Procedimento amministrativo – Finanziamenti regionali per formazione post lauream – Bando “Ritorno al Futuro 2011” della Regione Puglia – Domanda per master di categoria “C” (master cc.dd. “non accreditati”) – Mancata allegazione documentale – Provvedimento di esclusione dalla graduatoria definitiva – Istanza cautelare di sospensione – Va respinta – Fattispecie
 

Non sussistono i presupposti per la sospensione dell’efficacia del provvedimento di esclusione da una graduatoria definitiva di ammessi al finanziamento dei master per la formazione post lauream (bando “Ritorno al Futuro 2011” della Regine Puglia) qualora il ricorrente, avendo prescelto un master della categoria “C” di cui al bando di gara (cc.dd. master “non accreditati”), abbia poi omesso di allegare, come richiesto dalla lex specialis, i documenti attestanti l’esperienza decennale in attività  di formazione dell’ente erogatore (nel caso di specie, il ricorrente, avendo prescelto un master “non accreditato” di cui alla lettera “C” del bando di gara anzichè un master “accreditato ASFOR” di cui alla lettera “B”, è stato escluso dalla graduatoria per mancata allegazione dei documenti richiesti, pur essendo l’ente erogatore del master prescelto associato ASFOR).
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TAR; ric. n. 1897 – 2011
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N. 00963/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01897/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1897 del 2011, proposto da:

Francesca Bray, rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Matranga, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;

contro
Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Marina Altamura, con domicilio eletto con l’avv. Marina Altamura in Bari, presso l’Avvocatura della Regione in Lungomare Nazario Sauro 31/33; 

nei confronti di
Simona Laneve; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dei provvedimenti di esclusione della ricorrente dalla graduatoria definitiva degli ammessi al finanziamento dei master di formazione post lauream, di cui alla selezione indetta dalla Regione Puglia con Avviso pubblico n. 3/2011 ” Ritorno al Futuro -, approvato con D.D. n. 1197 del 14/06/2011, pubblicata sul BURP n. 94 del 16/06/2011 e rettificata con D.D. n. 1369 del 04/07/2011, pubblicata sul BURP n. 107 del 07/07/2011; nonchè di ogni altro atto connesso, consequenziale, collegato e/o presupposto e, ove occorra, della nota con cui il servizio Assistenza ” Ritorno al Futuro 2011 -, ha comunicato alla dott.ssa Bray di aver “scelto un master di categoria C e non B. Infatti, il Sole 24 ore è associato ASFOR, ma non possiede al momento master accreditati. Pertanto, avrebbe dovuto obbligatoriamente compilare l’allegato A e Al”; nonchè, ancora, sempre ove occorra, dell’Avviso pubblico n. 3/2011, nella parte in cui per i master erogati da enti accreditati dalla Regione nonchè associati Asfor richiede comunque la produzione degli allegati A e AI.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 la dott. Francesca Petrucciani e uditi l’avv. Francesco Meo, su delega dell’avv. Alfredo Matranga, per la parte ricorrente; l’avv. Tiziana Colelli, su delega dell’avv. Marina Altamura, per la Regione Puglia, presente solo nel corso della trattazione delle questioni preliminari;
 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase cautelare, non paiono sussistere i requisiti per la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, in quanto, in primo luogo, l’avviso indicava chiaramente la ricomprensione nella lettera B) del paragrafo C dei soli master “accreditati” ASFOR, mentre nel caso di specie, pur essendo l’ente erogatore del master associato ASFOR, il master in questione non è accreditato, con conseguente ricomprensione dello stesso nella lettera C), che prescriveva invece l’allegazione di documentazione attestante l’esperienza decennale in attività  di formazione;
considerato, inoltre, che, sotto il profilo della documentazione allegata, il paragrafo G dell’avviso disponeva che non sarebbero state ritenute ammissibili le domande prive della documentazione obbligatoria richiesta;
ritenuto che ricorrano, in ragione della natura della causa, giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Respinge l’istanza cautelare;
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)