1. Edilizia e urbanistica – Vincoli che consentono l’iniziativa promiscua pubblica e privata – Natura espropriativa – Non ravvisabile
2. Giustizia e Processo – Art. 116 c.p.c. –  Art. 64 d.lgs. n. 104/2010 – Incombenti istruttori disposti dal giudice a carico della p.a. – Inottemperanza – Assenza di elementi idonei a confutare tesi del ricorrente – Fondatezza gravame
3. Edilizia e urbanistica – Rito avverso il silenzio rifiuto – Vincolo decaduto – Zona bianca – Conseguenze – Obbligo gravante sulla p.a. di provvedere sull’istanza di ritipizzazione

1. Deve escludersi la natura espropriativa di quei vincoli,  che pur comportando una destinazione alla realizzazione di opere pubbliche anche di contenuto specifico (trattasi, nella specie, della destinazione a “Zona SP – attrezzature pubbliche di quartiere – Parco di Quartiere), consentano l’iniziativa privata o promiscua pubblico-privata.
2. Ai sensi dell’art. 116 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo nonchè dello stesso art. 64 comma 4 c.p.a., è fondata la pretesa del ricorrente, allorchè la p.a. intimata ometta di adempiere ad incombenti istruttori (nella specie l’organo giudicante ordinava deposito N.T.A., al fine di verificare l’eventuale concorso del privato in regime di economia di mercato alla realizzazione degli interventi de quibus) ad essa assegnati e in assenza di elementi di segno obiettivamente contrari.
3. Sussiste l’obbligo della p.a. di adottare una nuova disciplina urbanistica di un’area a seguito della decadenza automatica dei vincoli preordinati all’esproprio gravanti sulla stessa, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il silenzio rifiuto serbato dall’amministrazione sull’istanza di riqualificazione urbanistica della prefata area.
 

N. 01861/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01392/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 117 c. 2 c. p. a .;
sul ricorso numero di registro generale 1392 del 2011, proposto da: 
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Monaco, Cosimo Punzi, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Distrettuale INPS in Bari, via Putignani n. 108; 

contro
Comune di Foggia; 

per l’annullamento
del silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Foggia sull’istanza presentata dall’INPS il 22 – 27.5.2009 e perfezionata il 28.6 – 1.07.2010 con presentazione di documenti, avente ad oggetto la riqualificazione urbanistica dell’area catastalmente individuata al fg. 94 p.lla 72 del Comune di Foggia
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori l’avv. Cosimo Punzi, per l’INPS ricorrente.;
Visto l’art. 117 c. 2 c. p. a. secondo cui i ricorsi avvero il silenzio-rifiuto sono decisi con sentenza in forma semplificata
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
 

