1. Giustizia e processo – Giurisdizione amministrativa – Impugnazione dell’indizione di  concorso bandito in luogo di  procedere all’assunzione tramite scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso precedente – Sussiste


2. Pubblico impiego – Omessa indicazione della ragioni di pubblica utilità  che giustificherebbero l’accesso ad una procedura concorsuale in luogo dell’assunzione di personale già  precedentemente  selezionato e dichiarato idoneo dalla p.A. – Conseguenze

1. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ove la ricorrente si limiti a contestare la scelta della p.A. di bandire una nuova selezione concorsuale, in luogo di attingere alla graduatoria dei soggetti già  selezionati e dichiarati idonei a seguito del precedente concorso.


2. E’ illegittima la scelta della p.A. di indire una nuova procedura concorsuale per coprire 13 posti da inquadrarsi nella categoria D1, ove non siano state evidenziate sufficienti ragioni per rinunziare all’utilità ,  in termini di risparmio dei costi, derivante dall’assunzione – previo scorrimento della graduatoria del precedente concorso – di personale già   selezionato e dichiarato idoneo con riferimento al medesimo profilo professionale. 
 
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Vedi Cons. di Stato, sez. V, ordinanza 14 aprile 2012, n. 1407, ric. n. 1716 – 2012; TAR, ric. n. 2073 – 2011; sentenza 9 novembre 2012, n. 1914 – 2012
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N. 01029/2011 REG.PROV.CAU.
N. 02073/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 2073 del 2011, proposto da:

Giovanna Monaco, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Durano, con domicilio eletto presso Loredana Papa in Bari, via Calefati, 133;

contro
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Isabella Fornelli, con domicilio eletto presso Isabella Fornelli in Bari-S.Spirito, via Firenze N.18; 

nei confronti di
Paolo Manghisi; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione del Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione della Regione Puglia, n. 742 del 22.09.2011, pubblicata sul BURP n. 151 del 29.09.2011, avente ad oggetto “annullamento e riproposizione dell’avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale n. 679 del 07.09.2011 per l’assunzione di tredici unità  di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cat. D- posizione economica D1 e di quattordici unità  di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cat. C- posizione economica C1, presso il Servizio Agricoltura e il Servizio Foreste;
– di qualsiasi altro atto presupposto connesso e/o consequenziale all’indizione della procedura selettiva, ivi compreso ove e per quanto occorra la determinazione dirigenziale n. 679 del 07.09.2011.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv.ti L. Durano e I. Fornelli;
 

il Collegio,
– considerato che nel caso di specie la ricorrente non afferma nè chiede accertarsi il proprio diritto soggettivo alla assunzione previo scorrimento della graduatoria degli idonei approvata a seguito della procedura concorsuale indetta con determina del Dirigente del servizio personale ed organizzazione n. 1065 del 27 ottobre 2009, limitandosi essa ricorrente a contestare la decisione della Regione Puglia di coprire 13 posti, da inquadrarsi nella posizioni economica D1, previa selezione concorsuale anzichè previo scorrimento della sopra menzionata graduatoria;
– ritenuto pertanto che la controversia rientri nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo;
– rilevato che i requisiti di ammissione previsti dall’art. 8 del reg. reg. n. 17/06 sono minimi e pertanto non è causa di illegittimità , in sè, la circostanza che l’Amministrazione procedente fissi requisiti culturali superiori a quelli previsti dalla norma;
– rilevato inoltre che non è dato comprendere quali siano le ragioni di pubblica utilità  che rendono inopportuno lo scorrimento della graduatoria degli idonei di cui sopra, finalizzata alla assunzione di personale da inquadrarsi in posizione economica D1 così come le 13 unità  di cui alla determina dirigenziale impugnata;
– in particolare non è dato comprendere quali specificità  caratterizzino le posizioni messe a concorso con la determina dirigenziale n. 742 del 22 settembre 2011 – che attengono allo stesso settore di attività  – rispetto alle quali risultino inadeguate le competenze dei candidati già  dichiarati idonei a seguito della procedura indetta con determina del Dirigente del servizio personale ed organizzazione n. 1065 del 27 ottobre 2009, candidati tra l’altro più qualificati per titoli ed esperienza professionale;
– ritenuto pertanto che allo stato le motivazioni addotte dalla Amministrazione regionale per giustificare l’indizione di un nuovo concorso per la copertura di 13 posti da inquadrarsi in posizione D1 appaiono inconsistenti e recessive rispetto all’utilità  che deriverebbe alla Amministrazione – in termini di risparmio dei costi afferenti la nuova procedura concorsuale – dalla assunzione di personale già  selezionato e dichiarato idoneo;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, Sezione II, accoglie la suindicata domanda cautelare e per l’effetto sospende l’atto impugnato nei limiti dell’interesse della ricorrente.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 14 giugno 2012. .
Condanna la resistente Amministrazione alla rifusione delle spese relative alla presente fase monitoria, che si liquidano in E. 1.000,00 (euro mille), oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)