1. Contratti pubblici – Gara – Appalto misto  (servizi e forniture) – Varietà  di prestazioni non distinte tra prevalenti  e secondarie – Partecipazione di raggruppamento temporaneo composto da imprese con diversa specializzazione – Non costituisce raggruppamento temporaneo verticale – Conseguenze


2. Contratti pubblici – Gara – Capacità  economico-finanziaria dei concorrenti – Referenze bancarie –  Sostituzione con altro documento   idoneo  – Condizioni  


3. Contratti pubblici – Gara – Giudizio comparativo della Commissione  circa le offerte tecniche –  Insindacabilità  se non sussistano  errori evidenti

1. Se i servizi a base di gara riguardino  una serie variegata di prestazioni, non distinte nè separabili ma che involgano l’agire congiunto di professionalità  diverse in ragione di un obiettivo unitario (nella specie, trattasi di servizi e forniture necessari all’organizzazione di eventi e manifestazioni nell’ambito dell’attività  istituzionale dell’ente appaltante), è legittima la partecipazione in raggruppamento di ditte con diverse specializzazioni, ciò non implicando la realizzazione di un raggruppamento  temporaneo di tipo verticale, non ammesso nell’appalto di servizi,  in assenza della  distinzione nella lex specialis tra prestazioni prevalenti e secondarie.  


2. Ove nella  disciplina  di gara sia prevista espressamente la possibilità  di sostituire le due referenze bancarie richieste per ciascun concorrente con altri documenti idonei, senza che sia specificata la necessità  di addurre all’uopo i “giustificati motivi” di cui all’art. 41, co.3, del codice degli appalti, deve ritenersi ammissibile, in applicazione del principio del favor partecipationis e non essendovi contrasto con la disciplina del codice circa la fungibilità  della documentazione attestante la capacità  economico-finanziaria,   la sostituzione di una referenza  con i bilanci (o con  lo stato patrimoniale) dell’ultimo triennio, pur se manchi un’esplicita giustificazione da parte dell’impresa.


3. Il giudizio comparativo tra le offerte tecniche proposte in una gara d’appalto, massime nel caso  in  cui  siano a  confronto   prestazioni variegate  e  professionalità  diverse, attiene al merito tecnico e può essere sindacato dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori evidenti di valutazione commessi dalla Commissione giudicatrice.


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Vedi Cons. St., sez. V, sentenza 13 dicembre 2012, n. 6390 – 2012 ric. n. 9964 – 2011


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N. 00080/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01585/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1585 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Centro Italiano Congressi Cic Sud, mandatario nel R.T.I. costituendo con Romano Exhibit S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Macchione, con domicilio eletto in Bari, via F. Crispi n. 6; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Mariangela Rosato, con domicilio eletto in Bari presso il Settore legale della Regione Puglia, via Dalmazia n. 70; 

nei confronti di
Farm & C. S.a.s., Strade S.r.l. e Editoriale 41 S.r.l., in proprio e quali componenti del R.T.I. da loro costituito, rappresentate e difese dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto in Bari, via M. Celentano, 27; 

per l’annullamento
– della A.D. n. 162 del 15.7.2011 del Servizio Affari Generali A.P. Contratti di rilevanza comunitaria della Regione Puglia, comunicata a mezzo raccomandata il 25/7/2011, con la quale è stata disposta in favore del costituendo R.T.I. tra Farm s.a.s., Strade s.r.l. ed Editoriale 41 la “aggiudicazione definitiva” dell’appalto per l’affidamento triennale dei servizi e forniture necessari all’organizzazione di eventi e manifestazioni nell’ambito delle attività  istituzionali della Regione Puglia previste dalla L.R. n. 34/1980, nonchè di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso, ivi inclusa l’aggiudicazione provvisoria;
ed anche
per la (eventuale) declaratoria d’inefficacia del contratto, ove nelle more fosse stato perfezionato e stipulato con l’impresa aggiudicataria, con salvezza dell’eventuale risarcimento del danno in caso d’impossibilità  ad eseguire i servizi ove risultante aggiudicatario.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della Farm & C. S.a.s., della Strade S.r.l. e della Editoriale 41 S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Giuseppe Macchione, Mariangela Rosato e Giovanna Corrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
I. Il costituendo raggruppamento temporaneo d’impresa composto dal Centro Italiano Congressi Cic Sud, mandatario, e dalla Romano Exhibit S.r.l. ha partecipato all’appalto per l’affidamento triennale dei servizi e forniture necessari all’organizzazione di eventi e manifestazioni nell’ambito delle attività  istituzionali della Regione Puglia previste dalla L.R. n. 34/1980. Si è collocato al secondo posto della graduatoria (con punti 80,84), mentre al primo posto si è classificata l’associazione temporanea Farm & C. S.a.s. – Strade S.r.l. – Editoriale 41 S.r.l., con punti 90,98.
