1. Giustizia e processo – Motivi di ricorso – Requisiti a pena di inammissibilità 
2. Giustizia e processo – Motivi di ricorso – Genericità  dei motivi – Applicabilità  del principio iura novit curia – Esclusione
3. Giustizia e processo – Motivi di ricorso – Genericità  dei motivi – Mera indicazione in rubrica dei profili di illegittimità  – Inammissibilità 

1. I motivi di ricorso possono essere considerati muniti di adeguata consistenza e specificazione quando indicano le ragioni che vengono poste alla base delle conclusioni rassegnate e danno dimostrazione, secondo l’intendimento del ricorrente, del titolo e della causa delle richieste e delle norme che le giustificano.
2. In presenza di motivi generici, non può essere invocato il principio “iura novit curia” perchè la conoscenza che il giudice deve avere delle norme dell’ordinamento non esonera il ricorrente dallo specificare adeguatamente le proprie richieste, nè il principio può essere interpretato nel senso che il giudice debba ovviare con la propria attività  all’incapacità  delle parti di motivare le proprie pretese.
3. Nel giudizio amministrativo non è sufficiente la generica deduzione di un vizio dell’atto impugnato, ma occorre che sia precisato il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto, indicando tutte le circostanze dalle quali possa desumersi che esso effettivamente sussista. Pertanto, vanno ritenute inammissibili per genericità  le censure che si limitino alla mera indicazione delle rubriche dei vizi contestati, con le relative indicazioni normative, senza che in merito sia stata fornita alcuna specificazione o argomentazione.

 
N. 00177/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01741/2006 REG.RIC.
N. 00603/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1741 del 2006, proposto da: 
Netti Cherubina, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola D’Alconzo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Cardassi, n. 41; 

contro
Comune di Cellamare, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Tatone, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Abate Gimma, n. 171; 


sul ricorso numero di registro generale 603 del 2011, proposto da: 
Cherubina Netti, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola D’Alconzo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Cardassi, n. 41; 

contro
Comune di Cellamare, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Emanuele Petronella, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Principe Amedeo, n. 165; 

per l’annullamento,
quanto al ricorso n. 1741 del 2006:
“- della ordinanza n. 15/2006, prot. 2879, emessa dal Comune di Cellamare, Settore Tecnico, in persona del Capo Settore, Ing. Ronchi Nicola, emessa in data 26/06/2006 e conosciuta in data 29/06/2006, a seguito di notifica da parte del Messo Notificatore Comunale, ad oggetto: “Ordinanza di demolizione nei confronti della Sig.ra Netti Cherubina per opere realizzate abusivamente su terreno in corso Roma (foglio 1, particelle 106 e 247)”;
– del verbale di sopralluogo n. 313/P.M. del 19/04/2005, del Settore Polizia Municipale, non conosciuto e con riserva di motivi aggiunti;
– della ordinanza di sospensione dei lavori n. 12/2005, prot. 1537 del 27/04/2005 del Responsabile UTC;
– della comunicazione di abuso edilizio del Comandante di Polizia Municipale del 14/06/2006, prot. n. 613/P.M.;
– per quanto di ragione, del vigente regolamento edilizio comunale;
– per quanto di ragione, del decreto sindacale n. 1 del 10/04/2006, non conosciuto e con riserva di motivi aggiunti;
– per quanto di ragione del verbale di sequestro edilizio preventivo di urgenza, prot. n. 715/P.M. del 29/06/2006, emesso dal Comune di Cellamare, Sezione di Polizia Municipale amministrativa ed Ecologica Ambiente, notificata in data 29/06/2006;
– della nota prot. 2967 del 3/07/2006, emessa dal Comune di Cellamare, Settore Tecnico, ad oggetto “Istanza di condono ai sensi del D.L. n. 269 del 30/09/2003 per manufatto realizzato in Corso Roma (foglio 1, particella 106)”;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorchè non conosciuti e con riserva di motivi aggiunti;”
 

