Pubblico impiego – Sospensione in caso di condanna penale – Riammissione – Non può essere disposta in assenza dell’esito del procedimento disciplinare o di una sentenza di proscioglimento
 

In caso di sospensione precauzionale dall’impiego motivata da pronuncia di condanna per reati posti in essere nella qualità  di ufficiale di Polizia giudiziaria, l’immediata riammissione in servizio, non scaturita dall’esito favorevole di un procedimento disciplinare o da una sentenza di proscioglimento da parte del Giudice penale, è  idonea a ledere il prestigio ed il decoro dell’Arma.

* * * 
Ric. TAR, n. 1765 – 2011

* * * 

N. 00911/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01765/2010 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1765 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Massimo Russo, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Luigi Paccione in Bari, via Q.Sella, 120;

contro
Ministero della Difesa Direzione Generale Per il Personale, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determina della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, a firma del vice Direttore Generale – Generale di divisione area Roberto Zappa, recante la reiezione dell'<<l’istanza di revoca del decreto ministeriale n.430/III-9/2007 del 20.11.2007, proposta il 30 marzo 2010 dal Maresciallo ordinario dell’Arma dei Carabinieri Russo Massimo, nato a Napoli il 16.11.1969>>;
– della sottostante nota ministeriale prot. n.M_DGMIL_04IIII 9^ 3^ 0307556 del 22.06.2010 a firma del Direttore 9^ Divisione, III Reparto, della Direzione Generale per il Personale Militare;
– del parere contrario all’accoglimento dell’istanza di revoca espresso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con comunicazione n.250137/D5-33 del 07.06.2010;
– di ogni atto connesso, ancorchè ignoto in quanto lesivo;
Motivi Aggiunti:
– del decreto del Direttore Generale del Ministero della Difesa del 10.06.2011, notificato al ricorrente il 24.06.2011;
– del sottostante parere espresso il 29.04.2011 dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, atto non conosciuto;
– di ogni atto connesso, ancorchè ignoto, in quanto lesivo.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa Direzione Generale Per il Personale;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. Emilio Reboli, su delega dell’avv. L. Paccione e avv. dello Stato I. Sisto;
 

il Collegio, rilevato:
– che la sospensione precauzionale dall’impiego della cui revoca è questione è stata adottata il 20 novembre 2007, con decreto ministeriale n. 430/III-9/2007, in relazione ai fatti che hanno originato il procedimento penale n. 20313/04 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari;
– che tale sospensione è concettualmente distinta da quella adottata il 25 agosto 2005 con decreto ministeriale n. 358/III-7/2005, conseguente a fatti contestati nell’ambito di diverso procedimento, sospensione questa di cui è stata disposta la cessazione con decreto n. 314/III-9/2009 del 14 agosto 2009;
– che, per quanto sopra detto, la misura che oggi viene all’esame del Collegio non ha avuto una esecuzione superiore al termine massimo di cinque anni stabilito dalla normativa di riferimento;
– che allo stato il ricorrente risulta destinatario di una sentenza di condanna penale relativa a numerosi episodi di peculato, false attestazioni e truffa posti in essere proprio nella qualità  di ufficiale di Polizia Giudiziaria, di talchè la immediata riammissione in servizio del ricorrente, non agganciata ad un procedimento disciplinare o ad una sentenza di proscioglimento da parte del Giudice penale, è effettivamente idonea a ledere il prestigio ed il decoro dell’Arma dei Carabinieri;
– ritenuto conclusivamente che allo stato non sussista il fumus del ricorso e che, nella valutazione dei contrapposti interessi, debba darsi precedenza a quello della Amministrazione;
– ritenuto di dover tenere in considerazione le condizioni economiche del ricorrente ai fini della statuizione sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge la suindicata domanda cautelare.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative alla presente fase cautelare, che si liquidano in E. 500,00 (euro cinquecento) oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)