Edilizia e urbanistica – Procedimento amministrativo – Annullamento P.U.G. in parte qua – Ritipizzazione  di aree – Obbligo del Comune a provvedere  – Sussiste – Mancata osservanza del termine a provvedere su istanza di parte – Silenzio inadempimento

Il Comune ha l’obbligo di ripianificare quelle aree la cui la tipizzazione avvenuta nel piano urbanistico generale sia stata annullata in sede giurisdizionale. Laddove la ritipizzazione sia stata oggetto di un’istanza di parte, il Comune deve provvedere nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell’istanza stessa. L’infruttuoso spirare del predetto termine oltre a determinare a carico del Comune il silenzio inadempimento, vìola i principi di buon andamento, correttezza e buona fede ( art. 97 Cost.), nonchè il principio generale di necessaria disciplina dell’intero territorio comunale per mezzo  dello strumento di pianificazione urbanistica generale, principio  codificato sia dalla legge nazionale (art. 7 l. n. 1150 del 1942) sia da quella regionale ( art. 9 l.r. n. 20 del 27 luglio 2001).

N. 01852/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01687/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 31, 117 e 74 c.p.a. sul ricorso numero di registro generale 1687 del 2011, proposto da: 
Innino Costruzioni s.a.s. di Innino Vincenzo & C. e Cofren s.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall’avv. Antonio L. Deramo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via F. S. Abbrescia, n. 83/B; 

contro
Comune di Trani – non costituito; 

per la declaratoria di illegittimità 
“del silenzio inadempimento serbato dal Comune resistente sull’istanza prodotta dalle società  ricorrenti, volta alla ritipizzazione delle aree di loro proprietà  così come di seguito indicate,
nonchè
per l’accertamento in capo al Comune dell’obbligo di provvedere alla ritipizzazione delle predette aree e per l’ordine da impartirsi allo stesso Ente di adottare tutti i provvedimenti conseguenti.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 la dott. ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Antonio L. Deramo;
 