quanto al ricorso n. 603 del 2011:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“- della ordinanza n. 13, Registro Generale n. 34, emessa dal Capo del Settore Tecnico del Comune di Cellamare in data 26/11/2010 e notificata il 10/01/2011, ad oggetto “Ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale opere realizzate abusivamente ed area di sedime in Corso Roma (NCT foglio 1, ptc. n. 2910 e n. 247”;
– della nota UTC prot. n.4283 del 12/10/2006, non conosciuta e con riserva di motivi, con la quale l’integrazione della istanza di condono presentata con nota prot. 4007/27/09/2006, veniva respinta in quanto presentata oltre i termini previsti dalla legge in materia;
– della nota del Comandante P. M. del Comune di Cellamare prot. n. 4291/21.06.2010, non conosciuta e con riserva di motivi, con la quale veniva evidenziato che la Sig.ra Netti Cherubina “alla data odierna non ha tenuto in alcun conto l’onere della demolizione, rimanendo del tutto inottemperante all’ordine del giudice”;
– della nota di sollecito UTC prot. n. 6459 del 4/10/2010, con la quale si invitava alla demolizione del manufatto di cui alla ordinanza n. 15/2006 entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni e che in difetto si sarebbe proceduto d’ufficio all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del predetto immobile e dell’area di sedime;
– della relazione del Settore Tecnico del Comune di Cellamare del 16/11/2010 dalla quale risulta che l’area da acquisire risulta pari a mq 622, comunque non superiore a dieci volte l’area di sedime del manufatto abusivo pari a mq 107, come individuata nella planimetria allegata alla predetta relazione che pure si impugna;
nonchè, di tutti gli atti presupposti, consequenziali e, comunque, connessi a quelli impugnati, ancorchè non conosciuti, con riserva di motivi aggiunti;
e la condanna
al risarcimento del danno ingiusto che deriva alla istante dalla esecuzione dell’atto gravato.”
 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cellamare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 340 del 14 aprile 2011 di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare, proposta con il ricorso n. 603/2011, di disposizione della riunione del citato ricorso e del ricorso presupposto n. 1741/06 e di fissazione dell’udienza pubblica del 1° dicembre 2011 per la discussione di entrambi i ricorsi nel merito;
Visto l’art. 35, comma 1, lettera b) c.p.a.;
Visti gli artt. 35, comma 1, lettera c) e 85, comma 9, c.p.a.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2011 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Nicola D’Alconzo per la parte ricorrente e gli avv.ti Nicola Tatone e Domenico Emanuele Petronella per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il 13 ottobre 2006 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 10 novembre 2006, la sig.ra Cherubina Netti, proprietaria del suolo sito nel Comune di Cellamare, in corso Roma, distinto in catasto al foglio 1, particelle 106 e 247, ha chiesto l’annullamento della ordinanza del suddetto Comune n. 15/2006, prot. 2879 del 26 giugno 2006, notificata in data 29 giugno 2006, avente ad oggetto: “Ordinanza di demolizione nei confronti della Sig.ra Netti Cherubina per opere realizzate abusivamente su terreno in corso Roma (foglio 1, particelle 106 e 247)”; ha chiesto altresì l’annullamento degli altri atti specificati in epigrafe tra i quali il provvedimento del Comune di Cellamare prot. n. 2967 del 3 luglio 2006 di diniego della istanza di condono, prodotta da essa ricorrente ai sensi del d.l. n. 269 del 2003, relativamente al manufatto realizzato in corso Roma, distinto in catasto al foglio 1, particella 106.
A sostegno del gravame la sig.ra Netti ha dedotto i seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, per eccesso di potere, contraddittorietà  ed illogicità ;
2. eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria e violazione e falsa applicazione della legge n. 326 del 2003 e della legge regionale n. 28 del 2003;
3. eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità  manifesta, irrazionalità  e confusione nell’adozione dei provvedimenti ed incertezza dell’azione amministrativa;
4. violazione e falsa applicazione degli artt. 3-97 Costituzione.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Cellamare eccependo l’inammissibilità  del ricorso per genericità  dei motivi e chiedendo comunque il rigetto del gravame.
Con ulteriore ricorso, ritualmente notificato il 10 marzo 2011 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 24 marzo 2011, la sig.ra Cherubina Netti ha chiesto l’annullamento della ordinanza n. 13, Registro Generale n. 34, adottata dal Comune di Cellamare in data 26 novembre 2010 e notificata il 10 gennaio 2011, avente ad oggetto “Ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale opere realizzate abusivamente ed area di sedime in Corso Roma (NCT foglio 1, ptc. n. 2910 e n. 247”; ha chiesto altresì l’annullamento degli altri atti specificati in epigrafe.
A sostegno del gravame parte ricorrente con un unico motivo di ricorso ha dedotto le seguenti censure: violazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380 del 2001 e dei principi di responsabilità  conseguente ad illeciti edilizi, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria e dei presupposti, contraddittorietà  intrinseca.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Cellamare eccependo l’irricevibilità  e l’inammissibilità  del ricorso, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendo comunque il rigetto del gravame.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.
L’amministrazione resistente in data 9 aprile 2011 ha depositato una memoria per la camera di consiglio nella quale ha rappresentato che con sentenza n. 289/2009, passata in giudicato in data 11 marzo 2010, ma appellata comunque dalla ricorrente, come risultante in atti dalla nota del 3 giugno 2010 del Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di Rutigliano, la ricorrente medesima era stata condannata dal citato Tribunale per aver realizzato un manufatto in totale assenza di permesso di costruire e le era stata, tra l’altro, ordinata la demolizione del manufatto medesimo.
