Pubblica sicurezza – Istanza ex art. 20 l. n. 44/1999 – Vittime usura – Concessione
sospensione cartelle esattoriali – Diniego – Riesame

Deve essere
riesaminata la domanda, avanzata da colui che si affermi di essere vittima del reato
di usura, diretta ad ottenere il beneficio di cui all’art. 20 l. n. 44/1999, vale
a dire la sospensione delle cartelle esattoriali, allorchè non sia definitivamente
escluso che l’istante sia persona offesa della cennata fattispecie criminosa.
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TAR, ric. n. 1957 – 2011
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N. 00977/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01957/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1957 del 2011, proposto da Martino Ayroldi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Tangari e Maurizio Altomare, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Piccinni, 150;

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari e Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; Ministero della Giustizia; 

nei confronti di
Equitalia S.p.A., Equitalia Etr S.p.A.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota prot. n. 18441/2010/27/Area I Ter – O.P. del 12.7.2011, pervenuta in data 22.7.2011, con cui il Dirigente dell’Area I Ter – Ordine e Sicurezza Pubblica della Prefettura di Bari ha respinto l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il beneficio, previsto per le vittime dell’usura dall’art. 20, l. n. 44/1999, consistente nella concessione della sospensione delle cartelle esattoriali notificategli.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dello U.T.G. – Prefettura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Carlo Tangari, Maurizio Altomare e Lucrezia Principio;
 

Considerato che l’atto impugnato fonda il diniego del beneficio sulla sentenza del Tribunale di Trani n. 373/2010, che invero in sè non sembra aver definitivamente escluso il reato di usura in danno dell’istante;
considerato che le censure al proposito avanzate dal ricorrente appaiono prima facie attendibili;
considerato che pertanto si rinvengono i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
considerate le particolarità  della fattispecie e ritenuto perciò di poter compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima) accoglie la suindicata istanza, ai fini del riesame della domanda inoltrata dal sig. Ayroldi, ex art. 20 della legge n. 44/1999.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Savio Picone, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)