1. Giustizia e processo – Pubblico impiego – Stabilizzazione dei lavoratori precari – Selezione mediante valutazione titoli ed espletamento di prove d’esame – Giurisdizione del G.A. – Sussiste


2. Pubblico impiego – Selezione pubblica di stabilizzazione del personale precario – Requisito di partecipazione relativo alla assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato – Esclusione del personale con rapporto libero professionale e/o di collaborazione coordinata e continuativa – Legittimità 

1. Spetta al G.A. la giurisdizione sulla controversia concernente la stabilizzazione di lavoratori precari nell’ipotesi in cui sia stato previsto dal bando l’espletamento di una selezione, destinata ad articolarsi in una valutazione dei titoli posseduti, in una prova attitudinale con attribuzione di punteggi e nella formazione della graduatoria finale di merito, prevedendo l’impugnato avviso di selezione l’espletamento di vere e proprie prove d’esame (prova pratica più prova orale).
2. Allorquando l’avviso di selezione pubblica di stabilizzazione del personale precario restringe la partecipazione in favore del personale con contratto di lavoro a tempo determinato, in possesso dell’anzianità  prescritta è inequivocabile – secondo il chiaro significato letterale – l’esclusione dalla stabilizzazione del personale in servizio con rapporto libero professionale e/o di collaborazione coordinata e continuativa.

 
N. 01804/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01915/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 c. p. a.;
sul ricorso numero di registro generale 1915 del 2009, proposto da: 
Raffaella Urbano, rappresentata e difesa dall’avv. Tommaso Quagliarella, con domicilio eletto presso Tommaso Quagliarella in Bari, c.so Sonnino, 47; 

contro
Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti di Foggia”, rappresentata e difesa dagli avv. Simonetta Mastropieri, Angelantonio Majorano, con domicilio eletto presso Angelantonio Majorano in Bari, corso Cavour, 156; 

per l’annullamento
previa idonea misura cautelare
– della delibera del Direttore Generale n. 1661 del 7 settembre 2009, non notificata, nella parte in cui si esclude la ricorrente dalla partecipazione al programma di stabilizzazione del personale precario dell’area di comparto ctg. “D” – profilo professionale Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia, in uno con ogni atto premesso, connesso e consequenziale anche non noto;
e per l’accertamento
del diritto della ricorrente ad essere ammessa a partecipare al programma di stabilizzazione del personale precario dell’area comparto ctg. “D” – profilo professionale Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia, attivato con determinazione dirigenziale n. 2037 del 10.10.2008 e successiva determinazione dirigenziale n. 787 di riapertura dei termini;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 novembre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori l’avv. Angelantonio Majorano, per l’Azienda ospedaliera; nessuno è comparso per la ricorrente.;
Visto l’art. 74 c.p.a. in merito alla decisione con sentenza in forma semplificata nel caso di manifesta fondatezza, irricevibilità , inammissibilità , improcedibilità  o infondatezza del ricorso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
RILEVATO:
– che con il ricorso in epigrafe parte ricorrente impugna l’esclusione dalla procedura di tipo concorsuale di stabilizzazione di personale precario non dirigenziale, demandando altresì l’accertamento del diritto alla relativa partecipazione, deducendo le seguenti censure:
I. Violazione e falsa applicazione delib. GR 1657 del 15.10.2007;
II. Violazione e falsa applicazione delib. Direttore Generale dell’Azienda ospedaliero – universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia n.479 del 3 dicembre 2008;
III. Violazione e falsa applicazione avviso di selezione interna per la stabilizzazione del personale precario “cat. D” indetto con determinazione dirigenziale n.2037 del 10.10.2008 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.197 del 18.12.2008 e successiva determinazione dirigenziale n.787 del 27.04.2009;
IV. eccesso di potere per violazione principio ragionevolezza e buon andamento;
V. eccesso di potere per manifesta illogicità , irrazionalità , contraddittorietà  ed erroneità  dei presupposti;
VI. eccesso di potere per difetto di istruttoria.
– che secondo parte ricorrente, in necessaria sintesi, l’Amministrazione resistente sarebbe incorsa in errore deliberando l’esclusione per mancato possesso del requisito di cui al n.1 lett b) dell’avviso di selezione, anzichè nell’ipotesi di cui al n.4 lett a) del bando, avendo comunque la ricorrente i requisiti prescritti per l’accesso alla selezione;
– che si costituiva l’Azienda ospedaliero – universitaria, eccependo preliminarmente, oltre allo stesso difetto di giurisdizione del G.A., l’inammissibilità  per mancata rituale impugnazione degli atti presupposti inerenti il programma di stabilizzazione, oltre che l’irricevibilità , e rilevando nel merito l’evidente infondatezza della pretesa ex adverso azionata, essendo la ricorrente carente dei requisiti per l’accesso;
– che con ordinanza n.3021 del 30 giugno 2010, la V sezione del Consiglio di Stato riformava l’ordinanza cautelare n.821/2009 di questo T.A.R. di accoglimento della misura cautelare, rilevando pur nella sommarietà  della cognizione, la carenza in capo alla ricorrente dei requisiti generali previsti dalla lex specialis, essendo la medesima non già  in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato bensì con rapporto libero-professionale;
– che all’udienza pubblica del 10 novembre 2011 la causa veniva trattenuta per la decisione;
RITENUTO:
– preliminarmente, di respingere l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamandosi il Collegio a recente decisione della Cassazione a Sezioni Unite (26 gennaio 2011, n. 1778) secondo cui spetta al G.A. la giurisdizione sulla controversia concernente la stabilizzazione di lavoratori precari nell’ipotesi in cui sia stato previsto il bando, e l’espletamento di una selezione, destinata ad articolarsi in una valutazione dei titoli posseduti, in una prova attitudinale con attribuzione di punteggi e nella formazione della graduatoria finale di merito, prevedendo l’impugnato avviso di selezione, nella fattispecie per cui è causa, l’espletamento di vere e proprie prove d’esame (prova pratica più prova orale);
– che d’altronde e a fortiori in tali ipotesi anche il Consiglio di Stato dichiara la giurisdizione amministrativa (sez V 10 agosto 2010 n.5541);
– di poter prescindere dall’esame delle ulteriori eccezioni in rito sollevate dall’Amministrazione, in relazione alla manifesta infondatezza del gravame nel merito;
– che infatti, l’avviso di selezione pubblica, secondo il Collegio, è inequivocabile – secondo il chiaro significato letterale – nell’escludere dalla stabilizzazione per cui è causa il personale in servizio con rapporto (tra l’altro) libero professionale e/o di collaborazione coordinata e continuativa, essendo la stabilizzazione rivolta esclusivamente in favore del personale con contratto di lavoro a tempo determinato, in possesso dell’anzianità  prescritta;
– che la ricorrente, secondo la documentazione depositata in giudizio, risulta aver prestato servizio esclusivamente con contratti di natura libero professionale giammai riconducibili al rapporto di subordinazione secondo la comune accezione elaboratane dalla giurisprudenza (ex multis Cassazione sez lav. 19 aprile 2010 n.9251) difettando pertanto radicalmente del possesso dei requisiti generali stabiliti per la procedura di stabilizzazione del personale precario;
– che pertanto il ricorso è manifestamente infondato, e va respinto con sentenza in forma semplificata ex art 74 del vigente Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n.104
– che le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore dell’Azienda ospedaliero – universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, quantificate in 2.500,00 euro, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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