2011, n.184) ;
– che le controversie quali quella per cui è causa relative alla contestazione delle modalità di esercizio del potere autoritativo di autotutela possessoria iure publico rientrano pacificamente nella giurisdizione esclusiva del G.A.(T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 08 aprile 2011, n. 184, Consiglio Stato, sez. V, 25 giugno 2010, n. 4064) in materia di “atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici” ai sensi oggi dell’art 133 c.1 b) c.p.a.;
– che la suesposta attività amministrativa presenta carattere vincolato (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 19 giugno 2007, n. 6217, id. sez. VII, 12 dicembre 2007, n. 16208, T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 08 aprile 2011, n. 184)fondandosi sul presupposto della mancata consegna spontanea del bene da parte del soggetto che lo occupa sine titulo, senza alcuna comparazione degli interessi privati antagonistici e senza rilevanza in linea di principio dell’apporto partecipativo (art 7 l.241/90 ) quantomeno in assenza di obiettiva incertezza e/o contestazioni sul piano fattuale dei presupposti legittimanti;
– che nella fattispecie per cui è causa la ricorrente non contesta sul piano fattuale l’intervenuta scadenza a tutti gli effetti della concessione amministrativa e/o il carattere abusivo della detenzione, limitandosi a dedurre vizi inerenti il modus procedendi e asserendo la carenza delle condizioni dell’azione esecutiva per la inidoneità dell’ordinanza impugnata a fungere da titolo esecutivo ex art 474 c.p.c. oltre che per l’omessa notifica dell’atto di precetto e del titolo esecutivo ex art 479 c.p.c., nel falso presupposto della natura privatistica dell’attività contestata;
– che la natura vincolata dell’attività depone per l’inconfigurabilità delle censure di eccesso di potere (T.A.R. Campania Napoli sez. VII, 12 dicembre 2007, n. 16208) e per l’infondatezza delle doglianze di violazione degli art 2, 7, 8, 9 e 10 l.241/90 e 97 Cost., risultando comunque adempiuto l’onere informativo (vedi nota del 17 maggio 2010) e sussistendo al contempo la stessa urgenza nel provvedere in ragione della necessità di ripristinare l’uso pubblico;
– l’irrilevanza comunque sul piano invalidante, ex art 21-octies l.241/90, dei denunziati vizi di carattere formale/procedimentale, avendo oramai l’azione di annullamento perso i connotati della mera verifica formale della legittimità del provvedimento impugnato, trasformandosi in giudizio di accertamento della fondatezza del rapporto sostanziale sottostante azionato (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 23 marzo 2011 n.3) qui consistente nella pretesa, manifestamente infondata, al mantenimento dell’occupazione abusiva del bene pubblico;
– che per i suesposti motivi il ricorso è manifestamente infondato e va respinto con sentenza in forma semplificata ex art 74 c.p.a., sia quanto all’azione demolitoria che a quella di risarcimento in forma specifica e generica, in considerazione della piena legittimità dell’azione di autotutela possessoria e della insussistenza della pretesa reintegratoria dell’uso del bene in concessione;
Nulla per le spese non essendosi l’Amministrazione comunale costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– respinge la domanda di annullamento;
– respinge la domanda di risarcimento sia in forma specifica che generica;
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)