Edilizia e urbanistica – Diniego concessione edilizia in sanatoria – Mancanza dei presupposti – Illegittimità 

E’ illegittimo il provvedimento con cui l’amministrazione ha negato il rilascio della concessione edilizia in sanatoria non ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti per ritenere la totale difformità  del manufatto rispetto a quello assentito.

 
N. 01755/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01829/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1829 del 2002, proposto da: 
Colbeton Snc di Columella Salvatore & F.lli, rappresentata e difesa dagli avv. Pierluigi Cotugno e Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, 25; 

contro
Comune di Ruvo di Puglia;
Ripartizione Tecnica Comune di Ruvo; 

per l’annullamento
– del diniego reso dal Dirigente della Ripartizione Tecnica del Comune di Ruvo di Puglia in data 31.7.2002 (prot. 8622/10074) e notificato il successivo 7.8.20022 sull’istanza di sanatoria e contestuale conversione della sanzione demolitoria ex art. 12, l. 47/85 per opere realizzate in parziale difformità  alla concessione edilizia n. 13089/88 del 27.4.89;
– della relazione del responsabile del procedimento prot. 531/UTC del 24.7.2002 e di ogni altro atto ivi menzionato, non altrimenti conosciuti;
ove occorra e nei limiti dell’interesse del ricorrente della variante al P.R.G. adottata con delibera consiliare del 30.4.1998 ed approvata con delibera di G.R.P. n. 282 del 15.4.99;
– in ogni caso, di tutti gli atti presupposti conseguenti e/o comunque connessi a quello gravato, ancorchè non conosciuti;
nonchè per la condanna
dei resistenti al risarcimento dei danni, patiti ed a patirsi dalla società  ricorrente, derivanti dai provvedimenti impugnati;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Antonio Pasca e udito per la ricorrente l’avv. C. Rucireta, su delega dell’avv. S. Profeta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame la società  ricorrente – proprietaria di un area su cui esercita attività  estrattiva sita nel territorio del Comune di Ruvo di Puglia in loc.tà  Belloluogo (catastalmente identificata al fg 16 p.lle 1, 4, 5, 88, 186, 259, 260, 261, 262 e 263), impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
Espone la ricorrente di aver realizzato all’interno dello stabilimento industriale (sulle p.lle 262 e 263) un capannone di mq 1.307 per il ricovero delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nell’attività  di impresa, giusta concessione edilizia n. 13089/88 del 27.4.89.
Con ordinanza dirigenziale n. 40/97 prot. n. 18529 dell’1.10.01, il Comune di Ruvo di Puglia – viste le risultanze di cui al sopralluogo del 3.7.01, con cui è stata accertata la parziale difformità  del predetto fabbricato rispetto al progetto assentito – ha ingiunto la demolizione delle opere abusivamente realizzate (maggiore estensione del fabbricato, allocazione ruotata di 45° rispetto alla posizione prevista in progetto, chiusura dei quattro lati).
La ricorrente, dopo aver impugnato il predetto provvedimento con ricorso proposto innanzi a questo Tribunale e dopo aver ottenuto l’accoglimento dell’istanza cautelare ivi proposta, giusta ordinanza T.A.R. Puglia Sez. II^ n. 64 del 17.01.02 (ricorso successivamente dichiarato improcedibile per effetto della presentazione dell’istanza di condono), con istanza del 7.5.02 prot. n. 8622 ha chiesto il rilascio di concessione edilizia in sanatoria.
Con l’impugnato provvedimento il Comune di Ruvo di Puglia ha denegato il rilascio del titolo sul presupposto della totale difformità  delle opere rispetto al progetto assentito.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 12 e 13 L. n. 47/85, dell’art. 2 L.R.P. n. 26/85, dell’art. 4 co. 5 L. n. 493/93 e succ. mod.; eccesso di potere per manifesta illogicità , difetto di istruttoria, erronea presupposizione di fatto e di diritto;
2) eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/90; sviamento.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Ruvo di Puglia.
All’Udienza del 26 ottobre 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
E’ invero fondato il primo motivo di censura con cui si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 47/85 nonchè eccesso di potere sotto vari profili.
Il diniego di condono si supporta a tre circostanze ritenute ostative: il capannone, invece che aperto sui quattro lati come da progetto sarebbe stato invece completamente chiuso; la costruzione risulterebbe diversamente posizionata all’interno del lotto rispetto alla localizzazione prevista nel progetto; risulterebbe realizzato un incremento di superficie e di volume.
Sulla base di tali presupposti è stata ritenuta la totale difformità  dell’opera rispetto alla c.e. n. 13089/88 del 27.4.89, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 47/85.
Dalla documentazione in atti si evince che nel progetto approvato risultava già  prevista la chiusura delle pareti perimetrali al di sopra di m. 3,00, dovendosi conseguentemente ritenere abusiva unicamente la chiusura della restante parte delle pareti laterali (fino ai m. 3) a mezzo di pannelli in cls.
Quanto alla diversa disposizione dell’immobile sul terreno, evidenzia il ricorrente – anche a mezzo di un’accurata relazione illustrativa redatta da tecnico e depositata in atti in data 29.9.11 – che la predetta costruzione insiste su un’area o lotto di circa mq 61.000 circa e che la leggera rotazione del capannone non avrebbe dato luogo ad alcuna significativa variazione dei parametri urbanistico-edilizi, attesa peraltro la destinazione dell’area interessata e la conseguente insussistenza di obblighi di allineamento o di distanze.
Quanto infine all’incremento di superficie e di volume è stato provato che la superficie in aumento è di mq 107 a fronte dei mq 1.200 assentiti, mentre anche l’incremento volumetrico, pari a mc 289 (per differenza tra quelli assentiti pari a mc 12454 e quelli accertati 12743) non supera la soglia limite del 2,5% prevista con riferimento a edifici eccedenti mc 5.000.
Pertanto ai sensi della normativa richiamata e, in particolare, art. 2 L. 13.5.85 n. 26 non ricorrono i presupposti per ritenere la totale difformità  del manufatto rispetto a quello assentito, senza peraltro considerare il disposto di cui all’art. 12 L. n. 47/85, che condurrebbe comunque all’applicazione della sanzione pecuniaria per la parte non conforme e non già  alla demolizione dell’intero manufatto destinato al ricovero degli automezzi e delle macchine.
Ricorre pertanto violazione di legge delle norme di legge richiamate ed eccesso di potere per erronea presupposizione.
Il ricorso va dunque accolto con conseguente annullamento dell’impugnato diniego.
Ricorrono giustificati motivi per denegare alla ricorrente il rimborso delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie il ricorso n. 1829 del 2002, proposto da Colbeton s.n.c. e, per l’effetto, annulla il provvedimento di cui in epigrafe.
Denegato alla ricorrente il rimborso delle spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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