Con il ricorso depositato il 15 settembre 2011, il Centro Italiano Congressi Cic Sud ha impugnato la determinazione dirigenziale 15 luglio 2011 n. 162 del Servizio Affari Generali A.P. – Contratti di rilevanza comunitaria della Regione Puglia, con la quale la gara è stata definitivamente aggiudicata al costituendo R.T.I. tra Farm s.a.s., Strade s.r.l. ed Editoriale 41, chiedendo altresì la declaratoria d’inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, ovvero, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente.
La ditta interessata deduce i seguenti motivi:
A) violazione del punto 9 del disciplinare di gara; eccesso di potere per carente istruttoria, illogicità  manifesta, sviamento (l’aggiudicataria, che ha ottenuto per questa voce 9 punti, avrebbe dovuto descrivere in modo puntuale la propria strumentazione, visto che il capitolato riservava 15 dei 70 punti previsti per l’offerta tecnica alla “adeguatezza delle attrezzature e mezzi utilizzati”; di conseguenza, la valutazione effettuata è priva di giustificazione);
B) violazione dei punti 6 e 9 del disciplinare di gara; eccesso di potere per carente istruttoria, illogicità  manifesta, sviamento (rispetto alla voce “qualificazione del project leader o del coordinatore”, cui il capitolato riservava 10 dei 70 punti previsti per l’offerta tecnica, sono stati assegnati ad entrambe le compagini 8 punti, a dispetto del migliorcurriculum del coordinatore del raggruppamento ricorrente, dottor Emiddio Romano);
C) violazione dei punti 6 e 9 del disciplinare di gara; eccesso di potere per carente istruttoria, illogicità  manifesta, sviamento (rispetto alla voce “completezza, integrazione, coerenza interna dell’organigramma, adeguatezza della definizione e attribuzione delle mansioni ai componenti del gruppo”, cui il capitolato riservava 5 dei 70 punti previsti per l’offerta tecnica, la documentazione offerta sarebbe carente da un punto di vista sia formale sia sostanziale, non ricorrendo perciò le condizioni per l’avvenuta attribuzione del punteggio massimo di 5 punti);
D) violazione del punto 6 del disciplinare di gara; eccesso di potere per carente istruttoria, illogicità  manifesta, sviamento (poichè il punto 6 del disciplinare imponeva che il concorrente fosse iscritto nel registro della camera di commercio “con attività  esercitata relativa all’oggetto della gara. In caso di RTI tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti”, l’aggiudicataria andava esclusa, in quanto, come risulta dalla misura camerale, l’oggetto sociale della mandataria Farm non comprende gli “Allestimenti”).
Si sono costituiti la Regione Puglia e il R.T.I. tra Farm s.a.s., Strade s.r.l. ed Editoriale 41, chiedendo il rigetto del ricorso.
L’istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza 21 settembre 2011 n. 777, per le seguenti ragioni:
“Considerato che, prima facie, non sembrano rinvenirsi motivi che possano condurre all’esclusione dalla gara del raggruppamento aggiudicatario;
considerato in particolare che il bando, nella parte riguardante le referenze bancarie, appare interpretabile anche nel senso sostenuto dalla Regione;
considerato che in graduatoria la Farm supera la ricorrente di circa 10 punti, di cui circa 8 in relazione all’offerta economica in questa sede non contestata;
considerato che le restanti censure riguardano la valutazione compiuta dall’Amministrazione dell’offerta tecnica della Farm nelle sue varie componenti, apprezzamento che non appare inficiato da errori o evidenti illogicità “.
