Giustizia e processo – Ricorso avverso il silenzio – Rinuncia – Prosecuzione  rito ordinario

Ai sensi dell’art. 117, comma 6 c.p.a., in caso di rinuncia alla domanda di accertamento dell’illegittimità  del silenzio ed in presenza della domanda risarcitoria, deve disporsi la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario per  l’esame di quest’ultima.

N. 00111/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01371/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2011, proposto da: 
WPD Puglia 3 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Scillitani, Giuliano Berruti e Alessia Keissidis, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Francesco Crispi 14;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Colelli, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro 31; 
Provincia di Foggia;
per l’accertamento
dell’obbligo della Regione Puglia a provvedere sull’istanza di autorizzazione unica del 30 marzo 2010, per la costruzione ed esercizio di un impianto eolico nel Comune di Lucera;
e per la condanna della Regione Puglia al risarcimento del danno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Patrizia Ciorciari (per delega di Marco Scillitani) e Tiziana Colelli;
Visto l’art. 36 cod. proc. amm.;
 
Considerato che il difensore di parte ricorrente ha dichiarato, nella camera di consiglio del 23 novembre 2011, di rinunciare alla domanda di accertamento dell’illegittimità  del silenzio;
Ritenuto di dover dare atto della rinuncia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà  atto della rinuncia alla domanda di accertamento dell’illegittimità  del silenzio e dispone la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario ai sensi dell’art. 117, sesto comma, cod. proc. amm..
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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