1. Giustizia e processo – Azione di condanna ex art. 30, comma 2, c.p.a. -Danno da mancato esercizio di attività amministrativa obbligatoria – Non è in re ipsa
2. Giustizia e processo – Azioni di condanna ex art. 30, comma 2, c.p.a. -Responsabilità per illegittimo esercizio di attività amministrativa e per mancato esercizio di quella obbligatoria – Assimilabilità – Conseguenze
3. Giustizia e processo – Azioni di condanna ex art. 30, comma 2, c.p.a. e art. 2 bis L. n. 241/90 – Responsabilità per mancato esercizio di attività amministrativa obbligatoria e per violazione del termine di conclusione del procedimento – Non si differenziano
4. Sanità – Concessione accreditamento prestazioni ambulatoriali – Manifestazione esercizio potere tecnico-discrezionale – E’ tale
1. Il tenore letterale dell’art. 30, comma 2, c.p.a. non consente di sostenere che il risarcimento del danno da mancata attività amministrativa sia in re ipsa e che possa essere quantificato a prescindere dall’entità del danno effettivamente subito, così come dimostrato nel corso del giudizio.
2. L’art. 30, comma 2, c.p.a. accomuna l’azione risarcitoria derivante dalla mancata attività amministrativa obbligatoria a quella conseguente all’illegittimo esercizio della attività amministrativa, la quale ultima si inquadra – per consolidato orientamento giurisprudenziale – nella responsabilità ex art. 2043 c.c., con conseguente onere per il danneggiato di dimostrare l’esistenza del danno, il nesso di causalità e la colpa o il dolo della pubblica amministrazione.
3. La responsabilità da omesso esercizio di attività amministrativa obbligatoria non si differenzia da quella derivante dalla violazione del termine per la conclusione del procedimento, che pure costituisce una responsabilità da comportamento omissivo e che è disegnata, dall’art. 2 bis L. n. 241/90, come una forma di responsabilità ex art. 2043 c.c.
4. La concessione dell’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali costituisce esercizio di potere tecnico-discrezionale.
N. 01778/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01377/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1377 del 2011, proposto da:
Fondazione Europea Riabilitazione e Sport, rappresentata e difesa dagli avv. Rocco Massaro, Maria Luisa De Margheriti, Roberta Rubino, con domicilio eletto presso Roberta Rubino in Bari, viale della Repubblica, 112;
contro
Regione Puglia;
per:
la declaratoria in parte qua della elusione del giudicato da parte della D.D. n. 91 del 12.04.2011 comunicato in data 29.04.2011 (doc. n. 2), avente ad oggetto l’accreditamento istituzionale della struttura di Marina di Ginosa, nel quale non viene data menzione delle prestazioni ambulatoriali, nè della ottemperanda sentenza;
per la conseguente ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia-Bari n. 1531/2009;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. Rocco Massaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente Fondazione “Centro italiano studi e ricerche per la prevenzione della patologìa da lavoro e sport” chiedeva alla Regione Puglia, nel 1997, l’accreditamento istituzionale relativamente a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per alcune branche specialistiche, nonchè per prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno.
A seguito di tale istanza la Regione concedeva, con provvedimento del 4 ottobre 2004, solo un accreditamento provvisorio per la durata di un anno: avverso tale provvedimento ricorreva la Fondazione ricorrente, radicando il giudizio n. 2819/2004 R.G. di questo Tribunale.
Con motivi aggiunti depositati nell’ambito dello stesso giudizio la ricorrente impugnava, altresì, la successiva nota della Regione Puglia del 19 maggio 2005, a mezzo della quale si precisava la portata del provvedimento di accreditamento provvisorio, escludendo che si riferisse anche alle prestazioni ambulatoriali.
Il giudizio veniva definito con la sentenza della cui ottemperanza si tratta, n. 1531/2009.
In ordine al provvedimento gravato in via principale il Tribunale rammentava, con tale pronunciamento, che l’accreditamento non costituisce un atto dovuto, essendo rilasciato al termine di un accertamento tecnico-discrezionale attraverso il quale l’ente competente verifica il possesso, in capo alla struttura, dei requisiti di qualificazione: il Tribunale perveniva dunque ad affermare che, costituendo l’accreditamento manifestazione di discrezionalità , esso non può retroagire al momento della presentazione della relativa domanda.
In ordine al diniego di accreditamento per le prestazioni ambulatoriali il Tribunale rilevava, invece, che esso si fondava sulla presunta assenza di domanda in tal senso da parte della ricorrente, circostanza questa non corrispondente al vero: la ricorrente risultava infatti aver esplicitato la richiesta di accreditamento per prestazioni ambulatoriali con istanza del marzo 1998. L’impugnativa della nota del 19 maggio 2005 meritava quindi di essere annullata, secondo quanto si legge nella sentenza della cui ottemperanza si tratta, in quanto il diniego di accreditamento per le prestazioni ambulatoriali si fondava su un falso presupposto.
Null’altro rilevava la sentenza n. 1531/09 se non che l’assunto della Regione, secondo il quale l’accreditamento per le prestazioni ambulatoriali era stato negato, in realtà , non solo alla ricorrente ma altresì a tutte le strutture accreditate provvisoriamente, costituiva motivazione postuma e come tale ininfluente ai fini del giudizio: il Tribunale, pertanto, non entrava nel merito dell’esame di tale argomento.