Il Consiglio di Stato, Sezione quinta, con ordinanza 21 ottobre 2011 n. 4678/2011 ha accolto l’appello, ai fini della fissazione dell’udienza di merito da parte del primo giudice, “Considerato che la controversia portata oggi alla cognizione cautelare del Collegio presenta aspetti perplessi di interpretazione della “lex specialis”, in connessione con l’art. 41 del decreto legislativo n. 163 del 2006, per cui appare indispensabile che la controversia medesima venga decisa dal giudice di primo grado nel merito”.
Nel frattempo, il 20 settembre 2011, il Centro Italiano Congressi Cic Sud, proponendo nuove contestazioni contro gli atti in origine gravati, ha depositato i seguenti motivi aggiunti, formulati a seguito dell’accesso agli atti di gara effettuato il 30 agosto 2011:
A) violazione del punto 6 del disciplinare di gara in combinato disposto con l’allegato 1 – lettera F – al predetto disciplinare (richiamato al punto 1 dello stesso disciplinare); violazione dell’articolo 41, comma terzo, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; eccesso di potere per carente istruttoria, illogicità  manifesta, sviamento (la mandante Editoriale 41 S.r.l. e la capogruppo Farm hanno prodotto solo una referenza bancaria ciascuna, allegando invece rispettivamente il proprio bilancio degli anni 2007, 2008 e 2009 e lo stato patrimoniale per i medesimi anni, senza addurre alcuna ragione giustificativa; il raggruppamento era perciò da escludere, anche perchè dagli atti contabili non risulterebbe una sufficiente fatturato della Editoriale 41 S.r.l. prodotto nella prestazione di “servizi analoghi”);
B) violazione del punto 6 del disciplinare di gara in combinato disposto con l’allegato 1 – lettera F – al predetto disciplinare (richiamato al punto 1 dello stesso disciplinare); violazione dell’articolo 41, comma terzo, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; eccesso di potere per carente istruttoria, illogicità  manifesta, sviamento (l’aggiudicataria non poteva essere ammessa, perchè dagli atti contabili non risulterebbe un sufficiente fatturato specifico pro-quota della Editoriale 41 S.r.l. prodotto nella prestazione di “servizi analoghi”).
Il 17 ottobre 2011, la Farm s.a.s., la Strade s.r.l. e la Editoriale 41, in proprio e quali componenti il raggruppamento, hanno notificato ricorso incidentale, con il quale si sostiene che l’associazione ricorrente doveva essere esclusa, alla stregua delle seguenti censure:
violazione e falsa applicazione dell’articolo 37, comma secondo e quinto, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
violazione e falsa applicazione dell’articolo 8 del disciplinare di gara;
violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 dell’allegato 2 “specifiche tecniche”;
eccesso di potere (difetto assoluto d’istruttoria, omessa considerazione dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento).
Secondo le imprese aggiudicatarie, avendo il raggruppamento Centro Italiano Congressi Cic Sud-Romano Exhibit S.r.l. dichiarato di distribuirsi i servizi, dividendo quelli “di segreteria e tecnici” da quelli di allestimento, avrebbe realizzato un raggruppamento di tipo verticale, non consentito in quanto il bando non distingueva tra prestazioni prevalenti e secondarie.
Sulle conclusioni delle parti, argomentate anche nelle memorie conclusive e nelle note, la causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 6 dicembre 2011.
II. Per una migliore comprensione della controversia è opportuno premettere alcune osservazioni riguardanti l’oggetto dell’appalto.
II.a. Il quadro delle prestazioni richieste dalla Regione si può evincere dall’allegato 2 “specifiche tecniche” al disciplinare di gara, in cui sono individuati (articolo 1) l’oggetto (1.1.), le finalità  (1.2.) e i contenuti del servizio (1.3.), nonchè la tipologia delle attività  (1.4.1. e 1.4.2.).
L’oggetto viene definito come “affidamento dei servizi e ¦ fornitura di beni relativi alla organizzazione, realizzazione e gestione di eventi e manifestazioni, in Italia e all’estero, che saranno individuati, nel corso di ciascun anno di validità  del contratto, dal Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale Pugliese”, in attuazione dei compiti istituzionali di cui all’art. 1, lettera a) della L.R. 30 aprile 1980, n. 34″.
