Ambiente ed ecologia – Energia elettrica – Autorizzazione di
impianti eolici fino ad 1 MW mediante DIA – Inconfigurabilità 

A seguito della sentenza
della Corte Costituzionale n. 366/2010, che ha dichiarato l’incostituzionalità 
dell’art. 27 L.R. Puglia n. 1/2008 e dell’art. 3 L.R. Puglia n. 31/2008, anche per
gli impianti eolici con capacità  di generazione ridotta, non può essere
osservata alcuna disciplina semplificata (DIA), diversa da quella generale
stabilita dalla legislazione statale (Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs.
387/2003), non rientrando l’impianto proposto neppure nell’ambito applicativo
della sanatoria prevista dall’art. 1-quater del D.L. n. 105/2010, aggiunto
dalla legge di conversione n. 129/2010.
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TAR, ric. n. 1878 – 2011
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N. 00970/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01878/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1878 del 2011, proposto da Arge S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Luca Vergine, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Emanuele Petronella in Bari, via Principe Amedeo n. 165;

contro
Comune di Pietramontecorvino, rappresentato e difeso dall’avv. Rosaria Gadaleta, con domicilio eletto presso l’avv. Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola n. 166/5; 
Regione Puglia; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento n. 4315 del giorno 8.9.2011 del Comune di Pietramontecorvino con il quale è stato annullato parzialmente il provvedimento n. 4089 del 23.8.2011;
– del provvedimento n. 4089 del 23.8.2011 del Comune di Pietramontecorvino e della relazione istruttoria del 18.8.2008, allegata, con i quali è stata disposta l’inefficienza della DIA n. 4448 del I.9.2008;
– della nota del 23.8.2011, n. 4097 del Comune di Pietramontecorvino inviata alla Regione Puglia, di comunicazione dei provvedimenti d’inefficacia delle DIA della ricorrente e di altre società ;
– della nota del 16.9.2011, n. 4515 del Comune di Pietramontecorvino di sospensione dell’istruttoria per il rilascio del nulla osta alle linee elettriche, ai sensi della L.R. n. 25/2008 e del R.D. n. 1175/1933;
– della nota del 13.9.2011, n. 10828 della Regione Puglia con la quale è rinviato all’Ente comunale l’esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori;
– della deliberazione di Consiglio comunale del 4.7.2011, n. 26, avente ad oggetto “L.R. n. 1/2008 e L.R. n. 31/2008, impianti di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili tramite DIA, adempimenti – Presa atto Parere pro – veritate. Determinazioni”;
– della circolare del I.8.2008, n. 38/8763 della Regione Puglia, avente ad oggetto “L’art. 27 della Legge Regionale n. 1 del 19.02.2008, “Disciplina DIA per impianti di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza elettrica nominale fino a 1 Mw da realizzare nella Regione Puglia”;
– e di ogni atto presupposto connesso e consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pietramontecorvino;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori avv.ti Luca Vergine e Rosaria Gadaleta;
 

Considerato che non si rinvengono i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, in quanto
– sussistono dubbi sulla legittimazione del soggetto denunciante e quindi sul perfezionarsi della d.i.a. (comunque riguardante un intervento che sembra correlarsi con altri progettati su terreni limitrofi);
– l’art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008 e l’art. 3 della legge regionale n. 31 del 2008 (che ammettevano la d.i.a. per gli impianti eolici con capacità  di generazione fino ad 1 MW) sono state dichiarate illegittime con le sentenze della Corte costituzionale n. 366 e n. 119 del 2010;
– l’impianto in concreto proposto non sembra peraltro rientrare nell’ambito applicativo della sanatoria prevista dall’art. 1-quater del d.l. n. 105 del 2010, aggiunto dalla legge di conversione n. 129 del 2010;
visto l’articolo 57 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e considerate le novità  normative e giurisprudenziali intervenute nella materia;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima) respinge la suindicata domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Savio Picone, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)