1. Giustizia e processo – Ricorso gerarchico ex art. 63 dpr 335/1982 (ordinamento Polizia di Stato) – Termine proposizione – Perentorietà  


2. Giustizia e processo – Processo amministrativo – Sistema probatorio applicabile- Dispositivo con metodo acquisitivo -Conseguenze 


3. Giustizia e processo – Processo amministrativo – Onere della prova – Disciplina ex art. 66 c.p.a.

1. Il termine di 30 giorni previsto dall’art 63 d.p.r. 335/1982 deve considerarsi perentorio alla luce dell’art 2 d.p.r. 1199/1971, norma di generale applicazione valevole per la proposizione dei ricorsi gerarchici (Cass. civ ., 5 marzo 2001, n. 3189). 


2. Il sistema probatorio nel processo amministrativo è retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice; ne deriva che in mancanza di una prova compiuta a fondamento delle sue pretese, il ricorrente deve avanzare almeno un principio di prova, perchè il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori (Consiglio Stato, sez. IV, 25 maggio 2011, n. 3135). 


3. Ai sensi dell’art 66 del Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, è posto a carico del ricorrente l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella relativa disponibilità  (Consiglio Stato, sez. IV, 11 febbraio 2011, n. 924).

N. 01803/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00301/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 301 del 2009, proposto da: 
Giuseppe Giannuzzi, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Spagnoletti, con domicilio eletto presso Roberto Chiusolo in Bari, via Prospero Petroni n.5; 

contro
Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
a) del provvedimento reso in data 25 settembre 2008 (notificato all’Isp. Giannuzzi il 20 novembre 2008) con il quale la Commissione per il Personale del Ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, dichiarava la irricevibilità  del ricorso gerarchico avverso i rapporti informativi per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 presentato dall’Isp. Giannuzzi;
b) di tutti gli atti e i provvedimenti, presupposti conseguenti ovvero comunque connessi al provvedimento reso in data 25 settembre 2008 dalla Commissione per il personale del Ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, ed in particolare
b1) della relazione allegata al verbale della seduta della Commissione;
b2) della nota della Questura di Bari del 8 aprile 2008 richiamata nella relazione allegata al verbale
c) ove occorra dei rapporti informativi per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 relativi all’Isp. Giannuzzi Giuseppe comunicatigli il 10 dicembre 2007.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 novembre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori l’avv. Claudio Spagnoletti, per la parte ricorrente; l’avv. dello Stato Giovanni Cassano per il Ministero resistente,;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato 20 gennaio 2009 e ritualmente depositato, l’odierno ricorrente Ispettore Capo della Polizia di Stato impugna i provvedimenti in epigrafe indicati, a seguito della notifica del provvedimento reso in data 25 settembre 2008 con il quale la Commissione per il Personale del Ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, dichiarava la irricevibilità  del ricorso gerarchico avverso i rapporti informativi per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 presentato dall’Isp. Giannuzzi.
Deduce articolate censure sia di violazione di legge (art 63 u.c. e art 69 d.p.r. 335/1982 in relazione all’art 2 del d.p.r. 1199/1971, principi generali relativi alla proposizione dei ricorsi e alla prova della tardività , art 3 l.241/90, art 63 u.c. e art 69 d.p.r. 335/1982 anche in relazione all’art 5 d.p.r. 1199/1971) oltre che di eccesso di potere sotto vario profilo.
Quanto alla irricevibilità  del ricorso gerarchico, sosteneva la non perentorietà  del termine previsto dall’art 63 d.p.r. 335/1982 che in quanto norma speciale e settoriale costituirebbe deroga all’art 2 d.p.r. 1199/1971; riteneva comunque di aver spedito il ricorso gerarchico entro il termine di trenta giorni di cui all’art 63 d.p.r. 335/1982, come risulterebbe dal plico dell’originale del ricorso in possesso dell’Amministrazione
Si costituiva il Ministero dell’Interno, eccependo preliminarmente l’infondatezza del gravame stante l’irricevibilità  del ricorso gerarchico, dovendosi fare riferimento alla disposizione generale di cui all’art 2 d.p.r. 1199/1971 valevole per tutti i ricorsi gerarchici amministrativi, e comunque evidenziando l’infondatezza della pretesa nel merito.
All’udienza pubblica del 10 novembre 2011 la causa veniva trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto, per l’assorbente eccezione della irricevibilità  del ricorso gerarchico.
Va anzitutto affermata, diversamente da quanto opinato dalla difesa del ricorrente, la perentorietà  del termine di 30 giorni prevista dall’art 63 d.p.r. 335/1982, dovendosi tale norma interpretare alla luce dell’art 2 d.p.r. 1199/1971, norma di generale applicazione valevole per la proposizione dei ricorsi gerarchici (ex multis Cassazione civile, sez. lav, 05 marzo 2001, n. 3189)secondo cui “1 Il ricorso (n.d.. amministrativo gerarchico) deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato e da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 2. Il ricorso è presentato all’organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l’atto impugnato direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, l’ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione. 3. I ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità  e i ricorsi stessi sono trasmessi d’ufficio all’organo competente”.
La norma è chiara nel fissare il termine come perentorio, così come nel qualificare come ricevibile il ricorso spedito a mezzo posta entro il termine, principio anch’esso altrettanto di valenza generale.
Ciò premesso, la difesa del ricorrente non dà  nemmeno un principio di prova in merito alla avvenuta spedizione a mezzo posta entro il termine utile, pretendendo di invertire l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione, essendo nella sua piena disponibilità  l’elemento della data di spedizione apposto sulla cartolina postale (timbro dell’ufficio postale comprovante la spedizione).
Non può quindi il Collegio accogliere sul punto le richieste istruttorie formulate dalla difesa del ricorrente, poichè il sistema probatorio nel processo amministrativo, soprattutto quando i mezzi di prova risultino nella disponibilità  esclusiva dell’Amministrazione intimata in giudizio, è retto, più che dallo stretto principio dispositivo, dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice; ne deriva che in mancanza di una prova compiuta a fondamento delle sue pretese, il ricorrente deve avanzare almeno un principio di prova, perchè il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori (Consiglio Stato, sez. IV, 25 maggio 2011, n. 3135)
Tale disciplina in materia di onere della prova è stata poi ulteriormente confermata con l’art 66 del Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n.104 (Consiglio Stato, sez. IV, 11 febbraio 2011, n. 924) ponendo a carico del ricorrente l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella relativa disponibilità .
Ne consegue la legittimità  dell’impugnato provvedimento di irricevibilità , di carattere assorbente rispetto alla contestazione nel merito della decisione gerarchica, poichè parte ricorrente si è limitato a mere asserzioni sulla tempestività  della spedizione del plico.
Per i suesposti motivi il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore del Ministero, quantificate in 2.500,00 euro, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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