Le finalità  vengono così spiegate:
“Le iniziative, sia in Italia che all’estero, costituiscono un importante riferimento culturale e politico delle attività  volte a perseguire le finalità  istituzionali della Regione Puglia. In particolare, le iniziative riguarderanno: convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche che attengano precipuamente alla comunità  regionale. Ogni evento o manifestazione promossi dalla Regione Puglia hanno peculiarità  differenziate sicchè è necessario massimizzare il valore delle differenze intrinseche producendo un messaggio percepibile nella maniera più idonea e identificativa dei contenuti culturali e politici di ciascun iniziativa¦”.
“Il compito dell’affidatario” (1.3.) “è quello di fornire servizi, sulla base delle indicazioni del Gabinetto della Presidenza della Regione Puglia, per la organizzazione, realizzazione e gestione delle manifestazioni e di iniziative promosse dal Soggetto appaltante, in Italia all’estero,¦ che la stessa Presidenza della Giunta Regionale Pugliese, nell’ambito del perseguimento delle proprie finalità  istituzionali, individuerà  di volta in volta”.
In concreto, sono previste le seguenti attività  (1.4.):
“1.4.1 Organizzazione di eventi e manifestazioni:
1) Individuazione delle location ritenute più idonee…;
2) Progettazione esecutiva degli allestimenti necessari all’iniziativa;
3) Organizzazione delle iniziative e manifestazioni:
– iniziative e manifestazioni promosse dalla Regione Puglia, in Italia ed all’estero;
– altre iniziative organizzate in collaborazione con enti ed associazioni pubbliche e private ¦;
– produzione di materiale informativo per i mezzi di comunicazione.
1.4.2 Fornitura di singoli servizi o beni.
Al solo fine indicativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune tipologie di servizi o forniture occorrenti per lo svolgimento delle attività  in oggetto, atteso che ulteriori forniture di servizi o beni, non compresi tra quelli di seguito riportati, potranno essere richiesti purchè coerenti con la organizzazione delle iniziative, oggetto del presente bando.
AFFITTO LOCALI
(…)
ALLESTIMENTO DELLA STRUTTURA SEDE DELLE INIZIATIVE E FORNITURA MATERIALI”
[per esempio, tavoli e sedie per riunioni, scaffali, addobbi floreali, cabine per la traduzione, allestimenti di tipo fieristico]
GRAFICA
[per esempio, stampa di inviti e buste, locandine, stampa di volumi, di immagini e loghi, compresa la relativa ideazione]
TRASPORTO MATERIALI
(…)
SERVIZI DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE
o Progettazione e realizzazione materiale per supporti televisivi e multimediali per la comunicazione.
o Registrazione audio e video degli eventi e produzione dei relativi supporti¦
o Videoproiezione di immagini dal vivo e videoregistrate.
o Trascrizioni dei testi degli interventi e relazioni, su supporto cartaceo o digitale.
o Assistenza tecnica specializzata.
o Servizi fotografici.
o Videoconferenze.
SERVIZI TECNICI
o apparecchiature tecnologiche” [per esempio, pc, stampanti, videoproiettori, schermi, supporti tecnici per la traduzione, metal-detector].
o Assistenza tecnica specializzata.
SERVIZI DI OSPITALITà€
o Fornitura di organizzazione e di buffet e coffee break…
o Servizio di prenotazione alberghiera e mezzi di trasporto per gli ospiti¦
o Servizio transfer da/per l’aeroporto o stazione ferroviaria.
(…)
SERVIZI DI RICEVIMENTO
o Servizio hostess/steward, anche con conoscenza di lingue straniere…
o Servizi di reception, anche telefonica¦.
(¦)
o Servizi di sicurezza/bodyguard (ambosessi armati e non armati).
o Speaker e animatori, in occasione di particolari eventi.
