1. Edilizia e urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Subentro nell’assegnazione di alloggi e.r.p. di persone legate da vincolo di parentela – Diniego – Legittimità  – Inapplicabilità  art. 2, comma 3, L.R. n. 54/1984 – Mancata prova requisito stabile convivenza e asserito legame di discendenza


2. Edilizia e urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Subentro in assegnazione alloggi e.r.p. persone non legate da vincoli parentela o affinità  – Diniego – Legittimità  – Inapplicabilità  art. 2, comma 4, L.R. Puglia n. 54/1984 – Mancata produzione della prescritta specifica documentazione

1. àˆ legittimo il provvedimento di rigetto della domanda di subentro nell’assegnazione di alloggio e.r.p. allorchè l’istante, invocata la propria qualità  di componente del nucleo familiare dell’assegnatario deceduto ex art. 2, comma 3, della L.R. Puglia n. 54/1984 in virtù di un presunto legame di discendenza, abbia omesso non solo di dimostrare “nelle forme di legge”, ossia con il certificato anagrafico, il requisito della stabile convivenza, così come prescritto dalla cennata norma regionale, ma anche di provare l’asserito vincolo di parentela con il de cuius, condizione questa indefettibile per l’applicabilità  della norma regionale medesima.
2. In caso di decesso dell’assegnatario di alloggio e.r.p., è ammesso il subentro nell’assegnazione di persone non legate da vincoli di parentela o di affinità  con il deceduto assegnatario qualora possano considerarsi componenti del suo nucleo familiare ai sensi dell’art. 2, comma 4, L.R. Puglia n. 54/1984, ricorrendo i requisiti ivi previsti, vale a dire l’istituita convivenza duri da almeno due anni prima della pubblicazione del bando, sia finalizzata a reciproca assistenza morale e materiale, purchè gli aspiranti subentranti siano inseriti nello stato di famiglia e producendo idonea documentazione rilasciata dal Comune; di talchè ove l’istante non alleghi, a corredo della domanda di subentro, la suddetta specifica documentazione, la prefata disposizione regionale non può trovare applicazione, con conseguente legittimità  dell’opposto diniego.

 
N. 01825/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01755/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1755 del 2011, proposto da: 
Fatma Hussein, rappresentata e difesa dall’avv. Carmela Grimaldi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Bari, corso Mazzini, n. 56; 

contro
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bari (I.A.C.P.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Colangelo, con domicilio eletto presso l’Avvocatura del suddetto Istituto in Bari, via F. Crispi, n. 85/A; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“del decreto di rigetto della domanda di subentro nella assegnazione (L. R. 20/12/1984 n. 54 art. 15) n. 1032, emesso in data 27 giugno 2011 e consegnato presso gli uffici della TNT di Bari in data 22 luglio 2011, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Carmela Grimaldi per la parte ricorrente e l’avv. Rosa Colangelo per l’Istituto resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
 

PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli artt. 60 e 74 c.p.a. per la pronuncia in forma semplificata e considerata la manifesta infondatezza del gravame;
CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato in data 20 settembre 2011 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 14 ottobre 2011, la sig.ra Fatma Hussein ha chiesto l’annullamento della determinazione n. 1032, adottata dall’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bari in data 27 giugno 2011, consegnatale presso gli uffici della TNT di Bari in data 22 luglio 2011, di rigetto della domanda di subentro nella assegnazione di un alloggio E.R.P., da essa ricorrente prodotta ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 54 del 1984;
RILEVATO che a sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 15 della legge regionale n. 54 del 1984;
CONSIDERATO che le censure dedotte sono prive di pregio, tenuto conto in particolare che:
– non risulta “dimostrata nelle forme di legge”, ossia con il certificato anagrafico, la stabile convivenza da almeno due anni con il sig. Lopez, ai sensi del comma 2 dell’art. 3 della legge n. 54 del 1984, invocato da parte ricorrente, che peraltro il Collegio non ritiene applicabile alla fattispecie oggetto di gravame non risultando provato in atti che essa ricorrente sia la nipote del de cuius;
– nè trova applicazione il comma 4 dello stesso art. 2 che recita: “Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità , qualora la convivenza sia istituita da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e purchè i componenti siano inseriti nello stato di famiglia e producano idonea documentazione rilasciata dal Comune.”, non risultando in atti che la ricorrente abbia prodotto la suddetta specifica documentazione richiesta dalla norma;
RITENUTO, alla luce di tali risolutive conclusioni, che conseguentemente il presente ricorso debba essere respinto;
RITENUTO quanto alle spese che, alla luce della natura della causa e della qualità  delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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