1. Sanità  e farmacie – Strutture sanitarie – Accreditamento istituzionale – Art. 12, comma 2, della L.R. n. 4/2010 – Modifica implicita art. 36, comma 4, L.R. n. 10/2007 e artt. 21, comma 4 e 24, comma 11, L.R. 8/2004 – Possesso requisiti strutturali e tecnologici ex Reg. Reg. n. 3/2005 al 31.12.2010 – Necessità 


2. Sanità  e farmacie – Strutture sanitarie – Accreditamento istituzionale – Mancanza requisiti strutturali e tecnologici ex Reg. Reg. n. 3/2005 al 31.12.2010 – Revoca accreditamento “condizionato” ex art. 27, comma 2, L.R. 8/2004 – Legittimità 

1. La norma dell’art.12,  comma 2,  della L.R. n. 4/2010 dev’essere letta nel senso che le strutture interessate ad entrare nella fase di accreditamento istituzionale, dovevano risultare in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui al Reg. Reg. n. 3/05 entro  la data del 31 dicembre 2010; in tal caso , la previsione dell’art. 12, comma 2, L.R. n. 4/10 ha implicitamente modificato non solo quella dell’art. 36, comma 4, della L.R. n. 10/07, ma anche gli art. 21, comma 4, e 24, comma 11, della L.R. 8/04, a mente dei quali l’adeguamento al Reg. Reg. n. 3/05 poteva essere fatto oggetto di un piano di adeguamento da realizzare – ove approvato – nei successivi quattro anni.


2. La mancanza dei requisiti strutturali e tecnologici di cui al Reg. Reg. n. 3/05 alla data del 31 dicembre 2010, integrando un difetto dei requisiti fissati dalla norma dell’art. 21 L.R. 8/04, impone la revoca dell’accreditamento “condizionato” ai sensi dell’art. 27, comma 2, L.R. 8/04, a mente del quale “”L’accreditamento è revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all’art. 21”.
 
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Vedi Cons. di Stato, sez. III , sentenza 14 febbraio 2014, n. 719 – 2014; ordinanza 27 gennaio 2012, n. 385, ric. n. 236 – 2012


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N. 01835/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01730/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1730 del 2011, proposto da: 
Centro Bio Medico di Analisi Cliniche, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Calvani, con domicilio eletto presso Gaetano Scattarelli in Bari, piazza L. di Savoia 37; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Adriana Shiroka, con domicilio eletto presso Adriana Shiroka in Bari, lungomare Nazario Sauro 33;

per l’annullamento
– della determinazione dirigenziale n. 208 del 3.8.2011 avente ad oggetto “Laboratorio di Analisi Cliniche Dott. Tiberio Pansini – Molfetta (Ba) – Conclusioni del procedimento di revoca ai sensi dell’art. 27 l.r. n. 8 del 2004 e s.m.i., dell’accreditamento istituzionale con il S.S.R. ex art. 12, comma 3, della l. regionale n. 4 del 2010”, con cui si è disposta la revoca dell’accreditamento istituzionale con il S.S.R. a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto provvedimento sul B.U.R. Puglia;
– ove occorra della relazione istruttoria e della proposta di revoca del detto accreditamento formulata dall’A.P. (LEA Accreditamenti A.C.S.S.) e confermata dal Dirigente dell’Ufficio 1 f.v.;
– di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi ancorchè non conosciuti dal ricorrente;
e per l’accertamento:
del diritto del ricorrente Laboratorio all’accreditamento istituzionale per l’erogazione delle prestazioni sanitarie per la branca di patologia clinica;
nonchè per la condanna:
della p.A. intimata al risarcimento dei danni provocati dagli atti impugnati;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. N. Calvani e avv. S. O. Di Lecce, su delega dell’avv. A. Shiroka;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe indicato il ricorrente dott. Pansini, nella sua qualità  di titolare del Centro Bio Medico di Analisi Cliniche corrente in Molfetta, Vico Sasso n. 10, premettendo di svolgere la propria attività  da molti anni, prima in regime di convenzionamento e poi di accreditamento istituzionale, impugna il provvedimento in epigrafe indicato, il quale ha disposto la revoca dell’accreditamento.