(…)
SERVIZIO DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONE SIMULTANEA E CONSECUTIVA
(…)
SERVIZI DI SEGRETERIA
o Predisposizione inviti e spedizione…
o Informazione al pubblico, anche tramite consultazioni di portali, siti Internet e banche dati messi a disposizione della Regione Puglia.
o Attività  di comunicazione tramite i media.
o Elaborazione, aggiornamento e gestione di specifiche mailing-list fornite dalla Regione Puglia…
o Elaborazione, aggiornamento e gestione di specifiche mailing-list, connesse ai partecipanti registrati nel corso di ciascun evento.
o Intrattenimento di rapporti amministrativi e contrattuali con i terzi¦
o Ogni altro servizio di segreteria richiesto dall’Amministrazione e coerente con l’evento in corso di svolgimento, preventivamente concordato e quantificato nel costo”.
àˆ evidente in quanto premesso che la Regione Puglia ha inteso affidare all’appaltatore tutte le incombenze organizzative relative a quelli che, con un termine ormai entrato nel linguaggio comune, vengono designati “eventi”. Ciò si esprime non solo con un’elencazione puntigliosa di svariati compiti e con il rinvio a figure professionali a volte ben tipizzate, a volte dai contorni più incerti, ma anche sostanzialmente attraverso clausole tendenti a chiarire immediatamente che, da un lato, il tipo e le modalità  di svolgimento delle manifestazioni non può essere preventivato (avendo “peculiarità  differenziate” e “differenze intrinseche”, che devono essere debitamente valorizzate, ed essendo individuate di volta in volta dal Gabinetto della Presidenza della Regione Puglia) e, dall’altro, che l’oggetto dell’appalto non è del tutto definito, visto che l’elenco dei servizi deve intendersi come “indicativo e non esaustivo”, per cui “ulteriori forniture di servizi o beni, non compresi tra quelli di seguito riportati, potranno essere richiesti purchè coerenti con la organizzazione delle iniziative”.
A fronte di questo complesso di prestazioni, il disciplinare richiede, quanto a “capacità  tecnica e professionale”, che il concorrente, in caso di aggiudicazione, metta a disposizione dell’Amministrazione appaltante un gruppo di lavoro costituito da un minimo di tre unità , oltre ad un giornalista iscritto all’albo. In tale gruppo dovrà  essere presente un project leader e/o un coordinatore in loco, “aventi precedenti esperienze specifiche in tale ruolo, nonchè l’esperienza non inferiore ad anni 10 nell’ambito della progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi e manifestazioni”.
II.b. Tali osservazioni consentono di entrare nel merito della causa, dando precedenza al ricorso incidentale, alla stregua dei principi enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2011.
Le aggiudicatarie sostengono che, avendo il Centro Italiano Congressi Cic Sud e la Romano Exhibit S.r.l. dichiarato di svolgere i servizi, distinguendoli tra quelli “di segreteria e tecnici” e quelli di allestimento, avrebbero realizzato un raggruppamento di tipo verticale, non consentito in quanto il bando non specificava le prestazioni prevalenti e quelle secondarie. Esse in sostanza invocano una giurisprudenza che, in materia di appalti di servizi, ha ritenuto la possibilità  di costituire raggruppamenti verticali (e conseguentemente la loro ammissione in gara) subordinata all’individuazione da parte del bando di gara delle prestazioni principali e di quelle secondarie (T.A.R. Liguria, Sez. II, 29 maggio 2008 n. 1150).
I principi giurisprudenziali richiamati non sono però applicabili nella fattispecie in esame.
Come già  riportato, la Regione Puglia ha disegnato l’appalto includendo una serie variegata di prestazioni, il cui elenco oltretutto è aperto. I servizi non sono però distinti o separabili o enucleabili sulla base di un criterio che permetta la loro qualificazione come prevalenti o secondari; al contrario, l’Amministrazione appaltante ne ha colto la reciproca integrazione sottolineando che le attività , oggetto di pretesa da parte dell’Ente e, di converso, obbligatorie per l’appaltatore, sono individuabili in quanto “coerenti con la organizzazione delle iniziative”.
In questa prospettiva risulta evidente che il raggruppamento Centro Italiano Congressi Cic Sud – Romano Exhibit S.r.l. non poteva nè voleva presentarsi come associazione verticale (e neppure ha inteso limitare la responsabilità  della mandante, ai sensi dell’articolo 37, comma quinto, del decreto legislativo n. 163 del 2006), limitandosi ad ottemperare al comma quarto del medesimo articolo e quindi a specificare (per quanto possibile, stante le evidenziate caratteristiche dell’oggetto dell’appalto) “le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti”.
