1. Giustizia e processo – Ricorso principale e ricorso incidentale paralizzante – Esame prioritario del ricorso principale in caso di manifesta infondatezza dello stesso – Ammissibilità
2. Offerta economica – Natura – Produzione di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore – Necessità – Funzione
3. Offerta economica – Mancata produzione della copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore – Esclusione – legittimità – Irrilevanza della copia prodotta nella busta contenente la documentazione amministrativa
1. In caso di manifesta infondatezza del ricorso principale, è possibile procedere all’esame prioritario dello stesso pur a fronte della proposizione di ricorso incidentale avente contenuto “paralizzante” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4).
2. L’offerta economica è la più importante tra le dichiarazioni negoziali di volontà che intervengono nel corso della procedura concorsuale; deve ritenersi, pertanto, indefettibile la produzione della copia fotostatica del documento d’identità , assolvendo detta allegazione all’essenziale funzione di ricondurre incontrovertibilmente al suo autore l’autenticità dell’apposta sottoscrizione.
3. E’ legittima l’esclusione della concorrente che abbia omesso di allegare alla propria offerta economica una copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, a nulla rilevando che detta copia era stata prodotta all’interno della busta contenente la documentazione amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-quater, 13 ottobre 2011, n. 7931).
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Vedi Cons. di Stato, sez. III, sentenza 26 giugno 2012, n. 3769 – 2012, ric. n. 737 – 2012
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N. 01847/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00119/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 119 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Ercoappalti s.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda A.T.I., CIL di Lembo Salvatore, ing. Domenico Cannone, ing. Umberto Cucci, ing. Alberto de Girolamo e ing. Alessandro Maggio, rappresentati e difesi dall’avv. Vincenzo Antonucci, con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Basso in Bari, corso Mazzini, 134/B;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Foggia, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele, 172;
nei confronti di
Società Palumbo Mario e C. s.r.l. e Geom. Ianno Michele Costruzioni, rappresentati e difesi dagli avv.ti Aldo Loiodice e Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 29;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento dell’ASL di Foggia del 28.12.2010 prot. n. 7688/agt, a firma del responsabile del procedimento arch. Salvatore Carbonara, di esclusione dei ricorrenti dalla gara indetta dall’ASL di Foggia di appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti tecnologici del P.O. di San Severo;
– del verbale di gara del 28.12.2010, con il quale la commissione di gara escludeva i ricorrenti dalla gara summenzionata ed aggiudicava provvisoriamente l’appalto richiamato all’ATI composta da Palumbo Mario e C. s.r.l e impresa Geom. Ianno Michele Costruzioni;
– del bando di gara e del disciplinare di gara punto 4.5 “C – Offerta economica” nella parte in cui prescrive, a pena di esclusione, la sottoscrizione non autentica, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità , del firmatario dell’offerta economica;
– dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto summenzionato e del relativo contratto e di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e sequenziali;
nonchè per il risarcimento, in forma specifica mediante riammissione alla gara e mediante il riconoscimento del diritto di conseguire l’aggiudicazione ed il contratto, previa declaratoria di inefficacia del contratto da stipulare tra l’amministrazione resistente e la società aggiudicataria, ovvero, in subordine, per equivalente, dei danni derivanti dall’illegittimità dei provvedimenti impugnati;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 17 febbraio 2011, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– degli atti gravati con il ricorso introduttivo;
– della determinazione dirigenziale n. 649 dell’1.2.2011 dell’ASL di Foggia, di aggiudicazione definitiva, in favore dell’ATI Mario Palumbo & C. s.r.l. – Geom. Michele Ianno Costruzioni – Tekne s.r.l. – ing. Giuseppe Cavalieri, dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti tecnologici del P.O. di San Severo;
nonchè per il risarcimento, in forma specifica mediante riammissione alla gara e mediante il riconoscimento del diritto di conseguire l’aggiudicazione ed il contratto, previa declaratoria di inefficacia del contratto da stipulare tra l’amministrazione resistente e la società aggiudicataria, ovvero, in subordine, per equivalente, dei danni derivanti dall’illegittimità dei provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Foggia, di Palumbo Mario e C. s.r.l. e dell’impresa Geom. Ianno Michele Costruzioni;
Visti il ricorso incidentale e i motivi aggiunti al ricorso incidentale proposti dai controinteressati Palumbo Mario e C. s.r.l. e Geom. Ianno Michele Costruzioni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2011 per le parti i difensori avv.ti Vincenzo Antonucci, Gabriele Bavaro e Ignazio Lagrotta, anche in sostituzione dell’avv. Aldo Loiodice;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Gli odierni ricorrenti società Ercoappalti s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda ATI, CIL di Lembo Salvatore, ing. Domenico Cannone, ing. Umberto Cucci, ing. Alberto de Girolamo e ing. Alessandro Maggio partecipavano alla gara indetta dall’ASL di Foggia per un appalto integrato volto alla progettazione esecutiva ed all’esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti tecnologici del P.O. di San Severo.