CONSIDERATO che le Società  Innino Costruzioni s.a.s. di Innino Vincenzo & C. e Cofren s.r.l. espongono in fatto:
– di essere proprietarie dei suoli in agro di Trani rispettivamente distinti in catasto al foglio 35, particelle 225, 407, 408, 410, 547 e al medesimo foglio 35, particelle 107, 108;
– che il P.R.G. del Comune di Trani del 1971 aveva previsto per le suddette aree la destinazione a “zone da definirsi con i P.P.”;
– che il P.U.G., entrato in vigore nel 2009, aveva invece previsto per le medesime aree la destinazione a “Zona residenziale speciale, comparti bassa densità ” (Bs.bd), con inclusione delle stesse in un unico comparto (CP/17);
– che esse società  ricorrenti avevano impugnato lo strumento urbanistico da ultimo citato e che questo Tribunale, con sentenza n. 4276 del 22 dicembre 2010, aveva accolto il ricorso da esse proposto per quanto di ragione e per l’effetto annullato la deliberazione del Consiglio Comunale di Trani n. 8 del 31 marzo 2009 avente ad oggetto “Approvazione P.U.G.”, limitatamente alle previsioni riguardanti i loro fondi;
– che, essendo le aree di loro proprietà  rimaste prive di destinazione urbanistica a seguito della suddetta sentenza, esse ricorrenti, con istanze congiunte acquisite al protocollo comunale il 9 e 15 febbraio 2011, avevano chiesto al Comune intimato la ritipizzazione urbanistica delle aree stesse, tenendo conto altresì dell’avvenuto accoglimento dell’osservazione presentata, relativa all’i.f.t., da parte del Consiglio Comunale;
CONSIDERATO:
– che essendo trascorsi sette mesi dalle richieste di ritipizzazione urbanistica presentate dalle ricorrenti, acquisite al protocollo comunale il 9 e 15 febbraio 2011, senza che il Comune di Trani avesse adottato alcun provvedimento (positivo o negativo), le società  Innino Costruzioni s.a.s. di Innino Vincenzo & C. e Cofren s.r.l., hanno adito questo Tribunale con il presente ricorso, ritualmente notificato il 15 settembre 2011 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 30 settembre 2011, per la declaratoria dell’illegittimità  del silenzio inadempimento serbato dal citato Comune sulle istanze prodotte, per l’accertamento in capo al Comune stesso dell’obbligo di provvedere alla ritipizzazione delle predette aree di loro proprietà  e per l’ordine da impartirsi allo stesso Ente di adottare tutti i provvedimenti conseguenti; ha chiesto altresì la nomina di un Commissario ad acta che provveda sulla medesima istanza in caso di ulteriore inadempimento dell’ente locale;
– che a sostegno del gravame le ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure: violazione di legge (artt. 1 e 2 della legge n. 241 del 1990, art. 7 della legge n. 1150 del 1942, art. 9 della legge regionale n. 20 del 27 luglio 2001, principi generali in tema di pianificazione urbanistica, artt. 42 e 97 Cost.) e ingiustizia manifesta in quanto sia la legge nazionale che quella regionale prevederebbero che lo strumento urbanistico generale debba disciplinare l’intero territorio comunale e pertanto il Comune avrebbe l’obbligo di ritipizzare in tempi ragionevoli quelle aree per le quali la loro tipizzazione sia venuta meno a seguito di annullamento in sede giurisdizionale, non essendo ammissibile che una porzione di territorio comunale rimanga privo di disciplina urbanistica;
– che il Comune di Trani non si è costituito a resistere in giudizio;
RILEVATO che le società  Innino Costruzioni s.a.s. di Innino Vincenzo & C. e Cofren s.r.l. avevano presentato istanza di ritipizzazione urbanistica, acquisite al protocollo comunale di Trani il 9 e 15 febbraio 2011 e che a seguito di tali istanze il Comune di Trani è rimasto silente;
RITENUTO, pertanto, che la condotta silente del Comune di Trani:
– violi i commi 1 e 2 dell’art. 2, della legge n. 241 del 1990 che, come noto, dispongono che il procedimento ad iniziativa privata o d’ufficio debba concludersi con un provvedimento espresso, di accoglimento o di rigetto dell’istanza entro il termine di trenta giorni, ove non diversamente disposto, termine che deve ritenersi spirato;
– violi, inoltre, i principi di buon andamento dell’azione amministrativa, correttezza e buona fede, di cui all’art. 97 della Costituzione, ai quali deve uniformarsi la P.A. allorchè entra in un rapporto amministrativo, come tale qualificato, con il cittadino;
– violi, altresì, le disposizioni in materia di pianificazione urbanistica (già  l’art. 7 della legge n. 1150 del 1942 e l’art. 9 della legge regionale della Puglia n. 20 del 2001) che prevedono che il P.U.G. debba disciplinare l’intero territorio comunale;
RITENUTO, conseguentemente, che il ricorso è fondato e deve essere accolto nel senso e nel limite, come peraltro richiesto dalle stesse società  ricorrente, di dichiarare l’obbligo del Comune di Trani di pronunciarsi espressamente sulle istanze di ritipizzazione urbanistica, acquisite al protocollo comunale di Trani il 9 e 15 febbraio 2011, presentate dalla Innino Costruzioni s.a.s. di Innino Vincenzo & C. e Cofren s.r.l., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza;
RITENUTO che meriti altresì accoglimento la domanda formulata in ricorso volta ad ottenere la nomina di un commissario ad acta che, in caso di ulteriore inerzia del Comune di Trani, provveda in via sostitutiva;
RITENUTO quanto alle spese che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente nell’importo liquidato nel dispositivo;
RITENUTO di riservarsi sulla determinazione del compenso in favore del commissario ad acta, da porre a carico del Comune di Trani.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
1) dichiara l’obbligo del Comune di Trani di pronunciarsi espressamente sulle istanze di ritipizzazione urbanistica, acquisite al protocollo comunale di Trani il 9 e 15 febbraio 2011, presentate dalla Innino Costruzioni s.a.s. di Innino Vincenzo & C. e Cofren s.r.l., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza;
2) nomina commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Urbanistico del Comune di Monopoli affinchè, nella ipotesi di ulteriore inerzia del Comune intimato, provveda in via sostitutiva entro 60 giorni dalla scadenza del temine di cui al punto 1);
3) condanna il Comune di Trani al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), in solido, in favore della Innino Costruzioni s.a.s. di Innino Vincenzo & C. e Cofren s.r.l.;
4) si riserva sulla determinazione del compenso in favore del commissario ad acta, da porre a carico del Comune di Trani.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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