1. Sanità  – Pubblico impiego privatizzato – Contratto di lavoro stipulato all’esito di procedura di stabilizzazione – Risoluzione del contratto da parte della p.A. – Impugnazione – Giurisdizione operante – Criteri di individuazione – Petitum e causa petendi 


2. Sanità  – Pubblico impiego privatizzato – Contratto di lavoro stipulato all’esito di procedura di stabilizzazione – Risoluzione del contratto da parte della p.A. – Impugnazione – Giurisdizione operante – Criteri di individuazione per la competenza del giudice ordinario – Intervenuta approvazione della graduatoria all’esito della procedura di stabilizzazione

1. Per individuare la giurisdizione operante in materia di pubblico impiego privatizzato deve aversi riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi che, in caso di impugnativa degli atti approdati alla risoluzione di un contratto di lavoro stipulato all’esito di una procedura di stabilizzazione, si identificano -rispettivamente- nella domanda di conservazione degli effetti sostanziali del contratto stipulato e nel correlativo diritto.


2. Posto che secondo il recente orientamento della Cassazione a sezioni unite (sent. n. 4648 del 26.2.2010) il discrimen tra le due giurisdizioni in subjecta materia va individuato nell’approvazione della graduatoria all’esito della procedura di stabilizzazione, il G.A. deve dichiarare il difetto di giurisdizione e rimettere la causa dinanzi al G.O. allorquando vi sia stata approvazione della graduatoria e si sia proceduto, in attuazione di essa, alla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato che la p.A. abbia successivamente risolto, in quanto l’autotutela è intervenuta nella fase di esecuzione del rapporto di lavoro.

 
N. 01734/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01661/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1661 del 2011, proposto da: 
Pierfrancesco Agostini, Matilde Gramegna, Pietro Pinto e Mario Rocco Ianora, rappresentati e difesi dall’avv. Alessandra Ciocia, con domicilio eletto presso l’avv. Lorenzo Derobertis in Bari, alla via Niccolò Pizzoli N.8; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del Commissario straordinario p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto in Bari, presso l’ufficio legale dell’Ente al lungomare Starita n.6; 
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto in Bari presso la sede dell’Avvocatura regionale, alla via Dalmazia n.70; 

per l’annullamento, previa sospensiva,
-della deliberazione di C.S. dell’A.S.L. BA n. 1332 del 4.7.2011, affissa all’Albo Aziendale dal 5.7.2011 al 20.7.2011, avente ad oggetto la “Art. 3, comma 40, L.R. 40/2007 – sentenza Corte Costituzionale n. 42/2011. Adempimenti”;
– di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui le delibere di Giunta Regionale n. 1384 del 21.6.2011, n.1385 del 21.6.2011 e n. 1878 del 31.8.2011, la deliberazione di C.S. dell’A.S.L. BA n. 1353 del 14.7.2011, nonchè di ogni atto comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti, ivi compresa la nota dell’Assessorato alle Politiche della Salute prot. A00151/27 Giu 2011/7810, richiamata nella delibera ASL n. 1332/2011 e non altrimenti conosciuta;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Bari e della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. V. A. Pappalepore, su delega dell’avv. A. Ciocia, avv. Gaetano Caputo, su delega dell’avv. E. Trotta e avv. S. O. Di Lecce;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
Con il gravame in epigrafe i ricorrenti hanno impugnato gli atti della sequenza procedimentale approdata alla risoluzione dei contratti di lavoro stipulati all’esito delle procedure di stabilizzazione; ciò a seguito della dichiarazione di incostituzionalità  dell’art.3, comma 40 della l.r. n.40/2007. In particolare hanno gravato la deliberazione dell’ASL Ba n.1332/2011 con la quale si è proceduto alla predetta risoluzione previo annullamento in autotutela degli atti adottati in applicazione della norma dichiarata incostituzionale e la presupposta delibera di G.R. n.1332/2011 con la quale si sollecitavano, appunto, azioni finalizzate alla cessazione degli effetti dei contratti di lavoro in parola.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate (sia l’Asl che la Regione) eccependo in particolare il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.
L’eccezione è fondata e va accolta.
Si rinvia quanto ai criteri di riparto tra G.O. e G.A. in materia di pubblico impiego privatizzato a quanto di recente statuito da questa Sezione con sentenza n.1153/2011.
In particolare è stato chiarito che nell’individuazione del giudice competente deve aversi riguardo al petitumsostanziale e alla causa petendi che, nella fattispecie all’esame, si identificano -rispettivamente- nella domanda di conservazione degli effetti sostanziali dei contratti stipulati dai ricorrenti e nel correlativo diritto.
Non smentisce tale ricostruzione -ed anzi ne conferma l’impianto a contrario- la recente sentenza della Cassazione a SS.UU. n. 4648 del 26.2.2010, prodotta in giudizio dai ricorrenti, la quale invero individua il discrimen tra le due giurisdizioni in subiecta materia nell’approvazione della graduatoria all’esito delle procedure concorsuali; procedure riservate al G.A. per effetto dell’art.63 del d.lgs. n.165/2001. Nel caso all’esame della suprema Corte i poteri di autotutela erano stati esercitati in relazione ad una selezione la cui graduatoria non era mai stata approvata per il concorso cui ineriva, in quanto utilizzata solo con riguardo ad una selezione diversa da quella fissata dal bando; più precisamente non per il passaggio alla superiore cat.c1) ma per il passaggio all’inferiore cat.b3) sicchè, per quel che rileva ai nostri fini, non poteva ritenersi mai maturato il diritto all’inquadramento vantato dal ricorrente.
Diversamente nel caso di specie non solo vi è stata approvazione di una graduatoria ma in esecuzione della stessa si è proceduto alla stipula di contratti a tempo indeterminato di cui oggi i ricorrenti lamentano la risoluzione. L’autotutela è pertanto intervenuta nella fase di esecuzione del rapporto di lavoro e i ricorrenti stessi dichiaratamente la impugnano per gli effetti che ha prodotto sui singoli contratti in virtù delle espresse previsioni dei CCNL di settore per le quali l’annullamento delle procedure concorsuali o selettive che ne costituiscono il presupposto è condizione risolutiva del contratto, senza necessità  di preavviso.
Della legittimità  degli atti presupposti potrà  e dovrà  pertanto occuparsi incidentalmente il giudice ordinario, facendo eventuale uso dei poteri di disapplicazione.
In virtù della previsione normativa di cui all’art.11 c.p.a. si dispone pertanto la remissione della causa dinanzi al giudice ordinario competente, presso il quale il giudizio dovrà  essere riassunto nei termini di legge (tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza) con conservazione degli effetti dell’originario ricorso. Considerato tuttavia che la persistenza di decisioni di segno diverso rende obiettivamente difficoltoso in fattispecie simili l’individuazione del giudice munito di giurisdizione, il Collegio ritiene di procedere alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
-dichiara il proprio difetto di giurisdizione;
-visto l’art.11 c.p.a., rimette alle parti di riassumere il giudizio avanti la competente Autorità  Giudiziaria Ordinaria nel termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
-compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria