1. Giustizia e Processo – Controversie relative alla determinazione delle quote latte e dei prelievi supplementari per consegne eccedenti le quote – Giurisdizione amministrativa


2. Giustizia e Processo – Supremazia del diritto comunitario – Disapplicazione della normativa interna

1. Le controversie aventi ad oggetto la determinazione delle quote latte ed i prelievi supplementari per consegne eccedenti le quote rientrano nella giurisdizione generale di legittimità  del giudice amministrativo atteso che l’art. 1, comma 551, della L. n. 311/2004, abrogato dall’art. 2 sexies del D.L. n. 63/2005 ma applicabile ratione temporis alla fattispecie, non introduce in materia una giurisdizione di tipo esclusivo del giudice ordinario (che è viceversa circoscritta alle sanzioni incidenti su diritti soggettivi).


2. La norma comunitaria prevale sulla norma interna con essa contrastante, stante il generale principio di supremazia del diritto comunitario (nella fattispecie il riferimento è all’art. 2 del D.L. n. 49/2003 convertito nella L. n. 119/2003 che contrasta con i regolamenti CEE emanati in materia di determinazione del quantitativo individuale di riferimento delle quote latte da assegnare ai singoli allevatori).
 
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Vedi Cons. di Stato, sez. III,  sentenza 20 novembre 2012 n. 5874 – 2012; ric. n.  4854 – 2012
 
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N. 01887/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01865/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1865 del 2005, proposto da: 
Coam S.c. a r.l. Coop.Allevatori della Murgia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Goffredo e F. Davide Pellegrino, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Goffredo in Bari, via Egnatia 15; 

contro
Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Ugo Carletti, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Ugo Carletti in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33; 
Agea – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; 

