Contratti pubblici – Gara – Produzione documenti ex art.48 D.Lgs. n. 163/2006 – Inottemperanza nei termini – Comportamento incolpevole del concorrente – Sanzioni – Inapplicabilità  

Le misure sanzionatorie previste dall’art.48 del Codice dei contratti pubblici non devono applicarsi allorchè l’inosservanza dei termini perentori fissati dalla norma per la produzione documentale, diretta a comprovare il possesso dei requisiti fissati per la partecipazione alla gara, non risulti imputabile ad una condotta negligente del concorrente (nella specie, trattasi dell’attestazione di svolgimento del servizio richiesta tempestivamente dal concorrente e rilasciata tardivamente dall’Ente di riferimento).

N. 00081/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01047/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1047 del 2011, proposto dalla So.G.E.T. S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Della Rocca, con domicilio eletto presso l’avv. Enrico Petrosillo in Bari, via J. Serra, 19; 

contro
Provincia di Barletta Andria Trani;
Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

nei confronti di
Censum S.p.A., Andreani Tributi S.p.A., Equitalia E.T.R. S.p.A.; 

per l’annullamento
a) della determinazione n. 15958 del 10.5.2011 della Provincia di Barletta Andria Trani, a firma del Presidente della commissione di gara, Dott. Giuseppe Di Biase, con cui è stata disposta l’esclusione della So.G.E.T. dalla procedura di gara per “Assenza della documentazione relativa al punto 4.2 lett c) giusta bando di gara, con conseguente applicazione delle disposizioni del predetto art 48 del D.Lgs. 163/2006”, conosciuta successivamente;
b) del verbale della seduta della commissione, in cui è stata adottata l’esclusione di cui alla determinazione sub a), e delle relative operazioni, non conosciuto;
c) dell’aggiudicazione definitiva, nella parte in cui la So.G.E.T. risulta estromessa dalla graduatoria, laddove intervenuta;
d) della nota recante segnalazione all’Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, laddove intervenuta;
e) dell’atto n. 17986 del 23.5.2011, con cui è stata disposta l’escussione della polizza fidejussoria prestata per la partecipazione alla gara, mediante invito di pagamento rivolto alla Sace BT S.p.a.;
f) ove necessario, del bando di gara, qualora e nelle parti in cui abbia previsto la perentorietà  del termine concesso per la dimostrazione dei requisiti anche in caso di verifica ex art. 48, comma 2, del D. Lgs. 163/2006; esonerato la Stazione Appaltante dagli obblighi ex art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 ed ex art. 18 della L. n. 241/1990;
g) delle note n. 12665 del 12.4.2011 e n. 13548 del 19.4.2011 della Provincia di Barletta Andria Trani, nelle parti in cui qualificano come perentorio il termine concesso per la dimostrazione dei requisiti;
h) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, prodromico, consequenziale e/o comunque connesso;
– nonchè per il risarcimento dei danni arrecati alla ricorrente dai provvedimenti impugnati e da quelli che dovessero essere successivamente adottati.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2011 il cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. Enrico Petrosillo, per delega dell’avv. Sergio Della Rocca;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La So.G.E.T. S.p.A. ha impugnato gli atti in epigrafe indicati.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza 22 giugno 2011 n. 548, con sospensione degli atti gravati, “nella parte in cui l’esclusione comporta, come conseguenze, l’incameramento della cauzione e la segnalazione all’Autorità  di vigilanza sui contratti pubblici”, per le seguenti ragioni: “Considerato che la ricorrente, seconda classificata, lamenta il danno che discenderebbe soprattutto dalla segnalazione della sua esclusione all’Autorità  di vigilanza sui contratti pubblici e dall’incameramento della cauzione provvisoria;
considerato che la ricorrente è stata esclusa perchè, nel termine di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, non è riuscita a produrre l’attestazione della Provincia di Taranto dello svolgimento del servizio in favore di un ente provinciale con popolazione superiore ai 400.000 abitanti (requisito richiesto dal bando al punto 4.2, lett. c), nonostante che avesse presentato apposita istanza già  il 3 marzo 2011;
considerato che tale attestazione è stata effettivamente (e tardivamente) rilasciata il 13 maggio 2011;
considerato che quindi la ragione dell’esclusione non sembra potersi addebitare ad un comportamento non diligente dell’istante;
considerato perciò che alla controversia possono applicarsi i principi enunciati dal Consiglio di Stato, Sezione quinta, 13 dicembre 2010 n. 8739, per il quale, premesso che “nell’esegesi della disposizione contenuta nell’art. 48, comma 1, d. lgs. n. 163/2006 – corrispondente al pregresso art. 10, comma 1-quater l. n. 109/1994 – è ormai principio consolidato che il termine di dieci giorni [eventualmente prorogabile ove l’impresa richiedente evidenzi un’oggettiva impossibilità  ad osservare il termine, come, ad es., il diniego o il ritardo nel rilascio della richiesta documentazione da parte della p.a.], entro il quale l’impresa offerente, sorteggiata a campione per il controllo in ordine al possesso dei requisiti di capacità  economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, è tenuta ad ottemperare alla richiesta della stazione appaltante, ha natura perentoria”, ha evidenziato “che le sanzioni conseguenti alla sua inosservanza non vanno applicate solo in caso di comprovata impossibilità  per l’impresa di produrre la documentazione non rientrante nella sua disponibilità  (v., ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 15 giugno 2009, n. 3804)””.
La parte ha poi dichiarato, con nota prodotta il 24 novembre 2011, di non aver più interesse al ricorso.
Ciò stante, non resta al Collegio che dare atto di tale difetto nell’azione e della conseguente improcedibilità  del giudizio, ex art. 35, comma primo, lett. c), del codice del processo amministrativo.
Non occorre statuire sulle spese di giudizio, non essendosi costituite le parti intimate.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Savio Picone, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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