Pubblico impiego – Guardia di Finanza – Carriere – Sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione a seguito di condanna penale passata in giudicato – Legittimità  – Ragioni

 
E’ legittima e proporzionata alla gravità  della infrazione disciplinare contestata la sanzione della perdita del grado per rimozione, allorquando i fatti addebitati (nella specie contrabbando di tabacchi lavorati esteri) sono stati accertata con sentenza penale di condanna passata in giudicato e quindi avente efficacia disciplinare ai sensi dell’art. 653 C.P.P..
 
                                     * * *
Vedi Cons. di Stato, sez. IV, ordinanza 22 febbraio 2012, n. 759; ric. n. 611 – 2012. TAR ric. n. 1656 – 2011   
 
                                    * * *
 
 

N. 00931/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01656/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1656 del 2011, proposto da Turrisi Pietro, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Greco, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Armienti in Bari, corso Cavour, 124;

contro
Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97;
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Comando Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza;

per l’annullamento,
previa adozione di idonea misura cautelare,
– della determinazione del Comandante Interregionale della Guardia di Finanza – Comando Interregionale dell’Italia Meridionale – Gen. C.C. Vito Bardi, recante la data del 13 luglio 2011 e notificata al ricorrente il 3 agosto 2011, con la quale è stata disposta, a carico dello stesso ricorrente, la perdita del grado per rimozione;
– di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresa la decisione della commissione di disciplina del 6 giugno 2011;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Vista la domanda di adozione di idonea misura cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 per le parti i difensori avv.ti Giacomo Greco e Ines Sisto;
 

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il procedimento disciplinare instaurato nei confronti del Turrisi appare essere disciplinato dalla legge n. 833/1961 i cui precetti trovano applicazione nel caso di specie non essendo statati espressamente abrogati dal dlgs n. 66/2010; che il Comandante Generale con determinazione n. 98635/08 del 28.3.2008 ha delegato ai Comandanti Interregionali l’adozione dei provvedimenti disciplinari di stato nei confronti del personale appartenente alla categoria di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri;
Rilevato, quanto alla contestata violazione dell’art. 1389 dlgs n. 66/2010, che ai sensi dell’art. 2149, comma 7 dlgs n. 66/2010 le facoltà  di cui al citato art. 1389 si intendono riferite per il personale del Corpo della Guardia di Finanza al Ministro dell’Economia e delle Finanze o al Comandante Generale; che tale disposizione prevede la facoltà  di convocare per una sola volta una diversa commissione di disciplina al ricorrere di particolari circostanze; che nel caso di specie vi è stato semplicemente il rinvio della riunione della commissione per motivi sanitari dell’incolpato;
Considerato, altresì, che il giudizio emesso dal collegio è stato condiviso dal Comando Interregionale della Guardia di Finanza; che la composizione della commissione era pienamente conforme alle disposizioni di legge (i.e. art. 1383 dlgs n. 66/2010); che non vi è stata alcuna violazione del termine di 20 giorni fissato dall’art. 1387 dlgs n. 66/2010; che, infatti, il 16 aprile 2011 è stato notificato al Turrisi il foglio n. 199349 datato 15 aprile 2011 con il quale veniva informato che la commissione si sarebbe riunita il successivo 18 maggio 2011; che la riunione veniva rinviata al 6 giugno 2011 a causa di una temporanea impossibilità  fisica dello stesso Turrisi;
Ritenuto che il provvedimento gravato appare essere stato adottato nel rispetto delle procedure e prevede una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità  dei fatti (contrabbando di tabacchi lavorati esteri) contestati al Turrisi, peraltro accertati con sentenza penale di condanna passata in giudicato e quindi avente efficacia disciplinare ai sensi dell’art. 653 cod. proc. pen.;
Ritenuto conseguentemente che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Condanna il ricorrente Turrisi Pietro al pagamento delle spese della fase cautelare in favore dell’Amministrazione convenuta, liquidate in complessivi € 500,00, oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)