D’altronde, è la stessa controinteressata che (contraddittoriamente) nella memoria di costituzione imposta la sua difesa sulla base di un ragionamento analogo a quello fin qui svolto.
Con il secondo motivo aggiunto (sub B), infatti, il raggruppamento ricorrente lamenta che l’aggiudicataria non poteva essere ammessa, perchè dagli atti contabili non risulterebbe un sufficiente fatturato specifico pro-quota della Editoriale 41 S.r.l. prodotto nella prestazione di “servizi analoghi”. Oppone la Farm che per comprendere il significato della locuzione “servizi analoghi” di cui parla il disciplinare bisogna riferirsi sì alla “organizzazione, gestione di iniziative e manifestazioni” (pagina 6 del disciplinare), ma non genericamente, come sostiene il ricorrente.
Tale concetto, infatti, non può che conglobare tutti i servizi che l’allegato 2 “specifiche tecniche” espressamente e concretamente individua come costituenti oggetto della gara; in particolare, in relazione alla censura, deve perciò tenersi presente che la Editoriale 41 S.r.l. si occupa di servizi di tipo redazionale per televisione, di dirette televisive nelle diverse piattaforme, di progettazione e di produzione di filmati per la promozione e diffusione di eventi, realizzazione di siti web (settore nel quale ha prodotto il proprio fatturato) e che tale attività  è pienamente coerente con i “SERVIZI DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE”, richiesti all’appaltatore attraverso il rinvio all’allegato 2.
D’altronde anche dai chiarimenti forniti dall’Amministrazione (prodotti dal ricorrente il 15 novembre 2011), che cita come servizi analoghi, ad esempio, la “Realizzazione di video per aziende ed enti pubblici”, “Realizzazione di spot aziendali”, “Realizzazione di siti aziendali” si evince che l’analogia, come la intendeva la Regione, doveva essere riferita al complesso delle prestazioni d’appaltare e non poteva non comprendere perciò anche l’attività  svolta dalla Editoriale 41.
Da tale più corretto raffronto, secondo la Farm, discende che R.T.I. dalla stessa capeggiato possedeva i requisiti per partecipare alla gara, anche in relazione al fatturato specifico della mandante.
Il condivisibile ragionamento della controinteressata, che parte dal presupposto appunto che l’appalto prevede un complesso e differenziato ventaglio di prestazioni, le quali non vengono graduate per importanza e vengono invece considerate in modo integrato, vale per definire i “servizi analoghi”, ma anche ugualmente per escludere che l’indicazione fornita dalle imprese riunite sulle parti del servizio possa portare una loro distinzione in termini di attività  prevalenti o secondarie e quindi possa determinare una configurazione del raggruppamento come verticale.
Il ricorso incidentale dev’essere dunque respinto, così come sin d’ora, per le medesime ragioni, deve ritenersi infondato il secondo motivo aggiunto (sub B) proposto dal raggruppamento Centro Italiano Congressi Cic Sud.
II.c. Per quanto riguarda l’impugnazione principale, invece, il raggruppamento Centro Italiano Congressi Cic Sud contesta innanzitutto (con le censure rubricate sub A), B) e C)) la valutazione e l’attribuzione di punteggio operata dalla commissione in relazione all’offerta tecnica e precisamente
– i 9 punti su 15 per la “adeguatezza delle attrezzature e mezzi utilizzati”, ottenuti dall’aggiudicataria nonostante la mancanza di una puntuale descrizione della strumentazione;
– gli 8 punti su 10 per la “qualificazione del project leader o del coordinatore”, discutibili in quanto il coordinatore del raggruppamento ricorrente, dottor Emiddio Romano, vantava un miglior curriculum e ciò nonostante ha ottenuto una valutazione identica all’avversario;
– i 5 punti su 5 per la “completezza, integrazione, coerenza interna dell’organigramma, adeguatezza della definizione e attribuzione delle mansioni ai componenti del gruppo”, conseguiti nonostante che la documentazione offerta fosse carente da un punto di vista sia formale sia sostanziale.