La Regione Puglia, con decreto dirigenziale n. 91 del 12/04/2011 ha concesso alla ricorrente l’accreditamento istituzionale per 10 posti letto di Pneumologìa, 47 posti letto per Recupero e riabilitazione funzionale e 10 posti letto per Riabilitazione di pneumologia. Nulla si dice, in tale provvedimento, in ordine alla richiesta di accreditamento per prestazioni ambulatoriali.
La ricorrente Fondazione ha pertanto introitato il ricorso in epigrafe indicato, nel quale sostiene che la sentenza n. 1531/09, ormai passata in giudicato, avrebbe acclarato l’obbligo della Regione di rilasciare l’accreditamento provvisorio anche per le prestazioni ambulatoriali. Di conseguenza il provvedimento del 12 aprile 2011 integrerebbe una violazione del giudicato e sarebbe, in parte qua, improduttivo di effetti.
La ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale ordini alla Regione di ottemperare alla sentenza n. 1531/09, indicando il contenuto dell’adottando provvedimento. La ricorrente ha inoltre chiesto di nominare il commissario ad acta e di fissare una somma che l’Amministrazione regionale dovrà corrispondere alla ricorrente per ogni giorno di ulteriore ritardo e/o per ogni ulteriore violazione.
Il Collegio è dell’avviso che il ricorso meriti di essere accolto nei soli limiti dell’obbligo, per la Regione Puglia, di evadere in modo espresso la domanda di accreditamento per prestazioni ambulatoriali presentata dalla ricorrente.
Contrariamente a quanto sostenuto da questa ultima, la sentenza della cui ottemperanza si tratta si è limitata ad affermare che la ricorrente aveva presentato una istanza diretta alla concessione dell’accreditamento per prestazioni ambulatoriali, di guisa che la Regione non poteva fondare il diniego di tale accreditamento sul mero assunto della inesistenza di una domanda in tal senso. Sulla spettanza o meno di tale accreditamento, invece, la sentenza n. 1531/09 nulla dice, in ciò conformandosi – del resto – al principio per cui la concessione dell’accreditamento costituisce il frutto di una manifestazione discrezionale. Va poi soggiunto che nulla si riferisce, nella sentenza, in ordine alla istruttoria espletata dalla Regione Puglia ai fini delle concessione dell’accreditamento per le prestazioni ambulatoriali e delle risultanze di essa: il Collegio, pertanto, allo stato non è in grado di affermare che la discrezionalità di cui dispone la Regione nella concessione dell’accreditamento si sarebbe ormai esaurita.
Segue da quanto sopra che il provvedimento dirigenziale del 12 aprile 2011 integra una violazione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 1531/09 solo nella misura in cui omette di prendere posizione sulla richiesta di accreditamento per prestazioni ambulatoriali di cui alle istanze presentate dalla ricorrente nell’agosto 1997 e nel marzo 1998.
Quanto alla pretesa di fissazione di una somma per ogni ulteriore giorno di ritardo nel provvedere e/o per ogni ulteriore violazione, il Collegio osserva quanto segue.
L’art. 30 comma 2 c.p.a., statuisce che “Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria¦..”:.
Osserva il Collegio che nulla, in tale disposizione, autorizza a credere che il risarcimento del danno da mancata attività amministrativa sia in re ipsa e che possa essere quantificato a prescindere dall’entità del danno effettivamente subìto, così come dimostrata nel corso del giudizio. Oltre a ciò è significativa la circostanza che la norma accomuni l’azione risarcitoria derivante dalla mancata attività amministrativa obbligatoria a quella conseguente all’illegittimo esercizio della attività amministrativa, la quale ultima si inquadra – per consolidato orientamento giurisprudenziale – nella responsabilità ex art. 2043 c.c., con conseguente onere per il danneggiato di dimostrare l’esistenza del danno, il nesso di causalità e la colpa o il dolo della pubblica amministrazione.
Del resto non si comprende per quale motivo la responsabilità amministrativo da omesso esercizio di attività amministrativa obbligatoria debba differenziarsi da quella derivante da quella conseguente alla violazione del termine per la conclusione del procedimento, che pure costituisce una responsabilità da comportamento omissivo e che è disegnata, dall’art. 2 bis L. 241/90, come una forma di responsabilità ex art. 2043 c.c.
In questo contesto normativo, ed in difetto di norme specifiche che fissino alle amministrazioni pubbliche delle “penali” giornaliere per ritardata e/o omessa attività amministrativa, non è assolutamente possibile al Collegio accedere alla pretesa della ricorrente di fissare una somma che la Regione Puglia dovrebbe corrispondere alla ricorrente per ogni giorno di ulteriore ritardo nel provvedere.
Per le medesime ragioni palesemente infondata è altresì la pretesa della ricorrente alla predeterminazione di una somma di danaro che la Regione Puglia dovrebbe corrispondere per ogni ulteriore violazione del giudicato, a prescindere dall’elemento soggettivo e dalla entità del danno effettivamente subìto dalla ricorrente.
Il ricorso va conclusivamente accolto nei soli limiti dell’obbligo, per la Regione Puglia, di pronunciarsi in modo espresso sulla istanza della ricorrente finalizzata alla concessione dell’accreditamento per le prestazioni ambulatoriali.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
– accerta e dichiara che la Regione Puglia è tenuta, in conseguenza del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Puglia-Bari n. 1531/09, a pronunciarsi espressamente sulle istanze presentate dalla ricorrente nell’agosto 1997 e marzo 1998 finalizzate alla concessione dell’accreditamento per prestazioni ambulatoriali;
– per l’effetto ordina alla Regione Puglia di evadere le suddette istanze con provvedimento espresso da adottarsi entro e non oltre giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)