Riferisce il ricorrente che a seguito di accertamento effettuato nei locali sede della attività , in data 14 gennaio 2011, il Dipartimento prevenzione della ASL BA riscontrava alcune violazioni al regolamento regionale n. 3/2005 ( segnatamente: mancanza di un vano dedicato specificamente alle attività  amministrative ed archivio nonchè di uno spogliatoio per il personale; il servizio igienico comunicava direttamente con la sala d’attesa; i locali non risultavano accessibili da parte dei disabili) e che pertanto la Regione notificava ad esso ricorrente, con nota 1 giugno 2011, l’avvio del procedimento di revoca dell’accreditamento.
Di seguito a ciò il ricorrente procedeva ad effettuare i lavori necessari per rendere la struttura conforme alle prescrizioni del regolamento regionale 3/2005, ciò che il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA constatava nel corso di un accesso il 29 luglio 2011.
Nonostante ciò la Regione, con il provvedimento in epigrafe indicato, disponeva la revoca dell’accreditamento, che il ricorrente impugna deducendone la illegittimità  per violazione degli artt. 21 e 27 della L.R. 8/04 e dell’art. 3 L. 241/90, nonchè per carenza di istruttoria, difetto di presupposti, illogicità , ingiustizia manifesta: in particolare secondo il ricorrente la Regione, anzichè comminare l’immediata revoca dell’accreditamento, avrebbe dovuto fissare al ricorrente un termine per adeguarsi alle prescrizioni di cui al regolamento regionale n. 3/05, previa eventuale sospensione della attività .
La Regione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, che è stato trattenuto a decisione alla camera di consiglio del 26 ottobre 2011.
Sostiene la Regione, in buona sostanza, che la revoca dell’accreditamento andava disposta in quanto il ricorrente alla data del 31 dicembre 2010 non era in possesso di tutti i requisiti strutturali e tecnologici previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005. La mancanza di taluni di tali requisiti è stata infatti accertata dal Dipartimento di Prevenzione della ASL il 14 gennaio 2011, e nel contesto disegnato dall’art. 12 della L.R. 4/2010 le opere realizzate in epoca successiva dal ricorrente, funzionali ad adeguare la struttura al citato Regolamento Regionale, non soltanto dimostrano l’insussistenza dei requisiti al 31 dicembre 2010 ma fanno altresì emergere la falsità  della autocertificazione che il ricorrente ha prodotto unitamente alla istanza domanda di accreditamento istituzionale depositata il 25 ottobre 2010.
Secondo la difesa regionale – sembra di capire – il difetto di tutti i requisiti alla data del 31 dicembre 2010, incidendo sulla attendibilità  della autocertificazione, inficerebbe validità  della stessa domanda di accreditamento istituzionale ed in ogni caso imporrebbe la revoca dell’accreditamento in ossequio all’art. 27 comma 6 L.R. 8/04, richiamato espressamente dall’art. 12 della L.R. 4/2010.
Orbene, ai fini del decidere è opportuno rammentare che l’art. 6 comma 6 della L. 724/94 ha stabilito, per le strutture esistenti alla data della entrata in vigore della L. 724/94 eroganti prestazioni sanitarie in base a convenzioni, l’automatico passaggio dal regime di convenzionamento ad un regime di accreditamento “transitorio”, e ciò in concomitanza con l’entrata in funzione del sistema di pagamento a tariffe.
Detto regime di accreditamento “transitorio” è stato in origine affermato dalla norma citata limitatamente alle strutture che avevano accettato il sistema di pagamento a tariffe e comunque limitatamente al biennio 1995-1996. Tuttavia, il termine ultimo di scadenza di tale periodo di accreditamento “transitorio” (da tenere distinto dal c.d. accreditamento “provvisorio”) è stato spostato nel corso del tempo dal legislatore statale, sino ad essere fissato in via definitiva al 31 dicembre 2010 dall’art. 2 comma 100 della L. 191/09.
A partire dall’anno 1995, dunque, tutte le strutture che in precedenza erogavano prestazioni sanitarie in regime di convenzionamento e che avevano accettato il sistema di pagamento a tariffa, sono entrate in una fase di accreditamento “transitorio”, che consentiva loro di continuare ad operare nel periodo necessario, alla Regione, per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l’accreditamento istituzionale, da rilasciarsi solo al termine della relativa istruttoria (art. 24 comma 7 L.R. 8/04).