L’ATI Ercoappalti non allegava all’offerta economica copia fotostatica del documento di identità del firmatario dell’offerta stessa e veniva conseguentemente esclusa dalla stazione appaltante per violazione del punto 4.5 “C – Offerta economica” del disciplinare di gara in forza del quale la sottoscrizione dell’offerta economica non autenticata deve essere, a pena di esclusione, corredata da detta copia fotostatica.
La gara veniva aggiudicata, in via dapprima provvisoria e poi definitiva, in favore dell’ATI controinteressata Palumbo – Ianno.
I ricorrenti impugnano in questa sede la propria esclusione dalla gara (verbale del 28.12.2010 e provvedimento dell’ASL di Foggia del 28.12.2010 prot. 7688/agt).
Contestano, altresì, il bando di gara ed il punto 4.5 “C – Offerta economica” del disciplinare di gara nella parte in cui prescrive a pena di esclusione la necessaria allegazione della copia fotostatica del documento di identità del firmatario dell’offerta economica.
Impugnano l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’ATI Palumbo – Ianno e formulano istanza di risarcimento danni, chiedendo che venga accertato il proprio diritto di conseguire l’aggiudicazione ed il contratto, previa declaratoria di inefficacia del contratto da stipulare dall’amministrazione con l’ATI aggiudicataria.
Con successivi motivi aggiunti censurano l’aggiudicazione definitiva.
Evidenziano i ricorrenti quanto segue: sia l’istanza di ammissione per le imprese (ex punto 4.3.1 del disciplinare di gara) sia l’istanza di ammissione per i progettisti (ex punto 4.3.2 del disciplinare di gara) venivano sottoscritte da tutti i partecipanti all’ATI Ercoappalti con relativa allegazione di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità conformemente a quanto previsto dal punto 4.3 (“Busta A – documentazione amministrativa”) del disciplinare di gara; la Commissione di gara con il gravato verbale del 28.12.2010 provvedeva ad escludere l’ATI Ercoappalti in quanto la sua offerta economica risultava non conforme alle prescrizioni del disciplinare di gara ed in particolare al punto 4.5 per omessa allegazione di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; in mancanza di esclusione l’offerta economicamente più vantaggiosa sarebbe stata quella formulata dall’ATI Ercoappalti.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente l’obbligo di allegazione della copia del documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 riguarda unicamente le istanze e le dichiarazioni sostitutive di un atto di notorietà , non già le dichiarazioni di volontà di natura negoziale quale è l’offerta economica
Infine, rileva parte ricorrente di aver prodotto in ossequio al disposto dell’art. 4.2 del disciplinare di gara un unico piego sigillato contenente al suo interno le tre buste A, B e C; che la busta “A – documentazione amministrativa” conteneva a sua volta la copia fotostatica del documento d’identità dei sottoscrittori; che conseguentemente risultano con certezza attribuibili ai partecipanti della stessa ATI le dichiarazioni e gli altri atti acclusi nell’unico plico, compresa l’offerta economica; che la pretesa, da parte della stazione appaltante, dell’allegazione della copia fotostatica del documento di identità anche per l’offerta economica costituisce un’inutile aggravamento del procedimento amministrativo in violazione dell’art. 1, comma 2 legge 7 agosto 1990, n. 241.
Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti contestano l’aggiudicazione definitiva (determinazione dirigenziale n. 649 del’1.2.2011) in favore dell’ATI controinteressata Palumbo – Ianno, deducendo censure di illegittimità derivata.
