1. Edilizia e urbanistica – Ordinanza di demolizione – Istanza di concessione edilizia in sanatoria – Sospensione provvedimento demolitorio.
2. Giustizia e processo – Abuso edilizio – Richiesta concessione edilizia in sanatoria – Ricorso avverso ordinanza di demolizione – Improcedibilità 

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 32, L. n. 326/2003 e 38 L. n. 47/1985, ricorre l’obbligo di sospensione ex lege di tutti i procedimenti sanzionatori in corso fino alla concreta definizione del procedimento sull’istanza di condono (1).
2. Il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione per abusi edilizi, qualora sia stata avanzata, dopo la notificata della suddetta ordinanza, istanza di concessione edilizia in sanatoria, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (1).
(1) Giurisprudenza consolidata.

 
N. 01836/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01319/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1319 del 2002, proposto da: 
Roncone Angela, rappresentata e difesa dagli avv. Angela G. Bianco e Vito Vippolis, con domicilio eletto in Bari, presso lo studio dell’avv. A. Roselli via Dante, 25; 

contro
Comune di Ostuni, rappresentato e difeso dall’avv. Cecilia R. Zaccaria, con domicilio eletto presso in Bari, presso lo studio dell’avv. N. Matassa via A.Da Bari, 35; 

per l’annullamento
– del provvedimento del Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Ostuni prot. 84/D del 23.05.02 con cui veniva ordinato alla ricorrente, unitamente al Sig. Moretti Cosimo e al Geometra Montanaro, la demolizione delle opere indicate nel corpo del provvedimento medesimo e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi;
– di ogni altro atto connesso, presupposto ancorchè ignoto in quanto lesivo;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Antonio Pasca e udito per la ricorrente l’avv. A. G. Bianco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame Roncone Angela, proprietaria del fabbricato sito nel territorio del Comune di Ostuni in c.da Costa Merlata (catastalmente identificata al fg 28 p.lla 45 sub 5) su area sottoposta a vincolo paesaggistico, impugna il provvedimento di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
La ricorrente, dopo aver chiesto e ottenuto il rilascio di concessione edilizia n. 158/98 del 19.7.00 volta alla ristrutturazione del fabbricato di cui al fg 28 p.lla 45 sub 2, 3, 5, 6 e 838, ha trasferito la proprietà  di quasi tutto il fabbricato a Nitti Onofrio, trattenendo per sè la proprietà  del solo fabbricato identificato dalla p.lla sub 5.
A seguito del sopralluogo della Polizia Municipale del Comune di Ostuni del 2.5.2002 è stata accertata la realizzazione abusiva – su detto fabbricato – di una pensilina in c.a. lungo tutto il prospetto dell’immobile, estesa mt. 19,00 per mt. 1,50 di profondità .
In conseguenza con l’impugnata ordinanza il Comune di Ostuni ha disposto la demolizione delle opere realizzate in difformità  dalla predetta c.e..
La ricorrente, dopo aver ricevuto la notifica dell’ordinanza dirigenziale 84/D del 23.5.02, in data 30.7.02 ha presentato una prima richiesta di rilascio di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 13 L. n. 47/85 e, successivamente, con una seconda istanza depositata in data 30.3.04 ha chiesto il condono edilizio delle opere ai sensi dell’art. 32 L. 326/03.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione ed erronea applicazione dell’art. 6 L. n. 47/85; illegittimità  e manifesta infondatezza sub specie di eccesso di potere per carenza dei presupposti;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 41 L.R. 56/80;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 L. 47/85, dell’art. 7 ss. L. 241/90; eccesso di potere sub specie di violazione del giusto procedimento;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 9 L. n. 47/85, dell’art. 7 del D.L. n. 9/82 (conv. in L. n. 94/82); eccesso di potere specie di errore dei presupposti;
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 9 L. n. 47/85; eccesso di potere specie di errore di insufficiente motivazione, irragionevolezza della determinazione, scorretta gestione del potere; eccesso di potere sub specie di carenza di istruttoria.
Si è costituito in giudizio il Comune di Ostuni, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 669 del 12.9.02, è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
All’Udienza del 26 ottobre 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ed invero, come risulta dalla documentazione depositata in atti – per l’abuso edilizio oggetto dell’impugnato provvedimento di demolizione – la ricorrente, successivamente alla notificazione del provvedimento impugnato, ha presentato dichiarazione di interesse al condono ai sensi della L. n. 326/03 in data 30.3.2004.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 32, co. 28 e 32 D.L. cit. e 38 co. 1 L. n. 47/85 ricorre l’obbligo di sospensione ex lege di tutti i procedimenti sanzionatori in corso non solo fino alla data del 31.3.2004 (termine ultimo per presentare le domande di condono), ma fino alla concreta definizione del relativo procedimento sull’istanza di condono, definizione che costituirà  il presupposto di rinnovate valutazioni in ordine alla eventuale ulteriore sanzionabilità  dell’abuso, con adozione di nuovo provvedimento di demolizione (in tal senso, ex multis, T.A.R. Puglia Bari Sez. III 11.6.2008 n. 1455; T.A.R. Puglia Bari Sez. III 30.1.2008 n. 94; T.A.R. Campania Napoli Sez. IV 3.4.2008 n. 1838).
Ciò ovviamente comporta il venir meno dell’interesse a ricorrere nell’ambito del giudizio impugnatorio proposto nei confronti del provvedimento gravato con il ricorso in esame.
Tale improcedibilità  risulta peraltro assorbente e preliminare rispetto ad ogni altra valutazione.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Ricorrono giustificati motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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