Sul versante della normativa regionale, l’art. 21 comma 4, introdotto nel corpo della L.R. 8/04 con L.R. n. 12 del 12 agosto 2005, stabiliva che “le case di cura e gli altri soggetti privati, transitoriamente accreditati, devono presentare alla Regione un piano di adeguamento ai requisiti prescritti dal Reg. Reg. n. 3/05 entro sei mesi dalla scadenza del bando di cui all’art. 24 comma 4. Le altre strutture autorizzate già  operanti devono essere in possesso dei requisiti prescritti al momento della presentazione della richiesta di accreditamento”.
A sua volta l’art. 24 comma 11 fissava i termini entro i quali i requisiti per l’accreditamento dovevano essere posseduti, stabilendo alla lett. b) – quanto alle case di cura ed agli altri soggetti privati transitoriamente accreditati – che i requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici dovessero essere posseduti entro quattro anni dalla approvazione del piano di adeguamento: in mancanza di approvazione del suddetto piano la Regione avrebbe dovuto disporre la revoca dell’accreditamento (art. 24 comma 12).
Secondo la normativa introdotta nella Regione Puglia con L.R. n. 12/2005, dunque, i soggetti “transitoriamente” accreditati ai sensi dell’art. 6 della L. 724/94 erano tenuti a presentare un piano di adeguamento ai requisiti imposti dal Reg. Reg. n. 3/05 e, dipoi, a realizzare le opere di adeguamento nei quattro anni successivi alla approvazione del piano.
Per tutte le altre strutture autorizzate e già  operanti i requisiti prescritti dal Reg. Reg. 3/05 dovevano invece essere posseduti alla data della presentazione della domanda di accreditamento.
Con l’art. 36 della L.R. 10/07 il legislatore regionale ha stabilito il passaggio automatico dal regime di accreditamento “transitorio” al regime di accreditamento “provvisorio”, e ciò sotto la data del 31 dicembre 2007, fissando nel contempo il termine finale della fase di accreditamento “provvisorio” al 31 dicembre 2009. Con tale disposizione il legislatore regionale ha contestualmente stabilito che le strutture oggetto di tale accreditamento “provvisorio” dovessero “comunque garantire l’adeguamento ai requisiti di carattere strutturale e tecnologico entro la data del 31 dicembre 2009” (art. 36 comma 4 L.R. 10/07), in tal modo consentendo il passaggio dall’accreditamento “transitorio” all’accreditamento “provvisorio” anche alle strutture che sotto la data del 31 dicembre 2007 non possedevano ancora i requisiti di cui al Reg. Reg. n. 3/05 e che, però, garantivano di adeguarvisi entro il 31 dicembre 2009.
Infine è intervenuto l’art. 12 della L.R. 4/2010, che ha prorogato al 31 dicembre 2010 la data ultima di cessazione del regime di accreditamento “provvisorio” introdotto dall’art. 36 della L.R. n. 10/07. Contestualmente, in dichiarato adeguamento all’art. 1 comma 796 lett. t) della L. 296/06, il comma 2 della norma in esame ha statuito il passaggio automatico dal regime di accreditamento “provvisorio” a quello “istituzionale” per le strutture che risultavano aver superato positivamente la fase del provvisorio accreditamento alla data del 31 dicembre 2009: la fissazione di tale data è evidentemente frutto di un refuso, giacchè è evidente l’intento del legislatore regionale di coordinare la propria normativa a quella statale, laddove questa ultima fissava il termine ultimo di cessazione dell’accreditamento provvisorio al 31 dicembre 2010.
Il comma 2 della norma in esame deve quindi essere letto nel senso che le strutture interessate ad entrare nella fase di accreditamento istituzionale dovevano risultare in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui al Reg. Reg. n. 3/05 sotto la data del 31 dicembre 2010.
Peraltro è evidente che, al contrario delle norme precedentemente approvate, l’art. 12 della L.R. n. 4/10 non ha più lasciato alle strutture alcuno spazio di tempo, posteriore alla presentazione della domanda di accreditamento istituzionale, per adeguarsi al menzionato regolamento regionale. In questa parte l’art. 12 comma 2 L.R. n. 4/10 ha implicitamente modificato non solo l’art. 36 comma 4 della L.R. n. 10/07 ma anche gli art. 21 comma 4 e 24 comma 11 della L.R. 8/04, a mente dei quali l’adeguamento al Reg. Reg. n. 3/05 poteva essere fatto oggetto di un piano di adeguamento da realizzare – ove approvato – nei successivi quattro anni.