In realtà , nessuno di questi rilievi riesce a evidenziare particolari incongruenze o illogicità  nel giudizio della commissione.
Innanzi tutto occorre chiarire che il disciplinare non richiedeva un puntuale elenco delle attrezzature (elenco che d’altronde non avrebbe potuto fornire un preciso elemento valutativo, considerato che un ventaglio di servizi compresi nell’appalto così esteso non permetteva di redigere un esaustivo inventario). Ciò non toglie che la commissione abbia potuto apprezzare (in modo non irragionevole, con riguardo alle “soluzioni tecniche”, di cui alla tabella di pagina 10 del capitolato) le caratteristiche dei materiali (“ad impatto zero”), offerti dall’aggiudicataria, che nelle sue difese si riferisce soprattutto ai prodotti “Blauer Engel”.
Per il resto, il raffronto tra i punteggi assegnati ai due raggruppamenti non consente invero di cogliere evidenti errori nell’attività  della commissione, viste le diverse caratteristiche delle offerte, non immediatamente comparabili.
Ad esempio, se è vero che il coordinatore del raggruppamento ricorrente, dottor Emiddio Romano, vanta un’esperienza più lunga del project leader della Farm, è anche vero che quest’ultimo non si è occupato solo di pubblicità , come il dottor Romano, ma di molteplici attività  legate all’organizzazione di “eventi”; parallelamente, l’organigramma del raggruppamento aggiudicatario comprende effettivamente una varietà  di figure professionali, la cui presenza non può non aver pesato nella valutazione, data l’opportunità  di tale presenza per espletare i molteplici servizi elencati nel disciplinare. Queste conclusioni portano al rigetto dei rilievi attorei, anche a voler prescindere dalla circostanza che rimane indimostrata l’idoneità  di tali censure (anche ove fossero state reputate fondate) a far conseguire al ricorrente l’utilità  che si prefiggeva domandando l’annullamento dell’aggiudicazione. Infatti, tra l’associazione temporanea Farm & C. S.a.s. e il raggruppamento Centro Italiano Congressi si registrano ben 10 punti di differenza (90,98 contro 80,84), di cui circa 8 dovuti al raffronto tra le offerte economiche, in relazione alle quali non è stata dedotta alcuna contestazione.
Privo di pregio è pure il motivo sub D), secondo il quale l’aggiudicataria doveva essere esclusa perchè nel suo oggetto sociale, come riportato nel certificato camerale, manca l’attività  di “allestimento”.
Si tratta però evidentemente di un’attività  che non rappresenta un settore imprenditoriale dotato di una particolare autonomia o tipicità . Non può pertanto dubitarsi che rientri nell’oggetto sociale della Farm che comprende “Progettazione e gestione di eventi culturali e non” e “Organizzazione di convegni, congressi, meeting”), tant’è che significativamente gli “allestimenti” non sono citati neppure nell’oggetto sociale della ricorrente.
II.d. Ritenute infondate le censure dedotte con il ricorso originario, nonchè con il secondo motivo aggiunto (per il quale si richiama il precedente punto II.b), resta da esaminare la contestazione riguardante la mancata produzione da parte della mandante Editoriale 41 S.r.l. e della capogruppo Farm delle due referenze bancarie, previste dall’articolo 41 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; le società  infatti hanno prodotto solo una referenza bancaria ciascuna, allegando invece rispettivamente il bilancio degli anni 2007, 2008 e 2009 e lo stato patrimoniale per i medesimi anni, senza addurre alcuna ragione giustificativa.
Perciò la ricorrente sostiene che il raggruppamento avversario era da escludere.
Occorre osservare che l’apposita clausola del capitolato (nella sezione “capacità  economica e finanziaria”) che è stata applicata dalla commissione (portando all’ammissione del raggruppamento Farm), era così formulata:
“Il concorrente dovrà  attestare il possesso della capacità  economica e finanziaria mediante” ¦
“dichiarazione di almeno due Istituti Bancari intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385. Nel caso in cui il concorrente non sia in grado di presentare le dichiarazioni richieste si richiama quanto espresso all’art. 41 comma 3 del D. Lgs. n. 163/06 (Allegato 1, rif. lett. F)”.