L’ATI Ercoappalti pone in risalto, inoltre, quanto segue: ai sensi del punto 4.5 del disciplinare di gara nel caso di associazione temporanea d’imprese da costituirsi l’offerta economica deve essere resa dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi; sempre ai sensi del punto 4.5 l’offerta economica, per quanto attiene ai progettisti, deve essere resa dal solo progettista incaricato alla progettazione o associato (in caso di raggruppamento temporaneo l’offerta deve essere sottoscritta solo dal soggetto mandatario); l’offerta economica dell’ATI Ercoappalti è stata sottoscritta dalle imprese Ercoappalti e CIL e dal progettista capogruppo ing. Domenico Cannone; come risulta dalla dichiarazione dell’11.11.2010 allegata alla busta A, i progettisti della gara hanno dichiarato di riunirsi in associazione temporanea dando mandato collettivo speciale all’ing. Domenico Cannone quale mandatario incaricato di sottoscrivere gli elaborati progettuali.
Conclude l’ATI ricorrente sostenendo che la propria offerta economica è stata resa dai legali rappresentanti del raggruppamento di imprese (Ercoappalti e CIL) e dal progettista incaricato del raggruppamento di professionisti (ing. Domenico Cannone); che deve ritenersi legittimo l’inserimento di una singola copia fotostatica del documento d’identità nella busta contenente la documentazione di gara nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive richieste siano più d’una e formalmente distinte, essendo la produzione di una sola copia sufficiente alla identificazione del rappresentante che ha reso le dichiarazioni sostitutive.
Si sono costituiti l’Azienda Sanitaria Locale di Foggia, la società Palumbo Mario e C. s.r.l. e l’impresa Geom. Ianno Michele Costruzioni, resistendo al gravame.
L’A.T.I. controinteressata Palumbo – Ianno propone, altresì, ricorso incidentale e successivi motivi aggiunti con cui pone in evidenza la necessità della esclusione dell’ATI ricorrente principale.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, sia manifestamente infondato.
Data la manifesta infondatezza del ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, è possibile procedere all’esame prioritario dello stesso, pur a fronte della proposizione del ricorso incidentale e di ulteriori motivi aggiunti allo stesso ricorso incidentale aventi contenuto “paralizzante” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4).
Va rimarcato che la contestata previsione del disciplinare di gara (punto 4.5), diversamente da quanto sostenuto dall’ATI ricorrente principale, appare assolutamente ragionevole e legittima, costituendo l’offerta economica la più importante tra le dichiarazioni negoziali di volontà che intervengono nel corso della procedura concorsuale per la quale deve ritenersi indefettibile la produzione della copia fotostatica del documento d’identità , assolvendo detta allegazione all’essenziale funzione di ricondurre incontrovertibilmente al suo autore l’autenticità dell’apposta sottoscrizione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 478; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 11 maggio 2011, n. 693; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 13 ottobre 2011, n. 7931).
Peraltro, l’ATI Ercoappalti ha utilizzato il modello relativo all’offerta economica (C) predisposto dalla stazione appaltante in calce al quale era espressamente richiamata la necessità di corredare l’offerta stessa da una copia fotostatica del documento di identità conformemente alla prescrizione di cui all’art. 4.5 del disciplinare di gara, prescrizione cui la ricorrente principale ha chiaramente contravvenuto.
Avendo l’ATI Ercoappalti omesso di allegare alla propria offerta economica una copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, legittimamente è stata esclusa dalla gara, a nulla rilevando che detta copia era stata prodotta all’interno della busta contenente la documentazione amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IIIquater, 13 ottobre 2011, n. 7931).
Quanto argomentato con riferimento alla legittimità e doverosità dell’esclusione dell’ATI Ercoappalti in applicazione dell’art. 4.5 del disciplinare di gara per omessa produzione della copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore dell’offerta economica rende superfluo l’esame delle altre censure contenute nel ricorso per motivi aggiunti.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, e la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’ATI controinteressata.
Essendo stata riscontrata la legittimità degli atti gravati, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria azionata dai ricorrenti principali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:
1) respinge il ricorso principale, integrato da motivi aggiunti;
2) dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti.
Condanna i ricorrenti principali in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Azienda Sanitaria Locale di Foggia, liquidate in complessivi € 15.000,00, oltre accessori come per legge.
Condanna i ricorrenti principali in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio in favore della società Palumbo Mario e C. s.r.l. e dell’impresa Geom. Ianno Michele Costruzioni, liquidate in complessivi € 15.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)