1. Giustizia e processo – Competenza territoriale – Deroga controversie gestione ciclo rifiuti ai sensi dell’art. 135 comma primo lettera a) c.p.a – Limiti
2. Ambiente ed ecologia- Rifiuti- Coefficiente di compattazione – Calcolo – Modalità 

 
1. L’articolo 135, comma primo, lett. e), in relazione all’art. 14, comma primo, del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo n. 104 del 2010, secondo il quale è devoluta alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, la cognizione delle controversie di cui all’art. 133, comma primo, lett. p), in materia di giurisdizione esclusiva con riferimento a “… le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti …”, è  norma derogatoria della competenza che concerne la concreta attività  di gestione in senso stretto del ciclo di rifiuti e non atti e procedimenti solo indirettamente collegati a quella attività , quali le procedure di gara (Consiglio di Stato, Sez. V, ord., 26 gennaio 2011, n. 586) e, a maggior ragione,  le controversie concernenti le tariffe del servizio (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 7 luglio 2011 n. 3623; 26 settembre 2011 n. 4489).
2. Il coefficiente di compattazione indica il rapporto tra il peso dei rifiuti immessi in discarica (in tonnellate) e la volumetria della medesima, espressa in metri cubi e tale indice incide sulle previsioni di riempimento e quindi sulla presunta durata di utilizzo della discarica:  il suo calcolo presuppone pertanto, a pena di illegittimità , un’analisi delle tipologie di rifiuto, che possono variare notevolmente quanto a densità ;  tale coefficiente (incidendo sull’elemento della presumibile durata di sfruttamento dell’impianto) è determinante nel calcolo della tariffa soprattutto laddove essa è destinata a coprire l’ammortamento dell’investimento (come previsto nel decreto del 30 settembre 2002 n. 296).
 

N. 00033/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00391/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 391 del 2011, proposto dalla Amiu S.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Operamolla, con domicilio eletto in Bari, via Dante n. 201; 

contro
Consorzio ATO Rifiuti Ba/1, rappresentato e difeso dall’avv. Giampaolo Sechi, con domicilio eletto in Bari, via Camillo Rosalba, 47/Z; 
Comune di Terlizzi; 
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Cuocci Martorano e Isabella Palmiotti, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele de’ Robertis in Bari, via Davanzati, 33; 

