1. Giustizia e processo – Contratti pubblici – Ricorso principale e incidentale – Ricorso incidentale volto a censurare l’ammissione alla gara d’appalto – Esame prioritario del ricorso principale ove risulti  manifestamente  infondato 
2. Giustizia e processo – Contratti pubblici – Impugnazione di atti relativi alle procedure di affidamento – Termine decadenziale per la proposizione del ricorso – Sospensione feriale – Applicabilità 
3. Contratti pubblici – Certificazione di qualità  non riferita specificamente all’oggetto dell’appalto – Efficacia – Interpretazione conforme al principio di favor partecipationis – Non necessità  di dettagliata menzione di categorie lavorazione oggetto della gara – Sufficienza attestazione qualità  riferita a sistema gestionale complessivo dell’impresa
4. Contratti pubblici – Cauzione provvisoria – Validità  – Agente sottoscrittore fornito di mandato a firma singola per contratti di valore non superiore a un certo ammontare – Clausola promissoria di futura fideiussione definitiva – Irrilevanza ai fini della determinazione del predetto valore – Conseguenze

1. In materia di impugnazione di atti relativi ad una gara d’appalto, deve esaminarsi con priorità  il ricorso principale ove si appalesi manifestamente infondato, nonostante l’intervenuta proposizione di ricorso incidentale volto a censurare l’ammissione della ricorrente alla predetta gara.
2. La sospensione feriale dei termini processuali trova applicazione anche con riferimento all’impugnazione di atti relativi alle procedure di affidamento, non potendosi rinvenire nel codice del processo amministrativo alcuna disposizione di segno contrario.
3. Con riguardo all’efficacia della certificazione di qualità  non riferita specificamente all’oggetto dell’appalto (e del conseguente accesso al beneficio di riduzione della cauzione provvisoria) il dato letterale delle disposizioni regolatrici della materia deve interpretarsi attribuendo il significato più conforme al principio del favor partecipationis, vale a dire escludendo che l’efficacia del certificato di qualità  sia condizionata alla dettagliata menzione delle categorie di lavorazione oggetto della gara in termini coincidenti con quelle dell’Allegato A al D.P.R. n. 34/2000 e, per converso, valutando come sufficiente, ai fini considerati, una certificazione ascritta al sistema gestionale complessivo dell’impresa, poichè, in assenza di specifiche limitazioni, la predetta certificazione deve ritenersi comprensiva di tutti i processi di lavorazione perseguiti dall’impresa nella sua attività  e per i quali ha conseguito l’attestazione SOA.
4. Nell’ipotesi in cui l’assicurazione rilasci a un proprio agente procura che lo abiliti a sottoscrivere in nome dell’assicurazione medesima “polizze fideiussorie a favore di Enti pubblici per partecipare a gare d’appalto”, la validità  della polizza fideiussoria (provvisoria) sottoscritta da tale agente non è inficiata dalla circostanza che quest’ultimo sia fornito di mandato a firma singola unicamente per contratti il cui valore non superi un certo ammontare, purchè la conclusa convenzione negoziale non travalichi tale limite, non assumendo infatti alcun rilievo, ai fini della determinazione di siffatto valore, la promessa ivi contenuta di futura fideiussione definitiva, la quale, in quanto elemento imprescindibile della cauzione provvisoria in parola, deve considerarsi pienamente rientrante nei poteri conferiti all’agente dalla rilasciata procura.

N. 01808/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01462/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1462 del 2010, proposto dalla Codra Mediterranea S.r.l., dalla De Stefano Salvatore & C. S.n.c. e dal dott. Raffaele Nardone, in proprio e quali componenti dell’A.T.I. tra di loro costituenda, rappresentati e difesi dall’avv. Angelo Di Cagno, con domicilio eletto in Bari, via Putignani, 47; 

contro
Comune di Lucera, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio D’Antuono, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco, in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

nei confronti di
Favellato Claudio S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 29; 