RILEVATO:
– che l’odierno ente ricorrente è proprietario di aree site nel territorio del Comune di Foggia, Viale Ofanto angolo Corso Roma, contraddistinte catastalmente al Fg. 94 p.lla 72 tipizzate quale “Zona SP – Attrezzature Pubbliche di quartiere – Nuove – Parco di Quartiere – Comparto n.27 – D’Avanzo” dal vigente PRG approvato con del. GR n.1005 del 20 luglio 2001, come risultante dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data 5 giugno 2008;
– che in data 22 maggio 2009, inoltrava istanza all’Amministrazione comunale di ritipizzazione delle aree de quo, nel presupposto della intervenuta decadenza delle previsioni urbanistiche contenute nel PRG;
– che a fronte dell’inerzia serbata dall’Amministrazione nei confronti della suddetta istanza, il ricorrente proponeva ricorso contra silentium ai sensi dell’art 117 Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n.104, invocando la violazione dell’obbligo giuridico di ritipizzazione derivante dall’intervenuta decadenza dei vincoli gravanti sulle aree, ritenuti di natura espropriativa; affermava infatti la difesa del ricorrente che in base alle NTA applicabili, la realizzazione delle opere pubbliche di cui al PRG è consentita solamente attraverso Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica;
– che con ordinanza istruttoria n.1492/2011, il Collegio ordinava al Dirigente Resp. Servizio Urbanistica del Comune di Foggia il deposito entro 30 giorni delle NTA, al fine di verificare l’eventuale concorso del privato in regime di economia di mercato alla realizzazione degli interventi de quo;
– che il Comune di Foggia non ottemperava alla suddetta ordinanza e che alla Camera di Consiglio del 24 novembre 2011 la causa veniva trattenuta per la decisione
CONSIDERATO:
– che la giurisprudenza si è consolidata nella ricostruzione del concetto di vincolo preordinato all’esproprio secondo un criterio in concreto, escludendosi la natura espropriativa dei vincoli che pur importando una destinazione alla realizzazione di opere pubbliche anche di contenuto specifico (quali ad es. parcheggio o a verde pubblico) consentano l’ iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, quindi l’attuazione degli obiettivi di interesse generale anche per iniziativa del soggetto privato in libero regime di economia di mercato (Corte Costituzionale 20 maggio 1999 n.179, T.A.R. Lombardia Brescia sez I 29 maggio 2008, n.590, T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 15 ottobre 2007, n. 1662, Consiglio di Stato sez IV, 28 febbraio 2005, n.693);
– che ai sensi dell’ art. 116 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo nonchè dello stesso art 64 c. 4 del vigente Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n.104, in caso di inottemperanza da parte dell’ Amministrazione intimata agli incombenti istruttori ad essa assegnati dal giudice e in mancanza di elementi di segno obiettivamente contrari, deve ritenersi fondata la pretesa del ricorrente (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 09 giugno 2009, n. 3524, id. sez. IV, 21 aprile 2009, n. 2423, id. sez V 11 maggio 2009, n.2687);
– che pertanto, non emergendo dagli atti di causa elementi idonei a confutare la natura espropriativa dei vincoli gravanti le aree per cui è causa, trattandosi di limitazioni dello ius aedificandi di carattere puntuale, introduttive di un regime urbanistico di stampo differenziato rispetto alla categoria di beni di appartenenza, la pretesa del ricorrente è fondata;
– che infatti l’art 9 c.3 d.p.r 8 giugno 2001 n.327 (t.u espropriazioni) contempla la decadenza automatica dei vincoli preordinati all’esproprio se nel termine quinquennale l’autorità  espropriante non inizia il procedimento espropriativo e che per giurisprudenza pacifica, la decadenza dei vincoli comporta il venir meno della disciplina urbanistica concernente le predette aree, e l’applicazione temporanea delle disciplina delle c.d. zone bianche di cui all’art 4 ultimo comma lett a) e b) l.28 gennaio 1977 n.10 oggi sostituita dalla previsione di cui all’art 9 TU edilizia approvato con D.p.r. 6 giugno 2001 n.380;
– che la giurisprudenza, in via altrettanto pacifica, ritiene che il regime temporaneo suddetto non esima il Comune dall’obbligo di provvedere a dettare una nuova disciplina urbanistica, mediante una variante specifica oppure una variante generale (ex plurimis Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 2 aprile 1984 n.7, Consiglio di Stato sez. IV 17 luglio 2002 n.3999, Cassazione sez I 6 novembre 1998 n.1158);
– che, conclusivamente, il ricorso va accolto e per l’effetto va dichiarato l’obbligo del Comune di Foggia di provvedere sull’istanza di ritipizzazione avanzata dall’odierno ricorrente, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, nominando sin d’ora, per l’ipotesi di inottemperanza, un commissario ad acta nella persona del Coordinatore Regione Puglia Settore Urbanistica o suo delegato, il quale dovrà  provvedere entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra;
– le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
– dichiara illegittimo il silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Foggia sulla istanza presentata dal ricorrente ;
– ordina al Comune di Foggia nella persona del Sindaco pro tempore di provvedere con provvedimento espresso sulla predetta istanza, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
– nomina sin d’ora, per l’ipotesi di eventuale inottemperanza, un commissario ad acta nella persona del Coordinatore Regione Puglia Settore Urbanistica o suo delegato, che dovrà  provvedere nel termine di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Foggia nella persona del Sindaco pro tempore alla refusione delle spese processuali in favore della ricorrente, quantificate in 2.000,00 euro, oltre agli accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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