Il raggruppamento ricorrente, da una parte, e la Regione con la controinteressata, dall’altra, interpretano diversamente la lex specialis.
Secondo il primo, la clausola dovrebbe comunque essere intesa alla luce dell’articolo 41 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, stante l’espresso richiamo al terzo comma della disposizione (“Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività  da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità  economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”); perciò, la facoltà  di presentare documenti diversi dalle dichiarazioni bancarie era comunque condizionata all’esplicitazione (ma anche, nella sostanza, alla serietà ) dei “giustificati motivi”.
Per l’Amministrazione e la Farm, invece, il disciplinare ha inteso scientemente abilitare i concorrenti a dimostrare la propria capacità  economica e finanziaria mediante atti diversi dalle dichiarazioni bancarie e, come risulta dai chiarimenti forniti dal Servizio Affari generali della Regione all’aggiudicataria con la e-mail 21 settembre 2010 (secondo il testo depositato dalla controinteressata il 14 novembre 2011), principalmente attraverso i documenti espressamente previsti dall’articolo 41, comma primo. Infatti, al quesito “se la seconda referenza bancaria può essere sostituita dalla copia del bilancio 2009, la Stazione appaltante risponde: “certamente, lo consente il D. Lgs. n. 163/06 all’art. 41”.
La lettura degli atti di gara induce in definitiva a ritenere giustificata l’ammissione del raggruppamento aggiudicatario per due concordanti ragioni.
Da un lato, la sanzione espulsiva (prevista nell’allegato 1, lettera f) si riconnette ad una prescrizione che non indica in modo chiaro e inequivoco la necessità  di addurre “giustificati motivi” per presentare documenti diversi dalle dichiarazioni bancarie e perciò, rispetto a tale punto, la lex specialis deve interpretarsi nel rispetto del principio del favor partecipationis.
Dall’altro, il capitolato (invero in sè non specificamente contestato) non si pone in contrasto con il più volte citato articolo 41, il quale prevede innanzitutto che “1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità  finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi”.
In definitiva la norma non impone la presentazione, in via esclusiva, di attestazioni bancarie, ma ritiene in sè ugualmente idonei i documenti di cui alle lettere a), b) e c) per la dimostrazione della capacità  economico-finanziaria.
Di conseguenza, l’ammissione del raggruppamento controinteressato non può ritenersicontra legem rispetto all’articolo 41, nel momento in cui il capitolato ha esonerato le ditte dalla comunicazione di precisi gravi motivi, consentendo direttamente (ove le dichiarazioni bancarie non fossero disponibili), in conformità  con il secondo comma dell’articolo 41, di produrre altra documentazione idonea e, in primis, in questo ambito, di allegare la contabilità  dell’impresa ovvero le dichiarazioni in ordine al fatturato, ex lege reputate idonee.
Neppure si rinviene nell’azione amministrativa una violazione dell’articolo 47 della direttiva recepita con il decreto legislativo 163/2006 (direttiva 31 marzo 2004 n. 18), come in ultimo sostenuto dal ricorrente nell’udienza di discussione della causa, essendo la normativa italiana una riproduzione perfettamente rispettosa del dettato normativo europeo, anche se non letteralmente identica.
In ultimo, occorre ricordare che l’ulteriore argomento della Farm, secondo la quale nella sostanza la documentazione (sostitutiva) presentata non sarebbe idonea a dimostrare la capacità  economico-finanziaria della mandante Editoriale 41 (la quale non avrebbe il fatturato specifico relativo ai “servizi analoghi”) non è condiviso dal Collegio per le ragioni esposte al precedente punto II.b.
In conclusione, anche i motivi aggiunti sono infondati.
Visto il rigetto complessivo del ricorso, quanto alla domanda demolitoria, deve ritenersi che non sussistano i presupposti per la richiesta dichiarazione d’inefficacia del contratto e, non essendo stato rilevato alcun nocumento connotabile come ingiusto, per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.
La complessità  delle questioni affrontate e l’esito delle contrapposte azioni giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, (Sezione prima), definitivamente pronunciandosi, rigetta il ricorso incidentale proposto dalla Farm & C. S.a.s.; rigetta il ricorso, come in epigrafe proposto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Savio Picone, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
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