1. Giustizia e processo – Ricorso incidentale “paralizzante” – Esame prioritario in sede cautelare – Necessità 
2. Giustizia e processo – Ricorso incidentale – Termini dimidiati ex art.120, comma 5, D.Lgs n.104/2010 – Inapplicabilità 

1. Anche in sede di giudizio sull’istanza cautelare proposta, deve essere esaminato prioritariamente il  ricorso incidentale, qualora manifesti in astratto l’idoneità  a far venir meno l’interesse alla coltivazione del ricorso principale.
2. La dimidiazione dei termini disposta dal comma 5 dell’art.120 del Codice del processo amministrativo, in assenza di una espressa previsione in tal senso, non opera con riferimento alla proposizione del ricorso incidentale (fattispecie precedente alla modifica recata dal D.Lgs. n.195/2011).
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Ric. TAR n. 1848 – 2011; sentenza 21 giugno 2012 n. 1214 – 2012
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N. 00944/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01899/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1899 del 2011, proposto da:

Matteo Iatarola, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Di Mattia, con domicilio eletto presso Antonio L. Deramo in Bari, via F.S. Abbrescia, 83/B;

contro
Regione Puglia; 

nei confronti di
“Sea s.p.a.”, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Velluto, Stefano Cunico, con domicilio eletto presso Maria Loizzi in Bari-Ceglie Del Camp, I Traversa Umberto I, 9; Espro Progetti Spc. Coop.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1) della determinazione 21.03.2011 n. 89 del Dirigente Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, con la quale è stata disposta I˜Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile – eolico della potenza elettrica di 26,00 MW e delle opere connesse ed infrastrutture, sito nel Comune di Lucera (FG) località  “San Giusto” della Società : SEA S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Uberti, 37 CF/Partita IVA 07716521005; determinazione mai comunicata al ricorrente, il quale ne ha preso visione soltanto dopo la notifica del provvedimento di occupazione anticipata, di cui al successivo punto 2;
2) della determinazione 20.07.2011, n.541, del Dirigente Area Politiche per la Riqualificazione, per la tutela e la Sicurezza Ambientale e per l’attualizzazione delle Opere Pubbliche – Ufficio Regionale Espropi della Regione Puglia, comunicata il 2 settembre 2011 con lettera SEA-L-044-11, con la quale è stata disposta l’occupazione anticipata degli immobili da espropriare e/o asservire e/o da occupare temporaneamente, fra i quali l’ appezzamento di terreno di proprietà  del sig. latarola, su cui realizzare una torre eolica (torre 10), di cui all’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di MW 26 e delle relative opere connesse ed ìnftrastutturali da realizzare dalla Società  S.E.A. s.p.a., con sede in Milano;
3) del provvedimento 14/9/2011 di stato di consiste e di in in possesso, eseguito dalla ESPRO PROGETTI di Lucera (FG) per incarico della Società  SEA s.p.a.;
4) della valutazione del valore venale del fondo espropriato e/o asservito;
per l˜accertamento e la liquidazione di tutti i danni conseguenti al ricorrente dalla installazione della torre eolica e da tutta l’attività  innanzi evidenziata, sia per quanto concerne l˜illegittima acquisizione della porzione di fondo, e sia per quanto concerne i danni derivati alla porzìone del fondo non espropriata dell˜unico appezzamento dì terreno del Sig. latarola.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di “Sea s.p.a.”;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c. p. a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori l’avv. Gianfranco Di Mattia, per la parte ricorrente; l’avv. Stefano Cunico,per la Sea s.p.a. controinteressata.;
 

Il Collegio rilevata ad un sommario esame l’irricevibilità  e infondatezza del gravame attesa;
– la tardività  di tutte le censure formulate nei confronti del provvedimento di autorizzazione unica ex d.lgs. 387/2003, conosciuto dal ricorrente quantomeno in data 21 aprile 2011, oltre l’inconsistenza della presunta violazione del c. 4-bis art 12 del suddetto d.lgs., testualmente non applicabile alla realizzazione di parco eolico;
– l’infondatezza delle censure autonome inerenti il provvedimento di occupazione d’urgenza, adeguatamente motivato sia alla luce dell’art 22 bis t.u. espropriazioni che dell’art 15 l.r. 3/2005 nonchè della deliberazione attuativa GR 26 luglio 2007 n.1203;
– l’evidente difetto di giurisdizione del G.A. sulle doglianze inerenti la giusta determinazione delle indennità  a vario titolo spettanti in favore del proprietario dell’area interessata dall’occupazione preordinata all’espropriazione;
Ritenuta pertanto la carenza dei presupposti per la concessione dell’invocata tutela cautelare, considerata altresì la manifesta carenza del periculum in mora, essendo il pregiudizio invocato dal ricorrente di ordine meramente patrimoniale e adeguatamente ristorabile in sede di giudizio di merito
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)