Alla camera di consiglio del 13 aprile 2011, con ordinanza n. 340, questa Sezione ha accolto l’istanza incidentale di sospensione cautelare proposta con il ricorso n. 603/2011, considerato che a tale data pendevano due giudizi, l’uno amministrativo avanti questo Tribunale avverso l’atto presupposto di ingiunzione alla demolizione del manufatto di cui è causa, l’altro penale avanti la Corte d’Appello di Lecce – I Sezione Penale riguardante l’ordine di demolizione dello stesso manufatto e che lo stato di pendenza di entrambi i giudizi, aventi carattere di pregiudizialità , toglieva l’effetto giuridico all’atto impugnato di acquisizione del bene al patrimonio comunale.
Con la stessa ordinanza è stata disposta la riunione del citato ricorso n. 603/2011 e del ricorso presupposto n. 1741/06 ed è stata fissata l’udienza pubblica del 1° dicembre 2011 per la discussione di entrambi i ricorsi nel merito.
Alla udienza pubblica del 1° dicembre 2011 entrambe le cause sono state chiamate e assunte in decisione.
Il Collegio innanzitutto conferma la riunione dei ricorsi n.n. 1741/06 e 603/2011, già  disposta con ordinanza n. 340 del 14 aprile 2011, per evidente connessione soggettiva ed oggettiva.
Si ritiene poi di dover premettere che devesi prioritariamente decidere il ricorso n. 1741/06 in quanto con esso è stata impugnata l’ordinanza n. 15/2006, prot. 2879 del 26 giugno 2006, avente ad oggetto: “Ordinanza di demolizione nei confronti della Sig.ra Netti Cherubina per opere realizzate abusivamente su terreno in corso Roma (foglio 1, particelle 106 e 247)”, trattandosi, come rappresentato nella ordinanza adottata in sede cautelare da questa Sezione nell’ambito del ricorso 603/2011, di atto presupposto del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale impugnato con il successivo ricorso 603/2011.
Il Collegio passa quindi ad esaminare l’eccezione di inammissibilità  del ricorso n. 1741/06 per genericità  dei motivi, sollevata da parte resistente.
L’eccezione è fondata e merita di essere accolta.
Al riguardo il Collegio, condividendo la pacifica giurisprudenza dalla quale non ha motivo di discostarsi, ritiene che i motivi di ricorso possono essere considerati muniti di adeguata consistenza e specificazione quando indicano le ragioni che vengono poste a base di siffatte conclusioni e danno dimostrazione, secondo l’intendimento del ricorrente, del titolo e della causa delle richieste e delle norme che le giustificano, fermo restando che, in presenza di motivi generici, non può essere invocato il principio “iura novit curia” perchè la conoscenza che il giudice ha e deve avere delle norme dell’ordinamento non esonera il ricorrente dallo specificare adeguatamente le sue richieste, nè il principio può essere interpretato nel senso che il giudice debba prestare la sua opera ovviando con la sua attività  all’incapacità  delle parti di reperire un qualunque fondamento per le loro pretese (cfr. ex multis Consiglio di stato, Sezione V, 08 febbraio 2011, n. 854).
Nel giudizio amministrativo non è sufficiente la generica deduzione di un vizio dell’atto impugnato, ma occorre che sia precisato il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto, indicando tutte le circostanze dalle quali possa desumersi che esso effettivamente sussista. Vanno, pertanto, ritenute inammissibili per genericità  le censure che non lumeggiano specifici elementi a sostegno dei dedotti vizi (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sezione I, 03 dicembre 2010, n. 35337).
Analizzando la fattispecie oggetto di gravame alla luce di tali coordinate, devesi rilevare che parte ricorrente si è limitata ad una mera indicazione delle rubriche dei vizi contestati, con le relative indicazioni normative, come sopra pedissequamente riportate dal Collegio, senza che in merito sia stata fornita alcuna specificazione o argomentazione; manca infatti del tutto l’esposizione in diritto dei motivi di ricorso che consenta di individuare nella fattispecie le concrete violazioni contestate; non è stato precisato il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto e le circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussiste.
Il Collegio, concordando con la prospettazione di parte ricorrente deve, conseguentemente, dichiarare inammissibile il ricorso n. 1741/06 per assoluta genericità  (cfr. da ultimo T.A.R. Puglia, Bari, Sezione III, 30 novembre 2011, n. 1816).
Alla luce di tale dichiarazione di inammissibilità  del ricorso n. 1741/06, il Collegio deve altresì dichiarare conseguentemente improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il successivo ricorso n. 603/2011; ciò in quanto, come detto, con il primo ricorso è stata impugnata l’ordinanza di demolizione adottata nei confronti della sig.ra Netti Cherubina per la realizzazione abusiva delle opere per cui è causa, atto presupposto del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale impugnato con il successivo ricorso 603/2011; inoltre con il primo ricorso sono stati impugnati ulteriori atti presupposti, indicati in epigrafe, tra i quali in particolare la nota prot. 2967 del 3 luglio 2006 con la quale il Comune di Cellamare aveva respinto l’stanza di condono presentata dalla ricorrente relativamente al manufatto realizzato in Corso Roma (foglio 1, particella 106)”, espressamente richiamato nel suddetto provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, oggetto dello stesso ricorso n. 603/2011.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, ne dispone la riunione; dichiara inammissibile il ricorso n. 1741/06 ed improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso n. 603/2011.
Condanna la sig.ra Cherubina Netti al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) in favore del Comune di Cellamare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 
 

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