Giustizia e processo –  Appalto lavori pubblici -Impugnazione aggiudicazione – Sospensione cautelare – Mancata proposizione della istanza di subentro ex art. 122 C.P.A. – Esclusione
 

 
E’ esclusa la concessione della invocata sospensione cautelare del provvedimento di aggiudicazione di una gara pubblica allorquando sia stato concluso il relativo contratto di appalto e non sia  stata proposta la domanda di subentro ai sensi dell’art. 122 C.P.A..
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TAR ric. n. 1893 – 2011; sentenza 29 gennaio 2013, n. 104 – 2013
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N. 00930/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01893/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1893 del 2011, proposto dalla Universal Export S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Elena M. Montagano e Nicola De Feudis, con domicilio eletto in Bari, via Camillo Rosalba n. 47/Z;

contro
Comune di Castellana Grotte, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Basso, con domicilio eletto in Bari, corso Mazzini, 134/B; 

nei confronti di
Amteco S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di aggiudicazione disposto in favore della società  AMTECO S.p.A. a seguito del bando di gara mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’esecuzione dei lavori pubblici “Solettone del canalone in via San Benedetto” e, in particolare, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, di quello di aggiudicazione definitiva e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorchè non conosciuti;
nonchè per la declaratoria d’inefficacia dell’eventuale contratto nelle more stipulato e, in via residuale ed eventuale, ai sensi dell’art. 124 c.p.a., per il risarcimento di tutti i danni ingiustamente causati alla ricorrente dall’esecuzione dell’illegittimo provvedimento impugnato.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castellana Grotte e della Amteco S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Andrea Sylos Labini, per delega dell’avv. Elena M. Montagano, Salvatore Basso e Fabrizio Lofoco;
 

Considerato che il Comune di Castellana Grotte e la Amteco S.p.A. hanno concluso il contratto d’appalto in data 25 ottobre 2011, anche in ragione dell’urgenza dei lavori, e la ricorrente non ha proposto l’apposita domanda di subentro, ai sensi dell’art. 122 del codice del processo amministrativo;
Considerato quindi che non si rinvengono i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55, primo e nono comma, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
visto l’articolo 57 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e considerate le peculiarità  della vicenda;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima) respinge la suindicata istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Savio Picone, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)