1. Giustizia e processo – Silenzio assenso della p.a. in materia di condono degli abusi edilizi – Formazione – Limiti
2. Giustizia e processo – Fase istruttoria – Integrazione documentale all’istanza di condono

1. In materia di condono degli abusi edilizi, non è configurabile il perfezionamento del silenzio legale tipico con valore di assenso sull’istanza di condono in caso di incompletezza e infedeltà  della documentazione prescritta.
2. In materia di condono degli abusi edilizi, in virtù del principio tempus regit actum,  la P.A. può chiedere all’istante le integrazioni documentali necessarie ad un adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria anche in relazione a domande presentate prima dell’entrata in vigore dell’art 2 comma 37, lett. d), l. n. 662 del 1996 ai fini dell’esame finale delle istanze di condono.

N. 01762/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00669/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 669 del 2004, proposto da: 
Vieste Maria Giuseppa, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Antonio Gambatesa, Pasquale Chionchio, con domicilio eletto presso Domenico Curigliano in Bari, via Dalmazia, 161; 

contro
Comune di Vieste; 

per l’annullamento
della determina n. 4722/86 prot. del 19.11.2003, notificata in data 09.01.2004, con la quale il Responsabile del Servizio Urbanistica, E.P. e Territorio denegava denegava – ai sensi delle leggi n. 47/85, 724/94 e dell’art. 2 comma 37 L.662/96- il condono per le opere di cui alla domanda di condono presentata dalla sig.ra Vieste Maria Giuseppa in data 28.03.1986 ed assunta al protocollo con il n. 4722/86;
– di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto siccome illegittimo, ivi compreso il conferimento di incarico rilasciato dal Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Vieste in data 12.03.2002 con prot. n. 162/LL.PP..
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. P. Chionchio;
 

FATTO e DIRITTO
 

‘FATTOeDIRITTO’
Oggetto della presente impugnativa è il provvedimento in epigrafe del Comune di Vieste di diniego di condono per le opere realizzate abusivamente nel territorio del Comune di Vieste.
Il diniego di condono si fonda essenzialmente sul mancato riscontro alla nota in data 6 marzo 1998, con cui l’intimato Comune di Vieste ha richiesto l’integrazione della documentazione allegata all’istanza, tra cui anche la ricevuta dell’avvenuto versamento a saldo delle somme relative all’oblazione.
Il ricorso è infondato.
Al riguardo il Collegio rileva che la parte ricorrente non contesta la sussistenza delle due circostanze, poste a fondamento dell’impugnato provvedimento: il mancato riscontro alla richiesta istruttoria dell’intimata Amministrazione in ordine all’integrazione documentale ed al versamento in misura integrale dell’oblazione, la cui attestazione, per espressa previsione di legge, doveva essere allegata alla domanda ai sensi dell’art.39, comma 4° della L 724/94.
La parte ricorrente ha pertanto violato le statuizioni degli artt. 2, comma 37, L.662/96 e 39, comma 4, L.724/94, non ottemperando alla produzione documentale, richiesta dal Comune resistente.
Pertanto risulta inconfigurabile il perfezionamento del silenzio legale tipico con valore di assenso sull’istanza di condono, giacchè per giurisprudenza consolidata, il termine legale per la formazione del silenzio-assenso in materia di condono degli abusi edilizi presuppone, tra l’altro, la completezza e la non infedeltà  della documentazione prescritta (Consiglio di Stato sez IV 22 luglio 2010 n.4823, id. sez IV, 30 giugno 2010, n.4174).
Nè, sotto un distinto profilo, sussiste la dedotta censura di difetto di motivazione, avendo il diniego impugnato carattere del tutto vincolato – anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art 21-octies l.241/90 e s.m. – in ordine alla riscontrate carenze documentali, non sanate in sede procedimentale, nè in alcun modo comprovate in via postuma nell’ambito del presente giudizio.
Va inoltre rilevato che parte ricorrente non adduce alcuna censura di violazione dell’art. 2 comma 37, lett. d), L. n. 662 del 1996, richiamato nell’atto impugnato.
Tale statuizione, come ritenuto dalla giurisprudenza di questo Tribunale (Sez II, n.3680/2010 e Sez. III n.501/2011), è espressione di un principio di carattere generale desumibile dall’art. 6, lett. b), L. n. 241 del 1990, il quale consente alla P.A. di chiedere al privato istante le integrazioni documentali necessarie ad un adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. Pertanto, l’omessa risposta da parte del privato alla richiesta di integrazione documentale della P.A.- nell’ottica di un dovere di collaborazione istruttorio – determina inevitabilmente la legittima reiezione dell’istanza, e ciò a prescindere dalla valenza retroattiva o meno della previsione normativa di cui all’art. 2 comma 37, lett. d), l. n. 662 del 1996 e dall’eventuale mancata collocazione temporale della fattispecie nell’ambito operativo ratione temporis della norma in questione.
In realtà  non si tratta di un’applicazione retroattiva della norma, dato che in base al principio del tempus regit actum, è stato legittimamente applicato lo ius superveniens al segmento procedimentale autonomo non ancora esauritosi, consistente nell’invito alla regolarizzazione documentale delle istanze presentate prima dell’entrata in vigore dell’art 2 comma 37, lett. d), l. n. 662 del 1996 e nel successivo esame finale delle istanze di condono.
Infatti, il principio del tempus regit actum secondo cui la legittimità  di ogni provvedimento deve essere considerata con riferimento alla normativa vigente al momento della sua emanazione (ex multis Consiglio di Stato sez VI, 29 settembre 2010, n.7187) comporta che nel medesimo procedimento possano convivere più normative, in relazione alle diverse fasi interne subprocedimentali (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 29 dicembre 1997, n. 2239).
Ad abundantiam, va rilevato che, non potendo il procedimento -come dianzi detto- avere esito diverso, sia le censure dianze esaminate che l’ulteriore censura di violazione dell’art. 17, comma 1 bis D. L.vo 165/2001 e dell’art. 107, comma 4 TUEL dell’asserita incompetenza del Responsabile del Servizio Urbanistica, E.P. e Territorio non sarebbero state comunque invalidanti ai sensi della suindicata statuizione dell’art 21-octies, comma 2 della L.241/90 e s.m.
In base alle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.
Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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