Giustizia e processo – Ricorso proposto da società  autorizzata e accreditata a erogazione prestazioni di ricovero per discipline diverse rispetto a quelle della società  controinteressata – Accreditamento controinteressata non reca pregiudizio a ricorrente – Inammissibilità 

E’ inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto da una società  autorizzata e accreditata alla erogazione di prestazioni di ricovero per discipline del tutto diverse rispetto a quelle nell’ambito delle quali è stata autorizzata e accreditata la società  controinteressata per effetto dei provvedimenti impugnati (geriatria e lungodegenza), con conseguente inconfigurabilità  di una concorrenza tra le due società , cosicchè l’accreditamento della controinteressata non è idoneo a arrecare alcun concreto pregiudizio alla ricorrente.
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Vedi Cons. di Stato, sez. III, ric. n. 2493 – 2012; sentenza 3 febbraio 2015, n. 526 – 2015
 
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N. 01818/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01784/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1784 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Vitone, Vittorio Di Salvatore, Pasquale Medina, con domicilio eletto presso l’avv. Pasquale Medina in Bari, via Calefati, 177; 

contro
Regione Puglia; 
Azienda Sanitaria Locale Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanna Corrente in Bari, via M. Celentano, 27; 

nei confronti di
Daunia Medica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Paccione in Bari, via Q. Sella, 120; 

per l’annullamento
a) della delibera della Giunta Regionale pugliese n. 1887 del 6/8/2010, non ancora pubblicata sul BURP;
b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ivi compreso, ove occorra, il “parere” prot. n.00003190, reso dalla Agenzia Regionale Sanitaria /ARES) in data 3/8/2010.
Con i motivi aggiunti depositati il 12 maggio 2011 si chiede l’annullamento:
a) della determinazione, a firma del Dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria della Regione Puglia, n. 38 del 15.2.2011 (prot. n. 081/DIR/2011/00038), successivamente conosciuta dalla ricorrente.
Con i motivi aggiunti depositati il 26 ottobre 2011 si chiede l’annullamento:
a) della determinazione, a firma del Dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria della Regione Puglia, n. 158 del 07/06/2011 (prot. n.__081/DIR/2011/0158), successivamente conosciuta dalla ricorrente, avente ad oggetto “Casa di Cura “San Michele”, gestione Daunia Medica S.r.l., Via Cozzolete 29, Manfredonia-Accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 21 comma 4/ter della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.”;
b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ivi compresa la deliberazione del Direttore Generale della ASL Foggia n. 978 del 29/06/2011, pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio di detta azienda dal 29/06 al 14/07/2011, avente ad oggetto “Casa di Cura “San Michele” di Manfredonia (FG). Accreditamento istituzionale della struttura sanitaria e approvazione schema di contratto per l’erogazione e l’acquisto di prestazioni di ricovero per l’anno 2011″, oltre che l’assegnazione alla Società  controinteressata di un “tetto di spesa su base annua di euro 2.400.000,00 che per il secondo semestre del 2011 è pari ad euro 1.200.000,00”.
nonchè per la declaratoria
della nullità  e/o comunque della invalidità  del “contratto per la erogazioni ed acquisto di prestazioni di ricovero” per l’anno 2011, non conosciuto dalla ricorrente, eventualmente sottoscritto dalla ASL Foggia e la Soc. Daunia Medica S.r.l.;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Daunia Medica S.r.l. e dell’Azienda Sanitaria Locale Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 la dott. Francesca Petrucciani e uditi l’avv. Marco Vitone, per la parte ricorrente, l’avv. Giovanna Corrente per l’Asl resistente, l’avv. Luigi Paccione, per la parte controinteressata;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Considerato che con il ricorso e con i motivi aggiunti di cui in epigrafe le Case di cura riunite hanno impugnato le delibere in forza delle quali la società  Daunia Medica ha ottenuto la riconversione nosologica della casa di cura in 20 posti letto per la disciplina di geriatria e 15 per la lungodegenza, il conseguente accreditamento e il tetto di spesa per l’anno 2011;
che a sostegno dell’impugnazione la ricorrente ha dedotto: la violazione di legge (artt. 8 bis e 8 quater d.lgs. 502/92, 20, 21 e 24 L.R. 8/2004, 2 L.R. 25/2006, 5 Reg. reg. 16/2005, L.R. 23/2008 di approvazione del Piano di Salute regionale 2008-2010); la falsa applicazione di legge (art. 21 L.R. 8/2004); la violazione dell’art. 3 L. 241/90, l’eccesso di potere sotto vari profili, l’incompetenza, chiedendo altresì la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati e lamentando l’effetto distorsivo della concorrenza per effetto dei provvedimenti impugnati e della conseguente errata ripartizione del fondo unico aziendale nei singoli tetti di spesa assegnati alle strutture aventi diritto;
considerato che la ASL Foggia e la controinteressata Daunia Medica hanno eccepito la carenza di interesse a ricorrere, evidenziando che la ricorrente è attualmente autorizzata ed accreditata alla erogazione di prestazioni di ricovero per discipline del tutto diverse rispetto a quelle nell’ambito delle quali è stata autorizzata ed accreditata la Daunia Medica per effetto dei provvedimenti impugnati (geriatria e lungodegenza), con conseguente inconfigurabilità  di una concorrenza tra le due società , e che il fondo unico è ripartito in tetti di spesa sulla base delle tariffe delle prestazioni fornite e di altri parametri, cosicchè l’accreditamento della controinteressata non è idoneo ad arrecare alcun concreto pregiudizio alla ricorrente;
considerato che tale assunto risulta fondato, essendo incontestato che la ricorrente e la controinteressata operano in discipline affatto diverse e che, di conseguenza, nessun effettivo risultato utile può sortire la ricorrente dall’accoglimento del ricorso, con conseguente difetto di interesse concreto ed attuale della stessa all’annullamento degli atti impugnati;
che anche l’interesse alla non erogazione del tetto di spesa alla Daunia Medica, non potendo comportare di per sè l’aumento del tetto di spesa della ricorrente, non integra la posizione di interesse a ricorrere quale condizione di ammissibilità  dell’impugnazione;
che il ricorso va quindi dichiarato inammissibile;
che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile;
condanna la ricorrente alla rifusione in favore della controinteressata Daunia Medica S.r.l. e dell’Azienda Sanitaria Locale Foggia delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.500 per ciascuna di dette parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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