1. Giustizia e processo – Ricorso principale e ricorso incidentale paralizzante – Fondatezza ricorso
incidentale – Esclude esame ricorso principale
2. Contratti pubblici – Affidamento appalto
integrato progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori – Raggruppamento
temporaneo di impresa – Presenza di professionista abilitato da meno di cinque
anni – In qualità di mandante del costituendo raggruppamento temporaneo –
Assoggettabilità alla verifica dei requisiti economico finanziari e svolgimento
di servizi analoghi – Necessità – Conseguenza
1. Secondo l’insegnamento di
Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4, nel processo amministrativo, in
caso di accertata fondatezza del ricorso incidentale “paralizzante” non va
esaminato nel merito il ricorso principale, determinandosene la conseguente
inammissibilità .
2. La scelta discrezionale del raggruppamento di prevedere, non già la presenza del giovane professionista, come semplice parte di un rapporto professionale, bensì la sua associazione in qualità di mandante, comporta la conseguenza per cui il raggruppamento è tenuto necessariamente all’osservanza della normativa generale di gara. Pertanto, ove in forza del detto disciplinare, ciascun mandante debba possedere un fatturato globale e debba aver svolto almeno un servizio di progettazione relativo ad opera appartenente ad una determinata classe (nella specie, classe I categoria c) e superiori), alla relativa disciplina deve essere assoggettato anche il giovane professionista.
N. 01848/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00716/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 716 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da Pa.Co. Pacifico Costruzioni s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Soprano, con domicilio eletto presso l’avv. Amedeo Bottaro in Bari, via Piccini, 66;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Foggia, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele, 172;
nei confronti di
Mario Palumbo & C. s.r.l. e Geom. Ianno Michele Costruzioni, rappresentati e difesi dagli avv.ti Aldo Loiodice e Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 29;
Tekne s.r.l.;
Studio di Ingegneria Cavaliere e Associati;
Ing. Maria Pizzolorusso;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara indetta dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di “adeguamento e messa a norma impianti tecnologici P.O. San Severo. Intervento n. 19”, di cui al bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 40 del 9.4.2010, conosciuto dalla ricorrente solo in data 4.3.2011, a seguito dell’accesso agli atti di gara;
– di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, ivi inclusi tutti i verbali di gara, dal verbale del 22.11.2010 al verbale del 28.12.2010, redatti dalla Commissione giudicatrice dell’appalto nominata dalla stazione appaltante, nella parte in cui è stata disposta l’ammissione alla gara de qua dell’A.T.I. tra l’impresa Mario Palumbo & C. s.r.l. e l’impresa Geom. Ianno Michele Costruzioni, e, nella seduta di gara del 28.12.2010, è stata provvisoriamente aggiudicata la gara in favore dell’associazione temporanea tra le dette imprese;
nonchè per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente società , in via principale, in forma specifica, con l’annullamento degli atti impugnati, l’inefficacia del contratto – ove illegittimamente stipulato – ed il subentro della ricorrente seconda classificata, e, in via subordinata, per equivalente con la condanna dell’Amministrazione al pagamento dei relativi importi da determinarsi in corso di causa;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21 aprile 2011, per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, rep. n. 99 del 23.3.2011, registrato in Foggia al n. 101/1 in data 28.3.2011, dalla ditta A.T.I. capogruppo Mario Palumbo & C. s.r.l. e l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, la cui stipulazione è stata comunicata alla società ricorrente con nota prot. n. 2284/agt dell’1.4.2011;
e per il subentro della società ricorrente nel detto contratto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Foggia, di Mario Palumbo & C. s.r.l. e di Geom. Ianno Michele Costruzioni;
Visto il ricorso incidentale proposto dai controinteressati Mario Palumbo & C. s.r.l. e Geom. Ianno Michele Costruzioni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2011 per le parti i difensori avv.ti Antonpiero Russo, su delega dell’avv. Enrico Soprano, Gabriele Bavaro e Ignazio Lagrotta, anche in sostituzione dell’avv. Aldo Loiodice;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente Pa.Co. Pacifico Costruzioni s.p.a. partecipava alla gara indetta dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di “adeguamento e messa a norma impianti tecnologici P.O. San Severo. Intervento n. 19”.
Il bando di gara consentiva la partecipazione alla procedura di raggruppamenti temporanei di imprese, richiamando espressamente la previsione di cui all’art. 37 dlgs 12 aprile 2006, n. 163.
Alla gara partecipano sei ditte concorrenti tra cui l’A.T.I. verticale a costituirsi tra Mario Palumbo & C. s.r.l. (capogruppo mandataria) e la Geom. Ianno Michele Costruzioni (mandante) le quali indicavano, quale soggetto qualificato per la redazione della progettazione esecutiva, il costituendo R.T.P. formato dalla società di Ingegneria Tekne s.r.l. (capogruppo mandataria), lo studio di ingegneria Cavaliere e associati (mandante) e l’ing. Maria Pizzolorusso (mandante).
Aggiudicataria provvisoria e definitiva risultava essere l’A.T.I. Palumbo – Ianno, mentre la società Pa.Co. Costruzioni si classificava al secondo posto.
L’odierna deducente impugna con il ricorso introduttivo l’aggiudicazione definitiva in favore della A.T.I. controinteressata Palumbo – Ianno.
