Edilizia e urbanistica – Vincoli che consentono l’iniziativa promiscua pubblica e privata –  Natura conformativa della disciplina urbanistica – Necessità  di riqualificazione urbanistica – Insussistenza

 
 
Non è necessaria la riqualificazione urbanistica delle aree allorquando i vincoli previsti dal P.R.G., pur importando una destinazione alla realizzazione di opere pubbliche, anche di contenuto specifico (trattasi, nella specie, della destinazione a “Verde pubblico e/o servizi e attività  collettive”), consentano l’iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, atteggiandosi così non già  come espropriativi ma come conformativi e configurandosi come limitazioni a tempo indeterminato e non suscettibili di decadenza ai sensi art. 9 comma 3 D.P.R. n. 327/2001.
* * *
Vedi Cons. di Stato, sez. IV, sentenza 11 settembre 2012, n. 4815 – 2012; ric. n.1116 – 2012 

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N. 01800/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01602/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 117 c. 2 c. p. a.;
sul ricorso numero di registro generale 1602 del 2010, proposto da: 
“Immobiliare Fortunato s.r.l.”, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Carmela D’Aries, con domicilio eletto presso Elena Maria Montagano in Bari, piazza Moro, 33; 

contro
Comune di Lucera; 

per l’accertamento
della illegittimità  del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza notificata in data 28 settembre 2009 di riqualificazione urbanistica del terreno sito in Comune di Lucera, contraddistinto catastalmente al Fg.29 p.lle 4142 (superficie ha 1,98) 4670 (superficie are 0,60) 5275 (superficie are 0,40) 4620 (superficie are 01,70)
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori l’avv. Giuseppe Salerno, su delega dell’avv. Maria Carmela D’Aries, per la parte ricorrente.;
Visto l’art. 117 c. 2 c. p. a. secondo cui i ricorsi avvero il silenzio-rifiuto sono decisi con sentenza in forma semplificata
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
RILEVATO:
– che l’odierna ricorrente è proprietaria di aree site nel territorio del Comune di Lucera, contraddistinte catastalmente al Fg. 29 p.lle 4142, 4670, 5275, 4620, tipizzate quale “zona verde pubblico e/o servizi e attività  collettive” dal vigente PRG approvato con Decreto Presidente Regione Puglia n.1891/1974;
– che in data 28 settembre 2009, inoltrava istanza all’Amministrazione comunale di ritipizzazione delle aree de quo, nel presupposto della intervenuta decadenza delle previsioni urbanistiche contenute nel PRG;
– che a fronte dell’inerzia serbata dall’Amministrazione nei confronti della suddetta istanza, la ricorrente proponeva ricorso contra silentium ai sensi dell’art 21-bis l.1034/1971 (abrogato a seguito dell’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n.104 e sostituito dall’art 117 del medesimo Codice) invocando la violazione dell’obbligo giuridico di ritipizzazione derivante dall’intervenuta decadenza dei vincoli gravanti sulle aree, ritenuti di natura espropriativa;
– che con sentenza non definitiva n.193/2011, questa Sezione ordinava in via istruttoria al Dirigente UTC Comune di Lucera il deposito oltre che delle planimetrie di PRG e di stralcio delle NTA, di breve relazione avente ad oggetto l’eventuale insistenza sulle aree di proprietà  della ricorrente di vincoli preordinati all’esproprio, stante le indicazioni soltanto generiche prospettate nel ricorso;
– che il Dirigente UTC ottemperava alla suesposta ordinanza e che parte ricorrente depositava propria relazione di consulenza di parte a firma dell’Ing. Domenico Goffredo;
– che infine con ordinanza istruttoria n.1087/2011 il Collegio ordinava al Comune di Lucera il deposito degli atti di approvazione del progetto dell’asilo nido con cui il Comune aveva deciso di operare variante di ubicazione delle aree a destinazione pubblica (invertendo la realizzazione dell’asilo sul suolo destinato a verde pubblico e viceversa) rispetto al vincolo ad infrastruttura educativa pubblica di cui al PRG approvato;
CONSIDERATO:
– che la giurisprudenza si è consolidata nella ricostruzione del concetto di vincolo preordinato all’esproprio secondo un criterio in concreto, escludendosi la natura espropriativa dei vincoli che pur importando una destinazione alla realizzazione di opere pubbliche anche di contenuto specifico (quali ad es. parcheggio o a verde pubblico) consentano l’ iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, quindi l’attuazione degli obiettivi di interesse generale anche per iniziativa del soggetto privato in libero regime di economia di mercato (Corte Costituzionale 20 maggio 1999 n.179, T.A.R. Lombardia Brescia sez I 29 maggio 2008, n.590, T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 15 ottobre 2007, n. 1662, Consiglio di Stato sez IV, 28 febbraio 2005, n.693)
– che le NTA depositate in giudizio (art 26 “zone a verde pubblico e a verde sportivo”, art 27 “zone destinate ad attrezzature e servizi in genere”) non escludono l’intervento privato in regime di libera economia di mercato, ciò bastando a qualificare come conformativa la destinazione impressa;
– che inoltre le destinazioni urbanistiche contenute nel vigente strumento urbanistico generale gravanti le aree per cui è causa si limitano a stabilire le potenzialità  edificatorie della porzione di terreno interessata, quali tipiche norme di c.d. zonizzazione, senza contenere alcuna localizzazione in dettaglio di opera pubblica o di interesse collettivo;
– che, sul piano sistematico, non hanno comunque carattere espropriativo i vincoli contenuti nello strumento urbanistico generale riguardanti una intera categoria di beni e non già  incidenti su beni determinati in funzione di una localizzazione puntuale o “lenticolare” dell’opera pubblica (con specifico riferimento alle destinazioni di PRG delle zone F “Servizi di interesse generale” Cassazione 1 aprile 2004, n.6372);
– che la concreta disciplina urbanistica sulle aree per cui è causa dettata dalle NTA del PRG del Comune di Lucera – depositate in giudizio – consistente nella destinazione a “verde pubblico” (oltre come detto a consentire l’iniziativa privata) incide su di una generalità  di beni in funzione di una generale destinazione di zona senza ancora localizzare l’opera da realizzarsi (demandata a successiva pianificazione attuativa) e pertanto, allo stato, presenta carattere conformativo, non soggetto a decadenza nè ad indennizzo;
– che, pertanto, la natura pacificamente conformativa delle limitazioni alla proprietà  in oggetto, non determina in capo all’Amministrazione comunale intimata alcun obbligo – ex art 2 l.241/90 e s.m. – di provvedere a dettare nuova disciplina urbanistica, trattandosi di limitazioni a tempo indeterminato non suscettibili di decadenza ai sensi del vigente art. 9 c.3 d.p.r 8/06/2001 n.327 (t.u espropriazioni) con conseguente infondatezza dell’azione proposta, che deve essere respinta;
– che non occorre alcuna statuizione sulle spese, non essendosi costituito il Comune intimato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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