per l’annullamento,
anche ai sensi dell’art. 245 e ss. del D. lgs. n. 163/2006, come novellato dal D. lgs. n. 53/2010 (in particolare art. 8 comma 2-octies), ed ex art. 55 del D.lgs. n. 104/2010 e norme ivi richiamate e sue successive modificazioni ed integrazioni,
a) dei verbali delle sedute;
b) della comunicazione del presidente della commissione di aggiudicazione provvisoria in data 27.7.2010, inviata alla sola designata mandataria del raggruppamento ricorrente, con cui si comunicava che quest’ultimo era classificato secondo col punteggio di 60,459 e prima e aggiudicataria provvisoria la Favellato Claudio s.p.a. col punteggio di 76,428, e
c) della successiva comunicazione del presidente della commissione datata 30.7.2010 e inviata alla sola designata mandataria del raggruppamento ricorrente, con cui si comunicava che l’appalto era stato definitivamente aggiudicato alla Favellato Claudio s.p.a. con determina del V Settore n. 264 del 30.7.2010;
d) di quest’ultima determina citata, n. 264 del 30.7.2010;
inerenti l’appalto per i lavori di consolidamento versante collinare nord -zona “Ospedale” – VI e VII intervento, dell’importo base di € 6.762.626,28 (di cui 97.755,23 per oneri di sicurezza e 114.462,13 per oneri di progettazione esecutiva e eventuali modifiche del piano di sicurezza), da cui risulta l’ammissione della controinteressata e l’aggiudicazione alla stessa e da cui risulta in capo al raggruppamento ricorrente la sua posizione di seconda classificata dietro la controinteressata ammessa alla gara,
e) della nota prot.33729 datata 27.8.2010 del R.U.P. Ing. Flaminio;
f) dell’aggiudicazione in favore della controinteressata Favellato Claudio s.p.a.,
g) e ogni altro atto con cui è stata determinata la ammissione della controinteressata ut supra e dei provvedimenti con cui è stata disposta l’aggiudicazione della predetta gara ed il relativo contratto, ove intervenuto, e di ogni altro atto o determinazione, anche se non conosciuti o comunicati integralmente, comunque presupposti, connessi, collegati o conseguenti, con espressa riserva di motivi aggiunti,
h) e per l’annullamento dell’ammissione della controinteressata e per l’aggiudicazione al raggruppamento ricorrente e comunque per il pieno risarcimento dei danni.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lucera e della Favellato Claudio S.p.A.;
Visto il ricorso incidentale prodotto dalla controinteressata:
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Angelo Di Cagno, Fabrizio Lofoco, per delega dell’avv. Giulio D’Antuono, e Michelangelo Pinto, per delega dell’avv. Aldo Loiodice;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La Codra Mediterranea S.r.l., in costituenda associazione temporanea d’impresa con la De Stefano Salvatore & C. S.n.c. e con il dott. Raffaele Nardone, ha partecipato alla gara d’appalto per i lavori di consolidamento del versante collinare nord – zona “Ospedale” (VI e VII intervento), dell’importo base di € 6.762.626,28, indetta dal Comune di Lucera.
All’esito essa si è classificata al secondo posto in graduatoria, mentre è risultata prima e aggiudicataria la Favellato Claudio s.p.a. con il punteggio di 76,428.
I componenti facenti parte del raggruppamento capeggiato dalla Codra Mediterranea hanno perciò impugnato l’aggiudicazione provvisoria e quella definitiva, nonchè gli atti della gara, come in epigrafe specificati.
La Favellato Claudio s.p.a. ha notificato in data 15 ottobre 2009 un ricorso incidentale con il quale contesta la stessa ammissione della A.T.I. ricorrente.
Sulle conclusioni delle parti, affidate ad apposite memorie e note, la causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 19 ottobre 2011.
2. Innanzitutto deve chiarirsi che nel caso in esame, in cui l’aggiudicataria ha proposto un ricorso incidentale teso a porre in dubbio la legittimità  della stessa ammissione della A.T.I. ricorrente, seguendo le indicazioni in tal senso contenute nelle decisioni dell’Adunanza plenaria 10 novembre 2008 n. 11 e 7 aprile 2011 n. 4, risulta tuttavia preferibile esaminare prioritariamente il ricorso principale, poichè esso si presenta palesemente infondato.
Rispetto a quest’ultimo, deve osservarsi, in rito, che l’eccezione d’irricevibilità  del ricorso, sollevata dalla Favellato e basata sull’affermazione che i termini per l’impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento non sarebbero sospesi durante il periodo feriale, non trova alcun appiglio nel codice del processo amministrativo (articoli 119 e 120) e dev’essere perciò respinta.
I rilievi riguardanti invece l’ammissione dell’istante alla gara (avanzati per sostenere il difetto d’interesse e perciò l’inammissibilità  dell’azione) sono stati correttamente trasfusi nel ricorso incidentale e sono perciò da considerare in quella sede.
Con il primo motivo di gravame, la Codra Mediterranea S.r.l. sostiene che la certificazione di qualità  dell’aggiudicataria Favellato non sia valida (e non abiliti perciò alla riduzione della cauzione) perchè non riferita specificamente all’oggetto dell’appalto, ovvero alla categoria prevalente dei lavori, OG8 (categoria incontestatamente posseduta dall’aggiudicataria, con cl. VI).