Con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente chiede dichiararsi l’inefficacia del contratto di appalto rep. n. 99 del 23.3.2011 che peraltro – a suo dire – è stato stipulato in violazione del cd. dovere di stand still di cui all’art. 11, comma 10 dlgs n. 163/2006.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente sussistono i presupposti di cui agli artt. 121, comma 1, lett. c) e 124 cod. proc. amm. rispettivamente per la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato e per il subentro di essa ricorrente.
Per il resto la società Pa.Co. contesta il contratto stipulato formulando censure di illegittimità derivata.
Si sono costituite l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia e l’A.T.I. controinteressata Palumbo – Ianno, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che debba preliminarmente essere esaminato, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4, il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata A.T.I. Palumbo – Ianno in quanto avente contenuto “paralizzante” della pretesa azionata in via principale.
Nel caso di specie, infatti, il ricorso incidentale è diretto a contestare la legittimazione della ricorrente principale Pa.Co. mediante la censura della sua ammissione alla procedura di gara.
Il ricorso incidentale è fondato.
Invero, come correttamente rilevato dall’A.T.I. controinteressata nel ricorso incidentale, in virtù dell’art. 7.3.1 del disciplinare di gara all’interno dei raggruppamenti temporanei di impresa deve essere prevista la presenza di un professionista giovane abilitato all’esercizio della professione da meno di cinque anni (cfr. art. 51, comma 5 d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554).
La clausola da ultimo citata del disciplinare di gara, conformemente all’art. 51, comma 5 d.p.r. n. 554/1999, fa riferimento alla semplice “presenza” del giovane professionista e non già alla associazione dello stesso all’interno del raggruppamento.
Nel caso di specie, la società ricorrente principale Pa.Co. ha partecipato alla gara indicando, quale progettista, la costituenda A.T.I. di tipo misto costituita dall’ing. Pasquale Scognamiglio (mandatario capogruppo – quota del 51%), da Icaro s.r.l. (mandante – quota del 48%) e dall’arch. Valentina D’Urzo (mandante in qualità di professionista abilitato da meno di cinque anni – quota dell’1%).
Ma la scelta discrezionale del raggruppamento di prevedere, non già la presenza del giovane professionista, come semplice parte di un rapporto professionale, bensì la sua associazione in qualità di mandante, comporta – conformemente a quanto evidenziato dall’A.T.I. ricorrente incidentale – la conseguenza per cui il raggruppamento è tenuto necessariamente all’osservanza della normativa generale di gara, ivi compreso l’art. 7.3.3 del disciplinare.
In forza di detta clausola ciascun mandante – associato (evidentemente anche il “giovane professionista”) deve possedere un fatturato globale e deve aver svolto almeno un servizio di progettazione relativo ad opera appartenente alla classe I categoria c) e superiori.
Tuttavia, la mandante arch. Valentina D’Urzo non possiede alcun fatturato globale e non ha svolto alcun servizio di progettazione delle opere menzionate.
Pertanto, la società Pa.Co. andava esclusa dalla gara per carenza dei requisiti di ordine speciale in capo ad uno dei componenti del raggruppamento di progettisti indicato dalla stessa.
Il doveroso esame prioritario, con esito positivo, del ricorso incidentale “paralizzante” determina l’inammissibilità del ricorso principale, così come statuito da Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4.
La ricorrente principale Pa.Co. nella memoria depositata in data 6 giugno 2011 rileva, tra l’altro, che anche l’A.T.I. controinteressata Palumbo – Ianno si avvale per la redazione del progetto esecutivo del costituendo R.T.P. Tekne al cui interno figura quale mandante un giovane ingegnere (Maria Pizzolorusso) con meno di cinque anni di iscrizione all’albo e quindi priva dei requisiti previsti dall’art. 7.3.3 della lex specialis di gara.
Tuttavia, detta affermazione non si è mai concretizzata in un’apposita censura formulata dalla Pa.Co. nel ricorso introduttivo ovvero nei motivi aggiunti.
Infine, nella memoria depositata in data 3 ottobre 2011 la società Pa.Co. contesta la clausola di cui al punto 7.3.3 del disciplinare di gara, sostenendo che la prescrizione de qua non favorirebbe i giovani professionisti.
Ma anche in tal caso la società Pa.Co. non ha mai impugnato la menzionata clausola del disciplinare di gara.
Il doveroso esame prioritario, con esito positivo, del ricorso incidentale “paralizzante” determina l’inammissibilità del ricorso principale integrato da motivi aggiunti, così come statuito da Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso incidentale e la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, integrato da motivi aggiunti.
Essendo stata riscontrata la legittimità dei provvedimenti gravati, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria azionata dalla ricorrente principale Pa.Co., nè la domanda volta alla declaratoria di inefficacia del contratto stipulato dalla amministrazione con l’A.T.I. controinteressata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:
1) accoglie il ricorso incidentale;
2) dichiara inammissibile il ricorso principale, integrato da motivi aggiunti;
Condanna la ricorrente Pa.Co. Pacifico Costruzioni s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, liquidate in complessivi € 15.000,00, oltre accessori come per legge.
Condanna la ricorrente Pa.Co. Pacifico Costruzioni s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio in favore di Mario Palumbo & C. s.r.l. e di Geom. Ianno Michele Costruzioni, liquidate in complessivi € 15.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)