A questo punto occorre verificare quali siano le conseguenze in cui incorrono le strutture che alla data del 31 dicembre 2010 non risultino in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici imposti dal Reg. Reg. n. 3/05.
Benchè l’art. 12 comma 4 L.R. n. 4/2010 faccia un rinvio generico alle “procedure di cui all’art. 27 della L.R. 8/04”, è ragionevole ritenere che in tal caso la Regione debba effettivamente disporre la revoca di quell’accreditamento istituzionale di cui le strutture possono giovarsi – ex art. 12 comma 3 L.R. 8/04 – per effetto dell’accesso alla “fase di accreditamento istituzionale”, accreditamento che si potrebbe definire “condizionato” in quanto subordinato ad ulteriori verifiche (non va infatti dimenticato che il vero e proprio accreditamento istituzionale deve essere rilasciato con specifico provvedimento ai sensi dell’art. 24 comma 7 L.R. 8/04).
La revoca di tale accreditamento “condizionato” si impone da una parte per la ragione che l’accreditamento “provvisorio” è venuto a cessare al 31 dicembre 2010 e, d’altra parte, perchè fanno difetto i requisiti per l’accesso alla “fase di accreditamento istituzionale”, propedeutica al rilascio del provvedimento definitivo di accreditamento di cui all’art. 24 comma 7 L.R. 8/04. Al proposito va rilevato che, per le ragioni sovra esposte, l’art. 12 comma 2 L.R. n. 4/10 è andato ad incidere direttamente sia sull’art. 24 comma 11 sia sull’art. 21 comma 4 della L.R. 8/04, finendo così per modificare i requisiti per l’accreditamento istituzionale. Di conseguenza la mancanza dei requisiti strutturali e tecnologici di cui al Reg. Reg. n. 3/05 alla data del 31 dicembre 2010, integrando un difetto dei requisiti di cui all’art. 21 L.R. 8/04, impone la revoca dell’accreditamento”condizionato” ai sensi dell’art. 27 comma 2 L.R. 8/04, a mente del quale “”L’accreditamento è revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all’art. 21”.
Tale conclusione è coerente, del resto, con la previsione dell’art. 24 comma 12 della L.R. 8/04 introdotto dalla L.R. n. 12/05, il quale stabiliva che la mancata approvazione del piano di adeguamento determinava la revoca dell’accreditamento transitorio. Tale disposizione – da intendersi implicitamente abrogata a seguito della approvazione dell’art. 12 comma 4 L.R. n. 4/10 – sottendeva infatti la regola generale per cui dell’accreditamento “transitorio” non potevano giovarsi le strutture che non fossero in regola con il Reg. Reg. n. 3/05, ed a tale regola generale il legislatore regionale del 2005 ammetteva una deroga – ormai non più applicabile – solo nel caso in cui la struttura avesse presentato un piano di adeguamento riconosciuto idoneo dalla Regione.
Orbene, nel caso di specie è dimostrato che il ricorrente alla data del 31 dicembre 2010 non aveva provveduto ad adeguarsi al Reg. Reg. n. 3/05 quantomeno in punto realizzazione di un locale anti-bagno, in punto realizzazione di un locale separato per le attività  amministrative ed archivio ed infine in punto realizzazione di uno spogliatoio per il personale.
L’impugnato provvedimento ha dunque correttamente disposto la revoca dell’accreditamento istituzionale “condizionato” di cui all’art. 12 comma 3 L.R. n. 4/10. Tale revoca, costituendo un atto dovuto da parte della Amministrazione Regionale, non lasciava spazio a diverse valutazioni o a diversi provvedimenti che tenessero in conto l’attività  di adeguamento posta in essere dal ricorrente nel corso del 2011. Del resto va anche rilevato che il Reg. Reg. n. 3/05 è entrato in vigore ormai da quasi sei anni, di guisa che l’inerzia del ricorrente non pare, nei rapporti con la Amministrazione regionale, minimamente giustificabile; fermo restando che il dott. Pansini può naturalmente agire in giudizio per rivalersi nei confronti degli eventuali consulenti privati che non abbiano rilevato la necessità  di effettuare gli interventi di adeguamento di cui sopra si è dato conto.
Per le ragioni sovra esposte vanno respinte, siccome infondate in fatto e diritto, tutte le domande formulate con il ricorso introduttivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Regione Puglia, spese che si liquidano in E. 1.500,00 (euro millecinquecento), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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