per l’annullamento
della delibera n. 22 del 30.11.2010 del Consorzio ATO Rifiuti Bacino BA/1, comunicata il 17.12.2010 di determinazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti nel terzo lotto della discarica di Trani, e di ogni determinazione contenuta nella citata delibera, nonchè di ogni atto presupposto e conseguenziale anche non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio ATO Rifiuti Ba/1 e del Comune di Barletta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Vincenzo Operamolla e Giampaolo Sechi, anche in sostituzione degli avv.ti Domenico Cuocci Martorano e Isabella Palmiotti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
A. La A.M.I.U. s.p.a. riferisce di gestire la discarica di Trani, il cui terzo lotto è stato autorizzato con decreto del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti 29 dicembre 2004 n. 350.
Alla stregua del menzionato decreto il Consorzio ATO Rifiuti bacino BA/1 doveva determinare la tariffa di smaltimento per il III lotto da liquidare sin dalla sua entrata in servizio (di fatto dal 12 maggio 2008).
Nonostante le molte sollecitazioni in tal senso, solo a seguito dell’atto di diffida notificato dalla società  il 14 ottobre 2010, l’ATO concludeva il relativo procedimento con la deliberazione dell’assemblea 30 novembre 2010 n. 22, che la A.M.I.U. impugna per violazione di norme ed eccesso di potere sotto vari profili.
Si sono costituiti il consorzio ATO Rifiuti bacino BA/1 e il Comune di Barletta, chiedendo il rigetto del ricorso.
Sulle conclusioni delle parti, la causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 9 novembre 2011.
B.1. La controversia riguarda la tariffa relativa allo smaltimento in discarica di rifiuti indifferenziati.
Dev’essere perciò verificata la competenza di questo Tribunale poichè, in base all’articolo 135, comma primo, lett. e), in relazione all’art. 14, comma primo, del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo n. 104 del 2010, è devoluta alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, la cognizione delle controversie di cui all’art. 133, comma primo, lett. p), in materia di giurisdizione esclusiva con riferimento a “… le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti …”.
àˆ da osservarsi però che la succitata norma derogatoria della competenza concerne la concreta attività  di gestione in senso stretto del ciclo di rifiuti e non atti e procedimenti solo indirettamente collegati a quella attività , quali le procedure di gara (Consiglio di Stato, Sez. V, ord., 26 gennaio 2011, n. 586); a maggior ragione, dunque, esulano dalla competenza del Tribunale amministrativo del Lazio le controversie concernenti le tariffe del servizio (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 7 luglio 2011 n. 3623; 26 settembre 2011 n. 4489).
B.2. La società  contesta l’atto di determinazione della nuova tariffa in relazione a tre punti:
– il quantum della tariffa stessa, come calcolato a seguito dell’innalzamento del coefficiente di compattazione;
– la destinazione al Consorzio del 30% delle spese amministrative inglobate nella tariffa stessa;
– la stabilita validità  della tariffa per l’anno 2010 (dal I dicembre 2010), mentre la medesima sarebbe stata d’applicare anche ai due anni precedenti.
La delibera impugnata è palesemente illegittima.
Come denunciato dalla compagine istante, le singole determinazioni non sono sorrette da un’adeguata motivazione (sebbene soprattutto la difesa dell’ATO abbia cercato d’introdurre scarni quanto inammissibili dati postumi tesi ad integrare tale lacuna), non ricavabile neppure per relationem, dato che anche l’istruttoria si presenta incongrua se non addirittura assente.
In particolare, per quanto riguarda il calcolo della tariffa, si legge nella delibera che, dopo la predisposizione della stessa, effettuata dal Dirigente tecnico del Consorzio secondo i criteri di calcolo dettati dal Commissario delegato con decreto del 30 settembre 2002 n. 296 (risultante nell’allegato A), “a seguito di approfondito dibattito è emersa la volontà  di innalzare il coefficiente di compattazione riportato nell’allegato A) alla proposta in atti da “0,75” al nuovo coefficiente di “0,83”” e che è stato acquisito il parere favorevole (non meglio definito) del Dirigente in ordine alla relativa regolarità  tecnica.
Per maggiore chiarezza occorre ricordare che il coefficiente di compattazione indica il rapporto tra il peso dei rifiuti immessi in discarica (in tonnellate) e la volumetria della medesima, espressa in metri cubi; tale indice incide sulle previsioni di riempimento e quindi sulla presunta durata di utilizzo della discarica. Il suo calcolo presuppone perciò un’analisi delle tipologie di rifiuto, che possono variare notevolmente quanto a densità , potendo consistere nella raccolta indifferenziata (per fare due esempi diametralmente opposti in ordine al rapporto peso/volume) in imballaggi o in materiali ferrosi. Ciò significa che tale coefficiente (incidendo sull’elemento della presumibile durata di sfruttamento dell’impianto) è determinante nel calcolo della tariffa soprattutto laddove essa è destinata a coprire l’ammortamento dell’investimento (come previsto nel decreto del 30 settembre 2002 n. 296).
àˆ evidente perciò che la nuova tariffa, la quale diverge da quella appositamente studiata e proposta del Dirigente tecnico, senza che risulti operato alcun tipo d’istruttoria che la giustifichi, è da reputarsi illegittima.
Al proposito si può aggiungere, per completezza, che le informazioni fornite dalla difesa del Consorzio (in ogni caso non consentite e dunque in radice inidonee a sanare il difetto di motivazione), riguardanti l’assenza di operazioni di selezione all’entrata della discarica, possono far ragionevolmente ipotizzare che sia questa la (inespressa) ragione dell’operato dell’assemblea, ma non possono in ogni caso, anche se fossero valutabili in giudizio, giustificare il quantumdella tariffa, il cui iter di calcolo non è ricostruibile tramite gli atti di causa.
Anche l’attribuzione all’ATO di una quota parte delle spese amministrative conglobate nella tariffa contrasta con il decreto del 30 settembre 2002 n. 296, che include questi costi nel compenso da riconoscere al gestore della discarica. Nè si può sostenere che tale destinazione si fondi sull’articolo 5 dello statuto del Consorzio, in quanto il medesimo chiaramente si occupa della ripartizione degli oneri tra i Comuni componenti il Consorzio stesso in ragione dei rifiuti che essi rispettivamente conferiscono in discarica.
L’applicabilità  della nuova tariffa solo a partire dal I dicembre 2010, infine, si discosta dalla disposizione impartita dal Commissario delegato per l’emergenza rifiuti con il decreto 29 dicembre 2004 n. 350, per la quale il nuovo calcolo doveva valere dall’entrata in esercizio del terzo lotto.
I contrari argomenti a questo proposito addotti dalle Amministrazioni resistenti (oltre a configurare ancora una volta un’inammissibile integrazione postuma della motivazione) non sono pertinenti. La mancata prestazione di garanzia nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla gestione dell’impianto non ha alcun rapporto diretto con il pagamento della tariffa che viene riconosciuta al gestore a fronte dell’effettivo utilizzo dell’impianto per lo smaltimento dei rifiuti. In definitiva il ragionamento dell’ATO e del Comune di Barletta conduce ad un risultato di dubbia logicità : se infatti l’impianto non è al momento autorizzato (come sostengono), allora non dovrebbe ricevere i rifiuti dei Comuni consorziati; invece i rifiuti vengono di fatto conferiti, per cui tale servizio dev’essere comunque pagato secondo le istruzioni impartite.
In conclusione il ricorso dev’essere accolto, con l’annullamento della delibera gravata.
A tale esito consegue la condanna alle spese di giudizio dell’ATO soccombente, mentre, stante la diversa posizione sostanziale e processuale del Comune di Barletta, deve ritenersi giustificata la compensazione per questa parte.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la deliberazione dell’assemblea del Consorzio ATO Rifiuti Bacino BA/1 30 novembre 2010 n. 22.
Condanna il Consorzio ATO Rifiuti Bacino BA/1 al pagamento delle spese processuali in favore della A.M.I.U. s.p.a., equitativamente liquidate in euro 4.000,00, oltre CU, CPI, IVA e rimborso forfetario. Compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF, Estensore
Savio Picone, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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