1. Contratti Pubblici – Appalto di servizi – Omesso pagamento del contributo per l’Autorità di Vigilanza – Esclusione
2. Contratti Pubblici – Appalto di servizi – Negligenza della ditta concorrente – Dovere di tutela dell’affidamento incolpevole e di soccorso istruttorio – Non sussiste
1. Il mancato pagamento del contributo all’Autorità di Vigilanza è causa di esclusione ai ai sensi dell’art. 1, comma 65 ss. della L. n. 266/2005.
2. I principi di tutela dell’affidamento incolpevole e di dovere di soccorso istruttorio non sono applicabili in favore del concorrente che non abbia tenuto una condotta diligente nella fase di preparazione dell’offerta (nel caso di specie, il concorrente era stato escluso per non aver corrisposto il contributo per l’Autorità di Vigilanza, nonostante che il CIG – codice identificativo gara – necessario per il pagamento, fosse regolarmente indicato nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, mentre tale indicazione era stata omessa nel solo avviso di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea).
* * *
Vedi ric. TAR n. 1923 – 2011
* * *
N. 00924/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01923/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1923 del 2011, proposto da Pastore s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pizzoli, 8;
contro
Comune di Apricena, non costituito;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di esclusione dalla gara per l’appalto della fornitura di pasti caldi nelle scuole materne e consegna di pasti caldi alle persone anziane bisognose, adottato dal seggio di gara in data 6 ottobre 2011 e comunicato con nota prot. 13638 del 17 ottobre 2011;
di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il bando di gara nella parte in cui omette di indicare il CIG, nonchè il provvedimento di reindizione della gara, ove già emanato;
e per il risarcimento del danno in forma specifica, attraverso la riammissione alla gara e la conseguente aggiudicazione dell’appalto all’esito della rinnovazione delle operazioni di gara;
in via subordinata, per il risarcimento per equivalente, a titolo di danno emergente e lucro cessante, quest’ultimo nella misura del 10% dell’importo a base d’asta, ovvero nel minore o maggior importo da determinarsi in sede giudiziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 il dott. Savio Picone e udito l’avv. Vito Aurelio Pappalepore;
Considerato che il mancato pagamento del contributo all’Autorità di vigilanza è causa di esclusione ai sensi dell’art. 1, commi 65-ss., della legge n. 266 del 2005;
Considerato che nella fattispecie, per esplicita ammissione della stessa ricorrente, il Comune aveva indicato il CIG nel bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, mentre aveva omesso di indicarlo soltanto nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
Ritenuto, pertanto, che la ricorrente non pare aver tenuto una condotta diligente nella fase della preparazione dell’offerta, cosicchè non può esservi spazio per l’applicazione in suo favore degli invocati principi di tutela dell’affidamento incolpevole e di dovere di soccorso istruttorio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la domanda di sospensiva.
Nulla per le spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)