Edilizia e urbanistica – Condono edilizio – Opere abusive di ampliamento e sopraelevazione – Data di ultimazione lavori – Prova – Dichiarazione contenuta nella domanda di condono – Insufficiente valenza probatoria – Allegazione di elementi oggettivi di comprova anche solo indiziari – Necessità
In tema di condono edilizio, al fine di comprovare la data di ultimazione lavori (nella specie, anno 1980) è necessario allegare oggettivi elementi di riscontro, anche soltanto indiziari, non avendo la sola dichiarazione contenuta nella domanda di condono, per giurisprudenza consolidata, alcuna valenza probatoria.
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TAR, ric. n. 2011 – 2011
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N. 01008/2011 REG.PROV.CAU.
N. 02011/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2011 del 2011, proposto da:
Chiarappa Nicoletta in qualità di procuratrice generale di Pedote Tommaso e Maria Giuseppa Laselva, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Laselva, con domicilio eletto presso Angelo Marra in Bari, via Corfu’ n.3;
contro
Comune di Polignano A Mare in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giancarmine Moggia, con domicilio eletto presso Giancarmine Moggia in Bari, via Trevisani, 170;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento Prot. n. 0016749/2011 del 21.07.2011 e notificato in data il 28.07.2011 a mezzo servizio postale racc. a. r. del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Ing. Giuseppe Stania del Comune di Polignano a Mare (BA), avente ad oggetto il condono edilizio per opere abusive di ampliamento e sopraelevazione realizzate nell’immobile sito in Polignano a Mare alla via Tritone n.ri 140-142 pratica Prot. n.3570 del 25.03.1986 R.G. 508 – e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ed in particolare dei pareri della Sopnintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari, espressi con note del 01.09.2010 Prot. N. 19475 e del 10.06.2011 Prot.n. 13413.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Polignano A Mare;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c. p. a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori l’avv. Maria Laselva, per la parte ricorrente; l’avv. Giancarmine Moggia, per il Comune resistente.;
Il Collegio, in disparte i vari profili in rito di irricevibilità ed inammissibilità del gravame eccepiti dal Comune resistente, ritenuta ad un sommario esame l’infondatezza del ricorso attesa la mancata allegazione di elementi anche soltanto indiziari idonei a comprovare la data di ultimazione dei lavori nel 1980, non avendo la sola dichiarazione contenuta nella domanda di condono, per giurisprudenza consolidata, alcuna valenza probatoria.
Ritenuta pertanto l’insussistenza del presupposto del fumus boni iuris per la concessione dell’invocata tutela cautelare, risultando l’impugnato provvedimento di parziale diniego del condono edilizio immune dalle censure dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata istanza cautelare
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi 1.500 euro.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)