per l’annullamento
della intimazione di versamento del prelievo sulle quote latte.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 novembre 2011 la dott. Francesca Petrucciani e uditi l’avv. Maria Goffredo, per la parte ricorrente, e l’avv. Marco Ugo Carletti, per la Regione Puglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la cooperativa ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Regione Puglia le ha intimato il versamento del prelievo supplementare sulle quote latte, alla luce della determinazione del quantitativo individuale di riferimento (QRI) assegnatole con provvedimento precedentemente impugnato.
Sono state dedotte le seguenti articolate censure:
I. violazione del diritto comunitario (art. 2 Reg. CEE 3950/92), modalità  di calcolo del prelievo supplementare, eccesso di potere per disparità  di trattamento e sviamento dell’interesse pubblico;
II. violazione del diritto comunitario (art. 4 Reg. CEE 1788/2003), modalità  di ripartizione del prelievo supplementare, eccesso di potere per disparità  di trattamento e sviamento dell’interesse pubblico;
III. violazione del diritto comunitario in riferimento al Reg. CEE 3950, modificato dal Reg. CE 1256/99, Reg. CE n.536/93 sostituito dal Reg. CEE 1392/2001 (calcolo del prelievo supplementare su assegnazione di QRI basati su dati non reali di produzione – difetto di istruttoria), mancata disapplicazione L. 5/98, 118/99, 79/2000 e 119/2003; violazione per contrasto con i regolamenti citati, prevalenza della normativa comunitaria, violazione del principio di legalità , eccesso di potere;
IV. contrasto con i principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento;
V. finalità  del sistema delle quote latte, eccesso di potere, difetto di istruttoria;
VI. violazione degli artt. 3 e 41 Cost.;
VII. eccesso di potere per contrasto con provvedimento del giudice, per illogicità  manifesta e manifesta ingiustizia.
I ricorrenti hanno lamentato che la nota regionale impugnata contrasti apertamente con la normativa comunitaria risultante dai Regolamenti e dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia, nella parte in cui l’accertamento della produzione nazionale e quindi delle eccedenze viene effettuato sulla base dei criteri induttivi e non certi stabiliti dalla legislazione interna, da doversi disapplicare per effetto della primazia del diritto comunitario. Infatti secondo la normativa comunitaria, i QRI debbono essere determinati sulla base della quantità  di latte effettivamente prodotte, venendo altrimenti limitata la libera iniziativa economica in modo del tutto arbitrario, senza realizzare il riequilibrio del mercato voluto in sede comunitaria.
Si è costituita la Regione Puglia, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo comunque il rigetto del ricorso nel merito.
All’udienza pubblica del 24 novembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente va affermata la giurisdizione di questo Tribunale sul ricorso in esame, trattandosi di questione che il Collegio può affrontare d’ufficio.
Come già  affermato nella sentenza di questa Sezione n. 582/2011, l’art 1 c. 551 della legge n. 311/2004 secondo cui “i provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689” – abrogato dall’articolo 2 sexies del D.L. 26 aprile 2005, n. 63 ma applicabile alla fattispecie ratione temporis ex art 5 c.p.c. – attribuisce la giurisdizione al G.O. per le sole controversie riguardanti provvedimenti sanzionatori in senso proprio coinvolgenti posizioni di diritto soggettivo, non espressione di esercizio di potere autoritativo idoneo ad affievolire tale posizioni, quali i provvedimenti inerenti la determinazione delle quote latte e dei prelievi supplementari per consegne eccedenti le quote (Cassazione Sez Unite 12 dicembre 2006 n. 26434).
Ne consegue pertanto che non introducendo l’art 1 c. 551 della legge n. 311/2004 una giurisdizione di tipo esclusivo del G.O., restano devolute alla giurisdizione generale di legittimità  del G.A. le controversie aventi ad oggetto la contestazione dell’esercizio di un potere autoritativo quale quello di determinazione delle quote latte – nella fattispecie per cui è causa del quantitativo individuale di riferimento (QRI) da assegnare ai singoli allevatori – e dei prelievi supplementari per consegne eccedenti le quote, secondo il generale criterio di riparto fondato sulla natura delle posizioni sostanziali dedotte in giudizio, avente consistenza nella fattispecie per cui è causa di interesse legittimo.
Va quindi affrontata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Regione, che deve essere disattesa in quanto infondata.
Il provvedimento impugnato, infatti, è stato emesso dalla Regione Puglia, sicchè il contraddittorio non poteva che essere instaurato nei confronti della stessa quale ente emanante l’atto lesivo.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Con la sentenza 582/2011 questa Sezione ha già  affrontato, in sede di impugnazione del provvedimento di determinazione del quoziente individuale di riferimento, le questioni oggetto anche del presente ricorso, vertente sul successivo – e conseguente- provvedimento con il quale è richiesto il pagamento del prelievo supplementare.
Va quindi qui richiamato quanto già  affermato, anche in relazione al complesso quadro normativo di riferimento, con riguardo soprattutto ai profili della compensazione nazionale e della restituzione delle eccedenze del prelievo supplementare, nonchè delle finalità  del sistema delle c.d. quote-latte.
La finalità  dell’introduzione, nella Comunità  Europea, del sistema delle c.d. quote-latte è stata ben evidenziata dalla Corte di Giustizia CE, nella sentenza 25 marzo 2004 (cause riunite C-231/00, C-303/00 e C-451/00), al punto 73: “(…) il regime di prelievo supplementare mira a ristabilire l’equilibrio fra domanda e offerta sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera”. Nella medesima pronuncia, la Corte, valorizzando tale finalità  di politica economica sul mercato agricolo, ha escluso che il prelievo supplementare abbia carattere di sanzione, costituendo semmai misura di politica economica.
La vendita di latte eccedente la quota viene sottoposta al prelievo supplementare. La normativa comunitaria prevede l’assegnazione da parte dell’Unione Europea ad ogni Stato membro di un quantitativo globale garantito (QGC) che viene da ogni Stato suddiviso nel quantitativo individuale di riferimento (QRI) da assegnare, a scelta dello Stato, ai singoli allevatori o ai singoli acquirenti.
Spetta al primo acquirente procedere mensilmente alla trattenuta a carico del produttore ed al versamento del prelievo supplementare a favore di AGEA, dandone notizia alle Regioni ed alle Province autonome (cfr. art. 5, legge 119/2003). Al termine del periodo annuale di riferimento (12 mesi a decorrere dal 1° aprile di ogni anno, ai sensi dell’art. 1 del regolamento CEE 3950/1992), AGEA dapprima contabilizza (cfr. art. 9 legge 119/2003) le consegne di latte ed il prelievo complessivamente versato dagli acquirenti e, per verificare l’eventuale superamento del quantitativo nazionale di produzione assegnato all’Italia, effettua la c.d. compensazione nazionale, compensando cioè gli esuberi produttivi con gli eventuali quantitativi di riferimento individuali non utilizzati dai produttori. In tal modo si realizza una diminuzione della produzione in esubero originariamente contabilizzata, che viene poi ripartita proporzionalmente tra i produttori eccedentari.
Così individuato seppur per sommi capi il quadro normativo di riferimento, possono essere esaminati i motivi di ricorso.
Alla luce di tale ricostruzione devono ritenersi fondate le censure di contrasto con il diritto comunitario della normativa interna (art 2 decreto legge 49/2003 convertito nella l.119/2003 di cui il provvedimento impugnato fa applicazione) secondo cui “A decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono determinati dalla somma della quota A e della quota B di cui all’articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, considerando le riduzioni apportate ai sensi del decreto- legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e delle assegnazioni integrative effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell’articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79”.
Infatti, come si evince dalle stesse relazioni delle varie Commissioni di inchiesta istituite dallo Stato italiano, il QRI assegnato in Italia dal 1993 è risultato del tutto inattendibile, essendo determinato sulla base di auto-certificazione degli stessi produttori (C.G.U.E. sent. 25 marzo 2004 C-480/00) con conseguente ingiustificata lesione dell’interesse dei ricorrenti, la cui attività  economica risulta così limitata senza alcuna ragione di utilità  sociale, consistente nella necessità  di riequilibrare il mercato della produzione del latte.
Ne consegue che l’Amministrazione regionale avrebbe dovuto disapplicare (Corte Cost. sent 8 giugno 1984 n.170) la citata normativa interna, e dare diretta applicazione della normativa comunitaria di cui ai citati Regolamenti, come noto fonti comunitarie dotate di efficacia diretta.
Del resto, l’inattendibilità  dei criteri stabiliti dalla legislazione interna di cui i provvedimenti impugnati hanno fatto applicazione, risulta di recente confermata dalla stessa Commissione di indagine amministrativa istituita con decreto Min. Politiche Agricole n.6088 del 25 giugno 2009, la cui relazione è stata depositata in giudizio dai ricorrenti.
Ne consegue la fondatezza delle assorbenti censure inerenti la violazione dei Regolamenti CEE emanati in materia, con conseguente illegittimità  dei QRI assegnati agli odierni ricorrenti per la campagna di latte 2005/2006 e della conseguente intimazione di pagamento qui impugnata.
Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto, e per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato.
Rimangono assorbite le ulteriori censure.
Sussistono comunque giusti motivi, data la complessità  della normativa di riferimento, per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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