1. Edilizia e urbanistica – Istanza di permesso di costruire – Per realizzazione esercizio vicinale integrato  di vendita  (discount) – In zona a servizi per la residenza (art.40 co.3, n.t.a. al P.R.G. del Comune di Bari) – Diniego – Illegittimità  – Ragioni 


2. Giustizia e processo – Diniego permesso di costruire – Individuazione struttura quale esercizio di vicinato integrato (discount) e non già  come media struttura di vendita – Non contestazione in giudizio ex art.64 c.p.a. –  Conseguenze

1. L’esercizio vicinale integrato  di vendita (discount) è attività   liberalizzata, soggetta soltanto a permesso di costruire e alla segnalazione certificata di inizio attività  (SCIA), da ricomprendersi, quanto alla sua localizzazione,  tra le “attrezzature di interesse comune”  in zona tipizzata a servizi per la residenza quale, in particolare, quella delineata dall’art. 40, co.3, delle n.t.a. al P.R.G. del Comune di Bari, norma che deve essere interpretata ai sensi dell’art. 12 delle preleggi (giacchè le n.t.a. hanno natura normativa-regolamentare), anche sul piano logico-funzionale. 
Infatti, l’iniziativa privata de qua, rispondendo  ai bisogni della collettività  locale, è sussimibile nel concetto di “attività   di interesse comune”, dunque è illegittimo il diniego di permesso di costruire per la realizzazione di un  discount  in zona a servizi per la residenza.


2. Se la definizione della struttura oggetto di causa quale esercizio di vicinato integrato (discount) proposta dal ricorrente non venga contestata dalle controparti, essa deve ritenersi acclarata anche alla luce del disposto di cui all’art.64, co.2,  del c.p.a. (“Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonchè i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite”).

N. 00182/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00139/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 139 del 2011, proposto da: 
Gioacchino Laricchiuta, Nicola Laricchiuta, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Nicola Di Modugno, con domicilio eletto presso Nicola Di Modugno in Bari, via Manzoni, 5; 

contro
Comune di Bari in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso Augusto Farnelli in Bari, c/o avv.ra Comunale via P.Amedeo 26; 