Sul punto la Sezione si è già  espressa con la sentenza 7 ottobre 2010 n. 3535. La medesima, aderendo all’orientamento già  formatosi in giurisprudenza nel vigore della legge n. 109 del 1994 (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 6 giugno 2005 n. 1181), ha chiarito che nell’alternativa tra il ritenere necessario che il certificato di qualità  menzioni espressamente le categorie delle lavorazioni oggetto della gara e il reputare sufficiente una certificazione ascritta al sistema gestionale complessivo dell’azienda, indipendentemente dall’indicazione delle singole categorie di lavorazioni di cui all’allegato A al D.P.R. n. 34 del 2000, deve prescegliersi, al cospetto del tenore letterale delle norme di legge, la “interpretazione più conforme al favor partecipationis, secondo la quale deve escludersi che, ai fini considerati, l’efficacia del certificato di qualità  sia condizionata all’elencazione dettagliata delle singole denominazioni delle categorie in termini coincidenti con quelle indicate nell’allegato A al D.P.R. n. 34 del 2000, poichè la certificazione di qualità  è normalmente riferita al sistema gestionale complessivo dell’azienda e, pertanto, in assenza di specifiche limitazioni, comprende tutti i processi di lavorazione che l’impresa esegue nell’espletamento della propria attività  e per le quali ha conseguito l’attestazione SOA (cfr., in tal senso, l’art. 4, secondo comma, del D.P.R. n. 34 del 2000)”.
L’istante ha peraltro invocato gli argomenti dedotti dalla sentenza 3 giugno 2009 n. 1379 di questa Sezione; il richiamo però è inconferente in quanto la fattispecie concreta in quel caso esaminata era diversa, riguardando una certificazione di qualità , prodotta in gara, assai specifica (e comunque in definitiva considerata dal Collegio coerente e adeguata rispetto all’oggetto dell’appalto), mentre quella in possesso della Favellato Claudio s.p.a. si presenta ampia e comprensiva di tutto il processo produttivo aziendale; come tale, d’altronde, essa è riportata, in riferimento alle varie categorie, nell’attestazione di qualificazione, in applicazione di quanto disposto dall’art. 40, terzo comma, lett. a), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Con la restante censura, la ricorrente lamenta la mancata esclusione dell’aggiudicataria in relazione al fatto che la cauzione provvisoria, prodotta tramite una fideiussione della Toro Assicurazioni, non sarebbe valida; ciò, secondo la tesi attorea, perchè l’agente che l’ha sottoscritta è fornito di mandato di firma singola solo per i contratti non superiori a € 130.000.
Il ragionamento sviluppato dall’istante è così articolato: considerato che la fideiussione provvisoria (di valore pari a circa € 75.000) contiene la promessa di quella definitiva che è ben superiore, ciò travalicherebbe i poteri dell’agente.
Gli argomenti in sintesi riferiti non possono essere condivisi per motivi sia di ordine letterale sia logico. L’agente ha infatti concluso un contratto di fideiussione (provvisoria) perfettamente rientrante nei suoi poteri quanto a valore; le fideiussioni di tal fatta, rilasciate per garantire all’amministrazione la conclusione del contratto di appalto, non possono che comprendere la promessa di futura fideiussione (definitiva), perchè altrimenti risulterebbero inutilizzabili e comporterebbero così l’esclusione del soggetto garantito, ai sensi dell’articolo 75, ottavo comma, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; di conseguenza, tale clausola promissoria è elemento imprescindibile della fideiussione provvisoria e perciò deve ritenersi rientrante nell’ambito della procura interpretata secondo gli ordinari canoni, di cui all’articolo 1362 e seguenti del codice civile. In concreto, la rilasciata procura appunto abilita espressamente e specificamente l’agente a sottoscrivere a nome dell’assicurazione “polizze fidejussorie a favore di Enti pubblici per partecipazione a gare d’appalto”.
Le censure avanzate devono perciò ritenersi infondate.
Tale conclusione consente di prescindere dalle ulteriori questioni sollevate dall’Amministrazione e dalla controinteressata in relazione al fatto che l’ultimo atto impugnato risulta essere l’aggiudicazione definitiva in favore della Favellato Claudio s.p.a., mentre la ricorrente fa riferimento al contratto di appalto concluso tra le parti e formula, per la prima volta, la domanda di subentro nel medesimo solo nell’ultima memoria (non notificata) del 6 ottobre 2010 (peraltro tardivamente prodotta rispetto al – dimidiato – termine).
L’esito del gravame principale comporta poi, altresì, che il ricorso incidentale debba dichiararsi improcedibile.
Al rigetto della domanda demolitoria, come sopra motivato, consegue, non essendo riscontrabile l’ingiustizia del danno, che debba respingersi anche la pretesa risarcitoria.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione equitativa in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla Favellato Claudio s.p.a.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nella misura di euro 15.000,00, oltre CPI e IVA, come per legge, in favore di ognuna delle controparti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Savio Picone, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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