per l’annullamento
previa sospensiva
– della nota della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari prot. n.255778 del 28.10.2010 di cui alla pratica edilizia P.d.C. 169/2009 di diniego di Permesso di Costruire per la realizzazione di un manufatto destinato a centro Commerciale;
– di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e conseguenti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori l’avv. Nicola Di Modugno, per la parte ricorrente; l’avv. Augusto Farnelli, per il Comune resistente.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espongono gli odierni ricorrenti di essere proprietari in comunione pro indiviso di area edificabile sita nel Comune di Bari, contraddistinta catastalmente al Fg.105 p.lla 87, disciplinata dall’art 52 NTA del PRG.
Nel 1996 i ricorrenti presentavano al Comune di Bari progetto per la costruzione di fabbricato con destinazione d’uso a centro vicinale di vendita, depositando ulteriore documentazione il 10 luglio 2006 a seguito di richiesta integrativa da parte dell’Amministrazione in data 18 ottobre 2005, al fine di completare l’istruttoria e di ottenere il rilascio del permesso di costruire.
A seguito di contraddittorio procedimentale con deposito da parte dei ricorrenti di memorie a sostegno della conformità  del progetto con la disciplina urbanistica, la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari, con provvedimento prot. n.255778 del 28 ottobre 2010, rigettava definitivamente l’istanza di rilascio del titolo abilitativo edilizio, rilevando oltre l’incompletezza della documentazione prodotta dagli interessati, la incompatibilità  in riferimento alla destinazione contenuta negli art 40 (c. 3) 43 e 52 della variante normativa di PRG approvata con deliberazione G.R. n.2415 del 10 dicembre 2008.
Con ricorso notificato il 29 dicembre 2010 ritualmente depositato, gli odierni ricorrenti come sopra rappresentati e difesi, impugnano il suesposto diniego, chiedendone l’annullamento, deducendo le seguenti censure:
I. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, falsità  dei presupposti e travisamento, violazione art 3 l.241/90 e s.m;
II. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto dei presupposti e travisamento, eccesso di potere per difetto di istruttoria ed incongruità  della motivazione, violazione e falsa applicazione art 40 c. 3, 43 e 52 NTA PRG di Bari.
Prospettava la difesa del ricorrente oltre la completezza della propria istanza sotto il profilo documentale, la piena compatibilità  del progetto di esercizio di vicinato integrato (discount) con la destinazione a servizi per la Residenza prevista dalle NTA, non avendo le tipologie di intervento prescritte carattere tassativo, e potendo rientrare tra le “attrezzature di interesse comune” di cui all’art 40 c. 3 NTA mediante interpretazione “evolutiva”, sulla base sia della disciplina precedente che di quella successiva alla variante normativa approvata nel 2008.
Si costituiva il Comune di Bari, chiedendo il rigetto del gravame, eccependo l’insanabile contrasto tra tipologie di intervento e destinazione di zona, come disegnata in modo specifico e puntuale dagli art 40, 43 e 52 NTA del PRG, non potendo rientrare nella nozione di aree a servizi per la residenza – quale quella dell’intervento per cui è causa – un centro vicinale di vendita integrato, da esercitarsi nelle zone per attività  secondarie di tipo B (zone produttive di tipo B) di cui all’art 37 NTA. Secondo la difesa comunale, l’intervento in questione quale insediamento di attività  di natura privata, aggraverebbe il fabbisogno di servizi ed aree a standards, determinando un ingiustificato sovraccarico urbanistico.
Alla camera di Consiglio del 24 marzo 2011 i ricorrenti rinunciavano all’istanza cautelare di sospensione.
All’udienza pubblica del 15 dicembre 2011 la causa veniva trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Questione dirimente ai fini della decisione della controversia assume l’interpretazione degli art 40 c.3, 43 e 52 delle NTA del PRG del Comune di Bari a seguito della variante normativa approvata con del. G.C. 2415/2008, la quale ha dato origine alla controversia all’esame del Collegio.
L’art 43 delle NTA, nel testo vigente, pacificamente applicabile all’area in oggetto, stabilisce che “le aree per i servizi della residenza sono le seguenti: aree per asilo nido, scuole materne e scuole dell’obbligo: mq/ab 4,50; aree per attrezzature di interesse comune, religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi e simili: mq/ab 2,50; aree per parchi e giuochi mq/ab 11,00; aree per parcheggi di zona: mq/ab 2,50 per un totale di mq/ab 20,00.”
Il testo precedente la variante del 2008 stabiliva in modo invero pressochè identico che “le aree per i servizi della residenza sono le seguenti: aree per asilo nido, scuole materne e scuole dell’obbligo: mq/ab 4,50; aree per attrezzature di interesse comune, religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi e simili: mq/ab 2,00; aree per parchi e giuochi mq/ab 11,00; aree per parcheggi di zona: mq/ab 2,50 per un totale di mq/ab 20,00.”
Preliminarmente all’esegesi delle suddette NTA, deve chiarirsi la stessa natura dell’intervento oggetto dell’impugnato diniego al rilascio del permesso a costruire, che le parti concordano sostanzialmente nel qualificare quale esercizio vicinale di vendita integrato, pur se i ricorrenti sembrerebbero asserire la natura di media struttura di vendita (pag. 14 del ricorso) la quale, come è noto, è soggetta a ben altro regime normativo ex d.lgs. 114/98, sottratta al regime di liberalizzazione e sottoposta a preventiva autorizzazione strettamente collegata con la pianificazione commerciale e soprattutto urbanistica (ex multis T.A.R. Campania Napoli sez VIII 10 settembre 2010, n.17398, Consiglio di Stato sez V 6 luglio 2010 n.4319, id. 7 settembre 2009 n.5235).
Nè l’Amministrazione nel corso del procedimento nè la difesa comunale in giudizio hanno però eccepito nulla al riguardo, dovendosi pertanto ritenere anche alla luce del disposto di cui all’art. 64 del vigente Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n.104 che nella fattispecie per cui è causa l’intervento richiesto rientri nella tipologia dell’esercizio di vicinato, il cui avvio dell’attività  (fermo restando naturalmente la necessità  del permesso a costruire sotto il profilo edilizio) risulta completamente liberalizzato e soggetto a Segnalazione certificata di inizio attività  (SCIA) alla luce dell’entrata in vigore del decreto-legge n.78/2010 convertito nella l. 122/2010 (Circolare Ministero Sviluppo Economico n.3637/C del 10 agosto 2010) e già  quindi vigente al momento della emanazione dell’atto negativo impugnato. Infatti, l’impugnato diniego attiene esclusivamente alla compatibilità  sotto il profilo urbanistico con le destinazioni di zona di cui alle NTA.
Ciò premesso, ritiene il Collegio di non poter condividere la lettura fornita dall’Amministrazione comunale in merito alle NTA applicabili all’area di proprietà  dei ricorrenti, potendo un esercizio di vicinato (discount) ritenersi ricompreso tra le “attrezzature di interesse comune” di cui all’art 40 c.3 NTA, alla luce di una interpretazione oltre che letterale, di tipo logico -sistematico, secondo i criteri di cui all’art 12 delle preleggi, applicabili in relazione alla affermata natura normativa-regolamentare delle NTA (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 27 gennaio 2010 , n. 190 ).
L’interpretazione logico-sistematica, prevista unitamente al criterio di interpretazione letterale dall’art. 12, comma 1 delle preleggi, consente di ritenere che la destinazione di un edificio a esercizio di vicinato rientri nell’ampio e indeterminato concetto di “attrezzature di interesse comune” di cui all’art 40 c.3 NTA, non ostandovi – come pretenderebbe il Comune – l’iniziativa privata dell’attività , comunque rispondente in senso funzionale a bisogni della collettività  locale, non emergendo dalla motivazione dell’impugnato diniego ragioni ostative ulteriori, sotto il profilo della programmazione commerciale e/o urbanistica o di altro tipo. Mette conto altresì evidenziare la sostanziale assoluta coincidenza contenutistica tra le disposizioni delle NTA applicabili prima e dopo la variante urbanistica del 2008, si da rendere del tutto infondata la pretesa dell’Amministrazione comunale a impedire l’attività  dei ricorrenti per questo profilo.
Sul punto poi, va detto che l’elencazione contenuta nelle NTA, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa comunale, non risulta affatto tassativa, consentendo la realizzazione di interventi ulteriori rispetto a quelli soltanto indicativamente elencati, purchè rispondenti al pubblico interesse.
Ne consegue la fondatezza delle censure di violazione di legge ed eccesso di potere dedotte, risultando l’impugnato diniego illegittimo, a fronte di attività  compatibile con la vigente disciplina urbanistica e tendenzialmente liberalizzata, conformemente al principio di libera iniziativa economica di cui all’art 41 Cost. e alla libertà  di stabilimento garantita dall’art. 42 Trattato CE e alla direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno, attuata con d.lgs n.59/2010.
Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto, con l’effetto di annullamento del diniego della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari prot. n.255778 del 28 ottobre 2010.
Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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